L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 4 settembre 2012; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 95 del 15 aprile 2010, che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, e in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»; Visto, in particolare, l'art. 32-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale, al comma 1, dispone che «con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico»; Vista la delibera n. 667/10/CONS, recante «Regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico ai sensi dell'art. 32-quater del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 gennaio 2011, n. 4; Vista la sentenza 7844/2011 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha disposto l'annullamento dell'art. 3, comma 4, del regolamento concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico nella parte in cui fissa la durata massima degli estratti in tre minuti anziche' in novanta secondi, come indicato dal considerando n. 55 della direttiva 2010/13/UE; Vista la sentenza n. 3498/2012 del Consiglio di Stato con cui, nel respingere l'appello principale proposto dall'Autorita', ha confermato la decisione del giudice di primo grado ordinando l'esecuzione della sentenza; Considerato che il Consiglio di Stato ha argomentato che «non si determina in assoluto una situazione di asimmetria di disciplina, ne' resta preclusa per l'Autorita' la previsione di ulteriori limiti di durata (inferiore) per eventi di durata particolarmente ridotta, a fronte di una regola di indirizzo che investe solo la soglia massima di durata dell'estratto di cronaca»; Ritenuto di confermare la previsione del criterio di proporzionalita' tra la durata degli estratti di cronaca e la durata dell'evento di grande interesse pubblico introdotto nell'ultimo periodo dell'art. 3, comma 4, del regolamento approvato con delibera n. 667/10/CONS e che, pertanto, ai fini dell'esecuzione della citata sentenza del Consiglio di Stato si rende necessario modificare l'art. 3, comma 4, del regolamento nella sola parte relativa alla durata massima dei brevi estratti, fermi restando gli altri criteri legati all'embargo orario e al criterio di proporzionalita'; Ritenuto di precisare, a meri fini antielusivi, che in ogni caso il limite massimo di 90 secondi non possa essere superato, come potrebbe eventualmente accadere qualora l'applicazione del parametro del 3% previsto per gli eventi di durata particolarmente ridotta, determinasse come risultato una durata superiore; Considerato che la modifica proposta, trattandosi di mera esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato che, oltre ad essere compiutamente circostanziata nella sua formulazione, produce effetti minimali sulle posizioni giuridiche soggettive degli operatori potenzialmente destinatari della norma, non necessita dell'avvio di una consultazione pubblica; Udita la relazione del commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera: Articolo unico
1. All'art. 3, comma 4, del regolamento allegato alla delibera n. 667/10/CONS sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «tre minuti» sono sostituite con le parole «novanta secondi»; b) dopo le parole «durata dell'evento» sono inserite le parole «fermo restando il limite massimo di novanta secondi». La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 4 settembre 2012
Il presidente: Cardani
Il commissario relatore: Martusciello |