Gazzetta n. 213 del 12 settembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155
Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo :

Art. 1
Riduzione degli uffici giudiziari ordinari

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul
territorio degli uffici giudiziari.):
"Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante
ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il Governo, anche ai fini del perseguimento delle
finalita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e' delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per riorganizzare la
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al
fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di
efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma
la necessita' di garantire la permanenza del tribunale
ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia
alla data del 30 giugno 2011;
b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni
di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale
degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e
omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio,
del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e
dell'indice delle sopravvenienze, della specificita'
territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla
situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della
criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di
razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree
metropolitane;
c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici
requirenti non distrettuali, tenuto conto, ferma la
permanenza di quelli aventi sedi presso il tribunale
ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia
alla data del 30 giugno 2011, della possibilita' di
accorpare piu' uffici di procura anche indipendentemente
dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali,
prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura
accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in piu'
tribunali e che l'accorpamento sia finalizzato a esigenze
di funzionalita' ed efficienza che consentano una migliore
organizzazione dei mezzi e delle risorse umane, anche per
raggiungere economia di specializzazione ed una piu'
agevole trattazione dei procedimenti;
d) procedere alla soppressione ovvero alla riduzione
delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante
accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera b);
e) assumere come prioritaria linea di intervento,
nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c)
e d), il riequilibrio delle attuali competenze
territoriali, demografiche e funzionali tra uffici
limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da
rilevante differenza di dimensioni;
f) garantire che, all'esito degli interventi di
riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello,
incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di
tre degli attuali tribunali con relative procure della
Repubblica;
g) prevedere che i magistrati e il personale
amministrativo entrino di diritto a far parte
dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle
procure della Repubblica presso il tribunale cui sono
trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni
distaccate e di procura presso cui prestavano servizio,
anche in sovrannumero riassorbibile con le successive
vacanze;
h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del
personale prevista dalla lettera g) non costituisca
assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad
altra sede, ne' costituisca trasferimento ad altri effetti;
i) prevedere con successivi decreti del Ministro della
giustizia le conseguenti modificazioni delle piante
organiche del personale di magistratura e amministrativo;
l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di
pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da
operare tenendo in specifico conto, in coerenza con i
criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi
rispetto ai carichi di lavoro;
m) prevedere che il personale amministrativo in
servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace
venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento
presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la
restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso
cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse;
n) prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale
e nel sito internet del Ministero della giustizia degli
elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o
accorpare;
o) prevedere che, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali
interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere
e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace
con competenza sui rispettivi territori, anche tramite
eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico
delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio
giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a disposizione
dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione
giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del
personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i
limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la
formazione del personale amministrativo;
p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del
termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti
locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro
della giustizia abbia facolta' di mantenere o istituire con
decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel
rispetto delle condizioni di cui alla lettera o);
q) dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
3. La riforma realizza il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti.
4. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal
comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio
superiore della magistratura e al Parlamento ai fini
dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle
Commissioni competenti per materia. I pareri, non
vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo
spirare del termine previsto dal comma 2, o
successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata
di sessanta giorni.
5. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4,
entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega
di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati, puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi medesimi.
5-bis. In virtu' degli effetti prodotti dal sisma del 6
aprile 2009 sulle sedi dei tribunali dell'Aquila e di
Chieti, il termine di cui al comma 2 per l'esercizio della
delega relativamente ai soli tribunali aventi sedi nelle
province dell'Aquila e di Chieti e' differito di tre anni.
6. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.".


 
Art. 2

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di
coordinamento

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) le tabelle B e C sono soppresse;
c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.
2. Il tribunale di Giugliano in Campania e' rinominato in «tribunale di Napoli nord».



Note all'art. 2:
Le tabelle B e C del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12 recante: "Ordinamento giudiziario." , pubblicato nella
Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28, soppresse dal presente
decreto, recavano:
«Tabella B
Circoscrizione territoriale delle Preture, distinta per
Corti di Appello e per Tribunali».
«Tabella C
Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di
Pretura, distinta per Corti di Appello, Tribunali e
Preture».
Gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e
48-sexies del citato regio decreto n. 12 del 1941, abrogati
dal presente decreto, recavano:
«Art.48-bis. Sezioni distaccate del tribunale
ordinario.».
«Art.48-ter. Istituzione, soppressione e modifica della
circoscrizione delle sezioni distaccate.».
«Art.48-quater. Affari trattati nelle sezioni
distaccate.».
«Art.48-quinquies. Udienze relative a procedimenti da
trattare nella sede principale e nelle sezioni
distaccate.».
«Art.48-sexies. Magistrati assegnati alle sezioni
distaccate.».



 
Art. 3
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.



Note all'art. 3:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante: "Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'." e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.



