IL DIRETTORE REGIONALE della Puglia
Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 e' stata attivata l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Vista l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale e' stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»; Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio; Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le gia' individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe gia' attribuiti ai cessati direttori compartimentali; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari; Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32; Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la nota prot. n. 10211 del 1° agosto 2012 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che per l'intera giornata del 1° agosto 2012, a seguito del blocco totale della linea di trasmissione telematica presso il reparto servizi di pubblicita' immobiliare di Trani non e' stato possibile erogare alcun servizio all'utenza (accettazione formalita' ipotecarie, ispezioni ipotecarie e visure catastali); Accertato che il mancato funzionamento del succitato ufficio e' dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio; Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 7 agosto 2012 con nota prot. n. 1052/12 ha confermato la suddetta circostanza;
Decreta:
E' accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - reparto servizi di pubblicita' immobiliare di Trani per l'intera giornata del 1° agosto 2012. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 29 agosto 2012
Il direttore regionale: Panetta |