Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2012, n. 160
Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l'articolo 44, recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, nel quale, al comma 4, e' previsto che il Governo puo' avvalersi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
Vista la nota in data 8 luglio 2009, con la quale il Governo, avvalendosi della facolta' di cui all'articolo 14, numero 2), del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009, con il quale la formulazione di detto progetto e' stata deferita ad una commissione speciale e ne e' stata stabilita la composizione;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 44, comma 4, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che: "entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 6 ottobre 2010, con il quale la commissione speciale e' stata integrata nella sua composizione;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, concernente: "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.";
Vista la proposta di un secondo correttivo recante: "Correzioni ed integrazioni al Codice del processo amministrativo", redatta da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con la nota del Presidente del Consiglio di Stato in data 13 luglio 2012;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012;
Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari tenendo conto dei limiti della delega conferita ed in ossequio ai principi generali che informano l'intero sistema giuridico processuale italiano e all'articolo 81 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. La competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure cautelari.";
2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.";
b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rilievo dell'incompetenza) - 1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza.
5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare e' impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa e' riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare puo' essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza.
8. La domanda cautelare puo' essere riproposta al giudice dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.";
c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
"Art. 16 (Regolamento di competenza) - 1. Il regolamento di competenza e' proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e' depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto alla meta' presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza e' immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle spese del regolamento salvo il caso di regolamento richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, commi da 5 a 8.
3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.";
d) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: "codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: ", tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2 ";
e) all'articolo 34, comma 1, lett. c), dopo le parole: "del codice civile", sono aggiunte le seguenti: ". L'azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto e' esercitata, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio";
f) l'articolo 40 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 40 (Contenuto del ricorso) - 1. Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.";
g) all'articolo 55, comma 13, le parole : "commi 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4";
h) all'articolo 62, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l'appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73, comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15, comma 8.";
i) all'articolo 76, comma 4, le parole: "gli articoli 114, quarto comma, e" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo";
l) all'articolo 85, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Il giudizio di appello si svolge secondo le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.";
m) all'articolo 96, comma 5, le parole: "entro dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di cui all'articolo 45";
n) all'articolo 98, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il procedimento si svolge secondo le disposizioni del libro II, titolo II, in quanto applicabili.";
o) all'articolo 99, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita', puo' restituire gli atti alla sezione.";
p) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "o riforma la sentenza" sono inserite le seguenti: "o l'ordinanza";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza o dell'ordinanza.";
q) all'articolo 111, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Copia dell'ordinanza e' trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione.";
r) all'articolo 119, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;";
s) all'articolo 129 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.";
2) al comma 3, lettera b), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e";
3) al comma 8, lettera c), dopo le parole: "che provvede" sono inserite le seguenti: "a pubblicarlo nel sito internet della giustizia amministrativa e";
t) all'articolo 133, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera l), dopo le parole: "n. 385," sono soppresse le seguenti: "dalla Commissione nazionale per la societa' e la borsa,";
2) alla lettera p), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";
u) all'articolo 135, comma 1, lettera e), dopo le parole: "n. 225," sono inserite le seguenti: "nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992";
v) all'articolo 136, dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti possono essere sottoscritti con firma digitale.".



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo dell'articolo 44 della legge 18
giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno
2009, n. 140, S.O:
"Art. 44. Delega al Governo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo.