 
Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951,
n. 757, e disposizioni di coordinamento

1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonche' per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto
1951, n. 757 recante: "Revisione delle piante organiche
degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti
di assise." e' pubblicato nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff.
10 settembre 1951, n. 207.
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 6-bis e 23
della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei
giudizi di assise):
"Art. 2-bis. Costituzione in sezioni delle Corti di
assise e delle Corti di assise di appello.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della
magistratura, possono essere costituite nel medesimo
circolo piu' sezioni delle Corti d'assise e nel medesimo
distretto piu' sezioni delle Corti d'assise d'appello
istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.
Con identiche modalita' si provvede alla soppressione
delle sezioni non piu' necessarie.".
"Art. 6-bis. Variazioni al numero dei giudici popolari.
Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate
le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da
comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo
articolo 23.".
"Art. 23. Procedimento per la formazione delle liste
generali dei giudici popolari.
Le liste generali dei giudici popolari per le Corti di
assise e per le Corti di assise di appello sono formate con
l'intervento del pubblico ministero e del presidente del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati o di un suo delegato,
e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica
udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri
corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi
definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte
di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e
procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei
giudici popolari, prescritto. Il nominativo corrispondente
al numero sorteggiato va a formare la lista generale,
rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli
iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono
destinati a prestare servizio nel biennio successivo.
Per la formazione delle liste dei giudici popolari
supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli
iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel
comune per cui occorre formare la lista e poi si procede
alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici
popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste
degli uomini e quelle delle donne.
Ai fini della formazione delle liste separate dei
giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti
comma, allorche' una delle due liste viene completata, le
estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra,
senza tener conto dei nominativi di coloro che vengono
sorteggiati in eccedenza alla lista gia' formata.".



 
Art. 5

Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici
giudiziari soppressi

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati gia' assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.
5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.
6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso e' attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove cio' non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della
magistratura):
"Art. 2. Inamovibilita' della sede.
I magistrati di grado non inferiore a giudice,
sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non
possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad
altre funzioni, se non col loro consenso.
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso,
essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre
funzioni, previo parere del Consiglio superiore della
magistratura, quando si trovino in uno dei casi di
incompatibilita' previsti dagli artt. 16, 18 e 19
dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30
gennaio 1941, numero 12 , o quando, per qualsiasi causa
indipendente da loro colpa non possono, nella sede
occupata, svolgere le proprie funzioni con piena
indipendenza e imparzialita'. Il parere del Consiglio
superiore e' vincolante quando si tratta di magistrati
giudicanti.
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i
magistrati che ne fanno parte, se non possono essere
assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede,
sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra
sede.
Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio
giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in
soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro
ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti
del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene
conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei
magistrati da trasferire.".
Si riporta il testo dell'articolo 194 del citato regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
"Art. 194. Tramutamenti successivi.
Il magistrato destinato, per trasferimento o per
conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non
puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre
funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto
effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi
motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di
famiglia .".
- Si riporta il testo dell'articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati
ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia
militare e degli avvocati dello Stato) come sostituito
dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27
(Provvidenze per il personale di magistratura):
"Art. 13. Indennita' di missione.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge
6 dicembre 1950, n. 1039 , si applicano agli uditori
giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie.
L'indennita' di cui al primo comma e' corrisposta, con
decorrenza dal 1° luglio 1980, con le modalita' di cui
all'articolo 3, L. 6 dicembre 1950, n. 1039, ai magistrati
trasferiti d'ufficio o comunque destinati ad una sede di
servizio per la quale non hanno proposto domanda, ancorche'
abbiano manifestato il consenso o la disponibilita' fuori
della ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, del
R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 , in misura intera per il
primo anno ed in misura ridotta alla meta' per il secondo
anno.
In ogni altro caso di trasferimento ai magistrati
compete l'indennita' di cui all'articolo 12, primo e
secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417 , nonche'
il rimborso spese di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 della
L. 18 dicembre 1973, n. 836 , ed all'art. 11 della L. 26
luglio 1978, n. 417.".
- La legge 18 dicembre 1973, n. 836 recante:
"Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali." e' pubblicata nel Suppl. ord. alla
Gazz. Uff. 29 dicembre 1973, n. 333.
- La legge 26 luglio 1978, n. 417 recante: "Adeguamento
del trattamento economico di missione e di trasferimento
dei dipendenti statali." e' pubblicata nella Gazz. Uff. 7
agosto 1978, n. 219.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 5 della legge
4 maggio 1998, n. 133 (Incentivi ai magistrati trasferiti
d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle
infradistrettuali):
"Art. 1. Trasferimento d'ufficio.
1. Ai fini della presente legge, per trasferimento
d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di
servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal
magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o
la disponibilita', e che determini lo spostamento in una
delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una
distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il
magistrato presta servizio. La presente legge non si
applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine
del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2,
secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai
trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario
per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso
nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento
dell'organico.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con
delibera, su proposta del Ministro della giustizia,
individua annualmente le sedi disagiate, in numero non
superiore a ottanta.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati
d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che
abbiano conseguito almeno la prima valutazione di
professionalita', in numero non superiore a centocinquanta
unita'. Il termine previsto dall'articolo 194
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle
sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati
il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera
con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle
sedi disagiate.".
"Art. 5. Valutazione dei servizi prestati nelle sedi
disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio.
1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi
disagiate ai sensi dell'articolo 1 l'anzianita' di servizio
e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un
posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in
misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato
nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo
servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la
sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha
diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di
provenienza, con le precedenti funzioni, anche in
soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi
direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di
legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si
applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di
incarichi direttivi o semidirettivi.".



