Gazzetta n. 215 del 14 settembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 3 agosto 2012 |
Revoca del decreto 12 marzo 2012 di scioglimento della «Societa' cooperativa agricola CODEP - Bettona», in Bettona e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2202, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto direttoriale 12 marzo 2012 con il quale la societa' «Societa' cooperativa agricola CODEP - Bettona» con sede in Bettona (Perugia) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Roberto Chionne ne e' stato nominato commissario liquidatore; Considerato che avverso il decreto direttoriale 12 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico veniva presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria e in data 11 luglio 2012 quest'ultimo accoglieva l'istanza cautelare sospendendo l'efficacia del provvedimento; Preso atto che il commissario liquidatore dott. Roberto Chionne, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 205 della L.F. fa presente che la societa' e' oggetto di varie esecuzioni mobiliari e immobiliari, la sua situazione patrimoniale non consente la normale soddisfazione dei creditori e pertanto evidenzia una chiara situazione di insolvenza; Preso atto della dichiarazione del commissario liquidatore che al fine di garantire la «Par Conditio Creditorum» ritiene pienamente giustificato il decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa; Ritenuto pertanto di revocare il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita', per le seguenti motivazioni: il provvedimento e' stato sospeso dal TAR Umbria per carenza di motivazione; dalla relazione del commissario liquidatore emergono elementi che fanno propendere per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; in caso di concorrenza di presupposti per l'adozione sia del provvedimento di scioglimento sia di liquidazione coatta amministrativa, prevale quest'ultimo come anche sul punto si e' espressa la Commissione centrale per le cooperative con proprio parere del 23 gennaio 1992; Considerato che pertanto, allo stato attuale la sanzione dello scioglimento per atto d'autorita' si appalesa inopportuna, in quanto non consente l'irrogazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ora considerata piu' adeguata nei confronti dell'ente cooperativo in argomento;
Decreta:
Il decreto direttoriale n. 89/SAA/2012 del 13 febbraio 2012 con il quale la societa' «Societa' cooperativa agricola CODEP - Bettona», con sede in Bettona (Perugia) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, e' revocato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2012
Il direttore generale: Esposito |
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