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per il riassetto del processo
avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio
di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla
giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del
codice di procedura civile in quanto espressione di
principi generali e di assicurare la concentrazione delle
tutele.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che
ai principi e criteri direttivi di cui all' articolo 20,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in quanto
applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) assicurare la snellezza, concentrazione ed
effettivita' della tutela, anche al fine di garantire la
ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso
a procedure informatiche e telematiche, nonche' la
razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione
delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica
e l'individuazione di misure, anche transitorie, di
eliminazione dell'arretrato;
b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del
giudice amministrativo, anche rispetto alle altre
giurisdizioni;
2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al
merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non
piu' coerenti con l'ordinamento vigente;
3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini
di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la
tipologia dei provvedimenti del giudice;
4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e
di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte
vittoriosa;
c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei
riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti
salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il
processo amministrativo sul contenzioso elettorale,
prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di
tutti i termini processuali, il deposito preventivo del
ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e
introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in
camera di consiglio che consenta la risoluzione del
contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti
organizzativi del procedimento elettorale e con la data di
svolgimento delle elezioni;
e) razionalizzare e unificare la disciplina della
riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a
seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali,
nonche' di sentenze dei tribunali amministrativi regionali
o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza
funzionale;
f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando
quella ante causam, nonche' il procedimento cautelare
innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per
cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato,
prevedendo che:
1) la domanda di tutela interinale non puo' essere
trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza
di fissazione di udienza per la trattazione del merito;
2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso
introduttivo del giudizio e' notificato e depositato,
unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza
per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza
previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta
giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni
effetto la concessa tutela interinale;
3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare,
l'istanza di fissazione di udienza non puo' essere revocata
e l'udienza di merito e' celebrata entro il termine di un
anno;
g) riordinare il sistema delle impugnazioni,
individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a
quelle del processo di primo grado, e disciplinando la
concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed
eccezioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano
espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi
incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile, e dettano le opportune disposizioni di
coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sugli schemi di decreto legislativo e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale
termine, i decreti possono essere emanati anche senza i
predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della
delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della
facolta' di cui all' articolo 14, numero 2°, del testo
unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo'
utilizzare, al fine della stesura dell'articolato
normativo, magistrati di tribunale amministrativo
regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro
e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la
propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al
rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di
Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere
apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione
pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso
procedimento e in base ai medesimi principi e criteri
direttivi previsti per l'emanazione degli originari
decreti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All' articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: «tribunali amministrativi
regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese
quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo
smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento
del processo amministrativo».".
Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 4, del
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), pubblicato
nella Gazz. Uff. 7 luglio 1924, n. 158:
"Art. 14. (Art. 10 del testo unico 17 agosto 1907, n.
638) - Il Consiglio di Stato:
1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli affari
di ogni natura, pei quali sia interrogato dai Ministri del
Re;
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti che
gli vengono commessi dal Governo.".
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 7 luglio
2010, n. 156, S.O.
Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195
(Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del
processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4,
della legge 18 giugno 2009, n. 69), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13, 15, 16, 26,
34, 40, 55, 62, 76, 85, 96, 98, 99,105, 111, 119, 129,133,
135, 136 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 al citato decreto legislativo n. 104 del
2010, come modificati dal presente decreto:
"Art. 13. Competenza territoriale inderogabile
1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti,
accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni e'
inderogabilmente competente il tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno
sede. Il tribunale amministrativo regionale e' comunque
inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti
provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche
amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati
all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale
ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti
e' inderogabilmente competente il tribunale nella cui
circoscrizione territoriale e' situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi e' inderogabilmente competente, per
gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a
carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo
regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto.
4. La competenza di cui al presente articolo e
all'articolo 14 e' inderogabile anche in ordine alle misure
cautelari.
4-bis. La competenza territoriale relativa al
provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae
a se' anche quella relativa agli atti presupposti dallo
stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi
o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli
ordinari criteri di attribuzione della competenza."
"Art. 15. Rilievo dell'incompetenza
1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio
finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi
di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico
motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in
modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza.
2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza
prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non
riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13
e 14, non decide sulla stessa.
3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di
competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto
per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la
camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla
questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui
all'articolo 87, comma 3.
4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui
ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica
il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio
di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la
causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato
competente, il processo continua davanti al nuovo giudice.
Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude
alla parte che l'ha effettuata la proposizione del
regolamento di competenza.
5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza
decidere sulla domanda cautelare e' impugnabile
esclusivamente con il regolamento di competenza di cui
all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa e'
riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente,
richiede d'ufficio il regolamento di competenza.