 
Art. 6
Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.
2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresi', eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.
3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati gia' titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.
4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'articolo 194 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 13 della legge 2 aprile
1979, n. 97 e dell'articolo 2 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511 si vedano le note all'articolo 5.



 
Art. 7
Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
 
Art. 8
Edilizia giudiziaria

1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
2. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 24
aprile 1941, n. 392 (Trasferimento ai Comuni del servizio
dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari):
"Art. 2. Le spese indicate nell'art. 1, sono a carico
esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici
giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte
degli altri Comuni componenti la circoscrizione
giudiziaria. Ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari
sara' corrisposto invece dallo Stato, a decorrere dal 1°
gennaio 1941, un contributo annuo alle spese medesime nella
misura stabilita nella tabella allegata alla presente
legge.
I contributi stessi potranno essere riveduti ed
eventualmente modificati annualmente, e comunque in ogni
momento, quando ricorrono particolari esigenze, con decreto
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno.
I contributi suindicati potranno essere aumentati, con
legge, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia,
di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno,
nel caso di costruzione, ricostruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti o restauri generali di palazzi di giustizia e
relativo nuovo arredamento, sempre che tali costruzioni,
ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri
siano fatti dallo Stato o da questo autorizzati con legge
su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di
concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno.
I contributi stessi potranno essere tuttavia riveduti
ed eventualmente modificati con decreto del Ministro per la
grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le
finanze e per l'interno, allo scadere di ogni triennio.".
- Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 30
marzo 1981, n. 119 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1981):
"Art. 19. Nell'ambito degli investimenti che possono
essere effettuati ai sensi della vigente normativa in
materia di finanza locale, gli enti locali possono
contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per
l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari
ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni,
completamenti, ampliamenti o restauri di edifici pubblici,
nonche' di edifici di proprieta' comunale e delle
amministrazioni provinciali, destinati o da destinare a
sede di uffici giudiziari, nonche' per l'acquisto, anche a
trattativa privata, di edifici in costruzione o gia'
costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare,
completare o ampliare per renderli idonei all'uso
giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari, con
prioritario riferimento alle maggiori esigenze connesse con
la riforma della procedura penale.
I mutui suddetti possono essere altresi' contratti per
fronteggiare le occorrenze relative agli edifici da
destinare all'attivita' del giudice conciliatore.
Gli enti locali possono, altresi', contrarre con la
Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri
derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di
edifici destinati a casa mandamentale.
Ai fini della concessione dei mutui di cui ai
precedenti commi, gli enti locali devono allegare alla
richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del
segretario comunale o del segretario provinciale, che il
progetto esecutivo dei lavori ha riportato il parere
favorevole del Ministero di grazia e giustizia.
Il Ministero di grazia e giustizia provvede a
promuovere, anche con la collaborazione dell'ANCI, la
presentazione tempestiva dei progetti e a fornire, ove
occorra, l'assistenza tecnica necessaria affinche',
nell'ambito delle predette disponibilita', si possa
raggiungere nel 1981 un impiego di lire 700 miliardi.
Entro il 30 giugno 1981 il Ministro di grazia e
giustizia informa il Parlamento sul piano di massima
predisposto per gli interventi previsti dal primo e dal
terzo comma.
Gli enti locali possono assumere i mutui di cui al
presente articolo indipendentemente dal limite previsto dal
quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.
L'onere di ammortamento dei mutui di cui al presente
articolo e assunto a carico del bilancio dello Stato."



 
Art. 9
Disposizioni transitorie

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.
2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.
4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.



Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 si vedano le note all'articolo 2.



 
Art. 10
Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
Tabella A

articolo 1, comma 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 1
(art. 2, comma 1, lett. a); tabella allegata al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12)
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
(art. 3, comma 1; tabella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
(art. 4, comma 1; tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 agosto 1951, n. 757)
Tabella N
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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