Gazzetta n. 211 del 10 settembre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012, n. 154
Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede l'emanazione di un regolamento per semplificare ed adeguare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni di cui al citato articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 10 maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).»;
b) all'articolo 13:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero inviate al comune competente, corredate dalla necessaria documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali inoltrare le dichiarazioni.»;
3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
c) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di persona che dichiari per se' e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe da' comunicazione della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinche' questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.»;
d) all'articolo 17, comma 1, le parole: «tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese» sono sostituite dalle seguenti: «due giorni lavorativi dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o dalle dichiarazioni rese.»;
e) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica). - 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.
2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalita' telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.
3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalita' telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.
4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.»;
f) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti). - 1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.
2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.
3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.";
g) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«Art. 19-bis (Vertenze anagrafiche) - 1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.
2. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.»;
h) all'articolo 20, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresi' indicati i seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identita'.»;
i) all'articolo 23, comma 1, le parole da: «anche» a: «statistica» sono soppresse.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Cancellieri, Ministro dell'interno

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2012 Registro n. 6 Interno, foglio n. 201



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle Premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi forza di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 5 (Cambio di residenza
in tempo reale), comma 5, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O:
«5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento
adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per
semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni
introdotte con il presente articolo, anche con riferimento
al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso
di accertamenti negativi o di verificata assenza dei
requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di
quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai
sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione
di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o
degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto
dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto
in essere alla data della dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 8 giugno 1989, n. 132.
- Si riporta il testo dell'art. 17 (Regolamenti), comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 7, 13, 16, 17, 20
e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7. (Iscrizioni anagrafiche).
1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente viene effettuata:
a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono
iscritti i genitori o nel comune ove e' iscritta la madre
qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse,
ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove
e' iscritta la persona o la convivenza cui il nato e' stato
affidato;
b) per esistenza giudizialmente dichiarata;
c) per trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato
secondo quanto e' disposto dall'art. 15, comma 1, del
presente regolamento, tenuto conto delle particolari
disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di
cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, nonche' per mancata iscrizione nell'anagrafe di
alcun comune.
2. Per le persone gia' cancellate per irreperibilita' e
successivamente ricomparse devesi procedere a nuova
iscrizione anagrafica.
2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e
risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base
all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione
anagrafica decorre dalla data della presentazione della
dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo
di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di
dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal
rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso
medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella
fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli
stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della
dichiarazione di dimora abituale e' effettuato entro
sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
L'ufficiale di anagrafe aggiornera' la scheda anagrafica
dello straniero, dandone comunicazione al questore.
4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' tenuto dal Ministero
dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario
incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i
doveri dell'ufficiale di anagrafe.».
«Art. 13. (Dichiarazioni anagrafiche).
1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai
responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento
concernono i seguenti fatti:
a) trasferimento di residenza da altro comune o
dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova
convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione
della famiglia o della convivenza ;
c) cambiamento di abitazione;
d) cambiamento dell'intestatario della scheda di
famiglia o del responsabile della convivenza;
e) cambiamento della qualifica professionale;
f) cambiamento del titolo di studio.
2. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1
devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data
in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui
al comma 1, lettere a), b), e c), sono rese mediante una
modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero
dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del
Ministero dell'interno.
3. Le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 sono
sottoscritte di fronte all'ufficiale d'anagrafe ovvero
inviate al comune competente, corredate dalla necessaria
documentazione, con le modalita' di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Il comune pubblica sul proprio sito istituzionale
gli indirizzi, anche di posta elettronica, ai quali
inoltrare le dichiarazioni.
3-bis. L'ufficiale d'anagrafe provvede alla
comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli
interessati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da
qualsiasi tassa o diritto.».
«Art. 16. (Segnalazioni particolari).
1. Quando risulti che una persona o una famiglia
iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la
residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la
richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve
darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel
quale la persona o la famiglia risulta di fatto
trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.
2. Nel caso di persona che dichiari per se' e/o per i
componenti della famiglia di provenire dall'estero,
l'ufficiale di anagrafe da' comunicazione della
dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di
anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione
anagrafica affinche' questo, qualora non sia stata a suo
tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda
alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha
segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata
con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non
dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata
invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione
con provenienza dall'estero.».
«Art. 17. (Termine per le registrazioni anagrafiche).
1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le
registrazioni nell'anagrafe entro due giorni lavorativi
dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato
civile o dalle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero
dagli accertamenti da lui disposti.».
«Art. 20. (Schede individuali).
1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere
intestata una scheda individuale, conforme all'apposito
esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di
statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente
indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo
di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo
dell'abitazione. Nella scheda sono altresi' indicati i
seguenti dati: la paternita' e la maternita', ed estremi
dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi
modificativi, nonche' estremi dei relativi atti, il cognome
e il nome del coniuge, la professione o la condizione non
professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta
d'identita'.
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre
notizie, oltre a quelle gia' previste nella scheda stessa,
puo' essere effettuato soltanto previa autorizzazione da
parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto
centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24
dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i
cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza
e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il
rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.
3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono
essere intestate al cognome da nubile.
4. Le schede individuali debbono essere tenute
costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando
le persone alle quali sono intestate cessino di far parte
della popolazione residente del comune.».
«Art .23. (Conservazione delle schede anagrafiche nelle
anagrafi gestite con elaboratori elettronici).
1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza
devono essere conservate e costantemente aggiornate.
2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori
elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza
atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la
disponibilita' dei supporti magnetici contenenti le
posizioni anagrafiche dei cittadini.».



 
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