Gazzetta n. 214 del 13 settembre 2012 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI PISA |
DECRETO RETTORALE 1 agosto 2012 |
Modificazioni allo Statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6 - «Autonomia delle universita'»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711; Visto il ricorso presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al TAR Toscana riguardo al alcuni dei rilievi non accolti dall'Universita' di Pisa in sede di riesame dello statuto, e attinenti agli articoli 14.7, 32.7, 49.4, 49.10 e 53.1; Vista la delibera del 16 maggio 2012 con cui il senato accademico ha stabilito di resistere al ricorso riguardo alle censure di cui agli articoli 14.7, 32.7 e 49.4 e di dar corso alle modifiche degli articoli 49.10 e 53.1; Viste le delibere del 23 maggio 2012, con cui il senato accademico ha approvato le modifiche anzidette e il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole; Vista la nota 24 maggio 2012, prot. n. 7310, con la quale il direttore amministrativo ha comunicato al MIUR, fra l'altro, l'accoglimento delle censure riguardo agli articoli 49.10 e 53.1 citati; Vista la nota 9 luglio 2012, prot. n. 3404, con cui il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha espresso apprezzamento per le modifiche statutarie, confidando, peraltro, nell'integrazione dell'art. 53.1 alla luce del principio dell'adozione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, anche del parere del consiglio di amministrazione; Vista la delibera del 18 luglio 2012, con la quale il consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole anche alla ulteriore modifica di cui all'art. 53.1; Vista la delibera del 25 luglio 2012, con la quale il senato accademico ha approvato, fra le altre, la modifica anzidetta; Rilevato che si e' concluso il procedimento preliminare all'emanazione delle modifiche in parola;
Decreta:
Art. 1
Sono emanate le seguenti modifiche agli arti. 49.10 e 53.1 dello statuto: l'art. 49.10 e' sostituito dal seguente: «Per il computo dei mandati, ai fini della ineleggibilita', il mandato interrotto e' considerato indipendentemente dalla sua durata.». l'art. 53.1 e' sostituito dal seguente: «Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, deliberato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. |
| Art. 2
Le modifiche di cui all'art. 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'ateneo. Pisa, 1° agosto 2012
Il rettore: Augello |
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