Gazzetta n. 209 del 7 settembre 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 |
Determinazione dell'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
e
IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 12, con i quali sono stati dettati, rispettivamente, i principi ed i criteri direttivi generali cui devono essere informati i decreti legislativi di attuazione della delega, nonche' quelli specifici concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta' metropolitane ed il coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali; Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», ed, in particolare, il Capo II del predetto decreto, le cui disposizioni assicurano, ai sensi dell'art. 16, l'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente soppressione di trasferimenti statali e regionali, individuando, altresi', le fonti di finanziamento del complesso delle spese delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 18, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011, che dispone la soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dei trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale alle province delle regioni a statuto ordinario aventi carattere di generalita' e permanenza, nonche' dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; Visto l'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha istituito, per l'anno 2003, una compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'uno per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023; Considerato che detta compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' stata annualmente prorogata, da ultimo, per l'anno 2011, dall'art. 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; Visto l'art. 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2012 l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui al citato art. 31, comma 8, della legge n. 289 del 2002, e' stabilita in modo tale da assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 del medesimo art. 18 nonche' alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5; Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011, secondo il quale il gettito della predetta compartecipazione provinciale all'IRPEF di cui all'art. 18, comma 1, del medesimo decreto alimenta il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale di cui allo stesso art. 21; Considerato che l'importo dei trasferimenti statali alle province da sopprimere ai sensi del comma 2, dell'art. 18, del decreto legislativo n. 68 del 2011, e' pari ad € 226.651.839,00; Considerato che il gettito derivante dalla soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' pari ad € 813.265.984,00; Rilevato, pertanto, che la somma delle due predette componenti e' pari all'importo complessivo di €. 1.039.917.823,00; Considerato, altresi', che il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle previsioni iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2012 quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione, risulta pari a € 173.773.030.000; Rilevato che l'aliquota di compartecipazione provinciale all'IRPEF tale da assicurare alle province delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 nonche' alle entrate derivanti dalla addizionale soppressa ai sensi del comma 5, del predetto art. 18 e' pari allo 0,60 per cento; Visti i commi 4 e 7, dell'art. 18, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, i quali prevedono che l'aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF possa essere successivamente incrementata in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti statali suscettibili di soppressione e che alle province sia garantito che le variazioni annuali del gettito relativo alla compartecipazione provinciale all'IRPEF loro devoluta ai sensi del medesimo art. 18 non determinino la modifica delle aliquote di cui al comma 1 dello stesso articolo; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nella seduta del 1° marzo 2012; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro per la coesione territoriale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1 Aliquota di compartecipazione all'Irpef delle province delle regioni a statuto ordinario
1. L'aliquota della compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle province delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' determinata in misura pari allo 0,60 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'attivita' ordinaria di gestione, iscritto sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2012
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi Il Ministro per la coesione territoriale Barca Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 377 |
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