L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda
cautelare puo' essere impugnata col regolamento di
competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la
pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda
cautelare.
6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda
cautelare si propone al giudice indicato come competente
nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso,
fermo restando quanto disposto dal comma 7.
7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice
dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'ordinanza che regola la competenza.
8. La domanda cautelare puo' essere riproposta al
giudice dichiarato competente.
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano
anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice
privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza
presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2."
"Art. 16. Regolamento di competenza
1. Il regolamento di competenza e' proposto con istanza
notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non
soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla
notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e'
depositato, unitamente a copia degli atti utili al fine del
decidere, entro il termine di cui all'articolo 45 ridotto
alla meta' presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel
caso di regolamento richiesto di ufficio, ai sensi
dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza e' immediatamente
trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e
comunicata alle parti.
2. Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera
di consiglio, previo avviso della fissazione della
medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori
che si siano costituiti. L'ordinanza provvede anche sulle
spese del regolamento salvo il caso di regolamento
richiesto d'ufficio. La pronuncia sulle spese conserva
efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio,
salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al
procedimento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55, commi da 5 a 8.
3. La pronuncia sulla competenza resa dal Consiglio di
Stato, in sede di regolamento o di appello ai sensi
dell'articolo 62, comma 4, vincola i tribunali
amministrativi regionali. Se viene indicato come competente
un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve
essere riassunto nel termine perentorio di trenta giorni
dalla notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul
regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua
pubblicazione."
"Art. 26. Spese di giudizio
1. Quando emette una decisione, il giudice provvede
anche sulle spese del giudizio, secondo gli articoli 91,
92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile, tenendo
anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e
sinteticita' di cui all'articolo 3, comma 2 del presente
decreto.
2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente
al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del
contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del
giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito
temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni
previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle
norme di attuazione."
"Art. 34. Sentenze di merito
1. In caso di accoglimento del ricorso il giudice, nei
limiti della domanda:
a) annulla in tutto o in parte il provvedimento
impugnato;
b) ordina all'amministrazione, rimasta inerte, di
provvedere entro un termine;
c) condanna al pagamento di una somma di denaro, anche
a titolo di risarcimento del danno, all'adozione delle
misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva
dedotta in giudizio e dispone misure di risarcimento in
forma specifica ai sensi dell'articolo 2058 del codice
civile. L'azione di condanna a rilascio di un provvedimento
richiesto e' proposta, nei limiti di cui all'articolo 31,
comma 3, contestualmente all'azione di annullamento del
provvedimento di diniego o all'azione avverso il silenzio;
d) nei casi di giurisdizione di merito, adotta un nuovo
atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato;
e) dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione
del giudicato e delle pronunce non sospese, compresa la
nomina di un commissario ad acta, che puo' avvenire anche
in sede di cognizione con effetto dalla scadenza di un
termine assegnato per l'ottemperanza.
2. In nessun caso il giudice puo' pronunciare con
riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall' articolo 30,
comma 3, il giudice non puo' conoscere della legittimita'
degli atti che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare con
l'azione di annullamento di cui all' articolo 29.
3. Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del
provvedimento impugnato non risulta piu' utile per il
ricorrente, il giudice accerta l'illegittimita' dell'atto
se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.
4. In caso di condanna pecuniaria, il giudice puo', in
mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in
base ai quali il debitore deve proporre a favore del
creditore il pagamento di una somma entro un congruo
termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non
adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso,
con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono
essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero
l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
5. Qualora nel corso del giudizio la pretesa del
ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice
dichiara cessata la materia del contendere.".
"Art. 40. Contenuto del ricorso
1. Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo
difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e'
proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi
compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato,
e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque
della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in
giudizio personalmente, oppure del difensore, con
indicazione, in questo caso, della procura speciale.
2. I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera
d), sono inammissibili."
