Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2012
Modificazioni allo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6 - «Autonomia delle universita'»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711;
Visto il ricorso presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al TAR Toscana riguardo al alcuni dei rilievi non accolti dall'Universita' di Pisa in sede di riesame dello statuto, e attinenti agli articoli 14.7, 32.7, 49.4, 49.10 e 53.1;
Vista la delibera del 16 maggio 2012 con cui il senato accademico ha stabilito di resistere al ricorso riguardo alle censure di cui agli articoli 14.7, 32.7 e 49.4 e di dar corso alle modifiche degli articoli 49.10 e 53.1;
Viste le delibere del 23 maggio 2012, con cui il senato accademico ha approvato le modifiche anzidette e il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole;
Vista la nota 24 maggio 2012, prot. n. 7310, con la quale il direttore amministrativo ha comunicato al MIUR, fra l'altro, l'accoglimento delle censure riguardo agli articoli 49.10 e 53.1 citati;
Vista la nota 9 luglio 2012, prot. n. 3404, con cui il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha espresso apprezzamento per le modifiche statutarie, confidando, peraltro, nell'integrazione dell'art. 53.1 alla luce del principio dell'adozione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, anche del parere del consiglio di amministrazione;
Vista la delibera del 18 luglio 2012, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole anche alla ulteriore modifica di cui all'art. 53.1;
Vista la delibera del 25 luglio 2012, con la quale il senato accademico ha approvato, fra le altre, la modifica anzidetta;
Rilevato che si e' concluso il procedimento preliminare all'emanazione delle modifiche in parola;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le seguenti modifiche agli arti. 49.10 e 53.1 dello statuto:
l'art. 49.10 e' sostituito dal seguente: «Per il computo dei mandati, ai fini della ineleggibilita', il mandato interrotto e' considerato indipendentemente dalla sua durata.».
l'art. 53.1 e' sostituito dal seguente: «Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, deliberato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 
Art. 2

Le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'ateneo.
Pisa, 1° agosto 2012

Il rettore: Augello
 
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