Gazzetta n. 210 del 8 settembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 7 agosto 2012 |
Modalita' per la prestazione delle garanzie sulle obbligazioni e sui titoli di debito, di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto - project bond. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, all'art. 41, comma 1, ha sostituito l'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto e delle societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita'; Visto, in particolare, il comma 3, del citato art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale statuisce che «Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il quale ha ulteriormente integrato la disciplina relativa all'emissione delle citate obbligazioni e titoli di debito con riguardo agli aspetti fiscali, temporali e operativi, stabilendo che «E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia»; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, nonche' la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 20 luglio 2007, n. 62; Dovendosi dare attuazione al citato comma 3 dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilendo le modalita' di garanzia delle obbligazioni e dei titoli di debito da parte del sistema finanziario, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle operazioni e tutela ai sottoscrittori delle obbligazioni e dei titoli in considerazione della specificita' degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 ed il relativo allegato, con il quale al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario Ciaccia e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro;
Decreta:
Art. 1 Finalita'
1. Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati. Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione. |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Le garanzie possono essere rilasciate per una durata corrispondente al periodo di costruzione e di avvio della gestione dell'infrastruttura o del nuovo servizio di pubblica utilita', sino all'effettiva entrata a regime degli stessi, ovvero fino alla scadenza dei project bond garantiti. 2. Le garanzie sulle obbligazioni ed i titoli di debito emessi per il rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 1, comma 5, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere rilasciate anche nel periodo successivo all'avvio della gestione della infrastruttura, coerentemente con le previsioni del piano economico finanziario vigente. |
| Art. 3 Soggetti Garanti
1. Per le finalita' di cui al presente decreto, le garanzie possono essere prestate: a) dalle banche italiane e comunitarie, nonche' dalle banche extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia con o senza stabilimento di succursale; b) dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», e successive modificazioni. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, si fa riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo unico; c) dalle imprese di assicurazione autorizzate ovvero ammesse in regime di libera prestazione dei servizi all'attivita' di assicurazione relativa al ramo danni per le classificazioni 14 (Credito) e 15 (Cauzione), di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, «Codice della assicurazioni private», e successive modificazioni, iscritte all'Albo delle imprese istituito presso l'Ivarp (ex ISVAP); d) dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; e) dalla SACE S.p.A., nel limite di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; f) dalla Banca Europea degli Investimenti di cui all'art. 308 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, secondo le modalita' e nei limiti previsti dal proprio statuto e dalla specifica regolamentazione dalla stessa dettata relativamente alle garanzie. 2. Con successivo decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 157, comma 3, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno definite le modalita' di rilascio delle garanzie da parte delle fondazioni e dei fondi privati. |
| Art. 4 Modalita' operative
1. Le garanzie dirette e le controgaranzie fornite in connessione ad una emissione di project bond sono esplicite, irrevocabili, incondizionate e stipulate in forma scritta. 2. Le garanzie sono rilasciate sulla base della valutazione del merito di credito del soggetto emittente e della adeguata sostenibilita' economico finanziaria degli investimenti, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera, anche sulla base del relativo piano economico finanziario. La garanzia copre il rischio di inadempimento del debitore principale per capitale e interessi e puo' essere escussa a seguito del mancato pagamento di uno o piu' pagamenti dovuti a termini del regolamento del prestito ovvero in caso di dichiarazione di insolvenza dell'emittente o assoggettamento dell'emittente a fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione applicabile. 3. Le garanzie possono operare autonomamente o congiuntamente con le iniziative assunte in materia dalle istituzioni europee, tra cui la «Project Bond Initiative», promossa dalla Commissione europea con il coinvolgimento della BEI, in modo da ottimizzare il merito di credito della singola emissione. 4. Il documento per l'offerta agli investitori qualificati dei project bond (offeringcircular) indica i soggetti garanti e l'ammontare delle garanzie rilasciate da ciascuno. Il documento indica, altresi', quali soggetti garanti siano, o abbiano manifestato la disponibilita' ad essere, anche, direttamente o indirettamente, investitori nei project bonds ovvero collocatori degli stessi ovvero finanziatori della societa' emittente. 5. In caso di escussione della garanzia, il garante provvede all'adempimento nei confronti dei soggetti garantiti, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei termini ed alle condizioni contrattuali convenuti. 6. Il contratto di garanzia disciplina i rapporti con i sottoscrittori nel regresso sulle somme di cui all'art. 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' nel subentro di cui all'art. 159 dello stesso decreto. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 7 agosto 2012
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2012 Ufficio di controllo atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 8 Economie e finanze, foglio n. 199 |
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