"Art. 55. Misure cautelari collegiali
1. Se il ricorrente, allegando di subire un pregiudizio
grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere
alla decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure
cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma in via
provvisoria, che appaiono, secondo le circostanze, piu'
idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso, il collegio si pronuncia con
ordinanza emessa in camera di consiglio.
2. Qualora dalla decisione sulla domanda cautelare
derivino effetti irreversibili, il collegio puo' disporre
la prestazione di una cauzione, anche mediante
fideiussione, cui subordinare la concessione o il diniego
della misura cautelare. La concessione o il diniego della
misura cautelare non puo' essere subordinata a cauzione
quando la domanda cautelare attenga a diritti fondamentali
della persona o ad altri beni di primario rilievo
costituzionale. Il provvedimento che impone la cauzione ne
indica l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro
cui la prestazione va eseguita.
3. La domanda cautelare puo' essere proposta con il
ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle
altre parti.
4. La domanda cautelare e' improcedibile finche' non e'
presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito,
salvo che essa debba essere fissata d'ufficio.
5. Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella
prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno
dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima
notificazione e, altresi', al decimo giorno dal deposito
del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di
consiglio.
6. Ai fini del giudizio cautelare, se la notificazione
e' effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente,
se non e' ancora in possesso dell'avviso di ricevimento,
puo' provare la data di perfezionamento della notificazione
producendo copia dell'attestazione di consegna del servizio
di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet
delle poste. E' fatta salva la prova contraria.
7. Nella camera di consiglio le parti possono
costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano
richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo
sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo'
autorizzare la produzione in camera di consiglio di
documenti, con consegna di copia alle altre parti fino
all'inizio della discussione.
9. L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla
valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili
che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole
previsione sull'esito del ricorso.
10. Il tribunale amministrativo regionale, in sede
cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano
apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con
la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con
ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso
nel merito. Nello stesso senso puo' provvedere il Consiglio
di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di
riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal
caso, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la sollecita fissazione
dell'udienza di merito.
11. L'ordinanza con cui e' disposta una misura
cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel
merito. In caso di mancata fissazione dell'udienza, il
Consiglio di Stato, se conferma in appello la misura
cautelare, dispone che il tribunale amministrativo
regionale provveda alla fissazione della stessa con
priorita'. A tal fine l'ordinanza e' trasmessa a cura della
segreteria al primo giudice.
12. In sede di esame della domanda cautelare il
collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti
necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e
l'integrita' del contraddittorio.
13. Il giudice adito puo' disporre misure cautelari
solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi
degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell'
articolo 15, comma 4."
"Art. 62. Appello cautelare
1. Contro le ordinanze cautelari e' ammesso appello al
Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta
giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
2. L'appello, depositato nel termine di cui all'
articolo 45, e' deciso in camera di consiglio con
ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma
2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.
3. L'ordinanza di accoglimento che dispone misure
cautelari e' trasmessa a cura della segreteria al primo
giudice, anche agli effetti dell' articolo 55, comma 11.
4. Nel giudizio di cui al presente articolo e' rilevata
anche d'ufficio la violazione, in primo grado, degli
articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e
55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13,
14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice
competente per l'appello cautelare sottopone la questione
al contraddittorio delle parti ai sensi dell'articolo 73,
comma 3, e regola d'ufficio la competenza ai sensi
dell'articolo 16, comma 3. Quando dichiara l'incompetenza
del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa
ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice
diverso da quello di cui all'articolo 15, comma 6. Per la
definizione della fase cautelare si applica l'articolo 15,
comma 8.;"
"Art. 76. Modalita' della votazione
1. Possono essere presenti in camera di consiglio i
magistrati designati per l'udienza.
2. La decisione e' assunta in camera di consiglio con
il voto dei soli componenti del collegio.
3. Il presidente raccoglie i voti. La decisione e'
presa a maggioranza di voti. Il primo a votare e' il
relatore, poi il secondo componente del collegio e, infine,
il presidente. Nei giudizi davanti al Consiglio di Stato il
primo a votare e' il relatore, poi il meno anziano in
ordine di ruolo, e cosi' continuando sino al presidente.
4. Si applicano l'articolo 276, secondo, quarto e
quinto comma, del codice di procedura civile e l'articolo
118, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile."
"Art. 85. Forma e rito per l'estinzione e per
l'improcedibilita'
1. L'estinzione e l'improcedibilita' di cui all'
articolo 35 possono essere pronunciate con decreto dal
presidente o da un magistrato da lui delegato.
2. Il decreto e' depositato in segreteria, che ne da'
comunicazione alle parti costituite.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
ciascuna delle parti costituite puo' proporre opposizione
al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti.
4. Il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'
articolo 87, comma 3, ed e' deciso con ordinanza che, in
caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di
merito.
5. In caso di rigetto, le spese sono poste a carico
dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella
stessa ordinanza, esclusa la possibilita' di compensazione
anche parziale.
6. L'ordinanza e' depositata in segreteria, che ne da'
comunicazione alle parti costituite.
7. Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione puo'
essere proposto appello.
8. Il giudizio di appello si svolge secondo le
disposizioni di cui all'articolo 87, comma 3.
9. L'estinzione e l'improcedibilita' sono dichiarate
con sentenza se si verificano, o vengono accertate,
all'udienza di discussione."
"Art. 96. Impugnazioni avverso la medesima sentenza
1. Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro
la stessa sentenza devono essere riunite in un solo
processo.
2. Possono essere proposte impugnazioni incidentali, ai
sensi degli articoli 333 e 334 del codice di procedura
civile.
3. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 333
del codice di procedura civile puo' essere rivolta contro
qualsiasi capo di sentenza e deve essere proposta dalla
parte entro sessanta giorni dalla notificazione della
sentenza o, se anteriore, entro sessanta giorni dalla prima
notificazione nei suoi confronti di altra impugnazione.
4. Con l'impugnazione incidentale proposta ai sensi
dell'articolo 334 del codice di procedura civile possono
essere impugnati anche capi autonomi della sentenza;
tuttavia, se l'impugnazione principale e' dichiarata
inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni
efficacia.
5. L'impugnazione incidentale di cui all'articolo 334
del codice di procedura civile deve essere proposta dalla
parte entro sessanta giorni dalla data in cui si e'
perfezionata nei suoi confronti la notificazione
dell'impugnazione principale e depositata, unitamente alla
prova dell'avvenuta notificazione, nel termine di cui
all'articolo 45.
6. In caso di mancata riunione di piu' impugnazioni
ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la
decisione di una delle impugnazioni non determina
l'improcedibilita' delle altre."
"Art. 98. Misure cautelari
1. Salvo quanto disposto dall' articolo 111, il giudice
dell'impugnazione puo', su istanza di parte, valutati i
motivi proposti e qualora dall'esecuzione possa derivare un
pregiudizio grave e irreparabile, disporre la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza impugnata, nonche' le
altre opportune misure cautelari, con ordinanza pronunciata
in camera di consiglio.
2. Il procedimenti si svolge secondo le disposizioni
del libro II, titolo II, in quanto applicabili."
"Art. 99. Deferimento all'adunanza plenaria
1. La sezione cui e' assegnato il ricorso, se rileva
che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato
luogo o possa dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con
ordinanza emanata su richiesta delle parti o d'ufficio puo'
rimettere il ricorso all'esame dell'adunanza plenaria.
L'adunanza plenaria, qualora ne ravvisi l'opportunita',
puo' restituire gli atti alla sezione.
2. Prima della decisione, il presidente del Consiglio
di Stato, su richiesta delle parti o d'ufficio, puo'
deferire all'adunanza plenaria qualunque ricorso, per
risolvere questioni di massima di particolare importanza
ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali.
3. Se la sezione cui e' assegnato il ricorso ritiene di
non condividere un principio di diritto enunciato
dall'adunanza plenaria, rimette a quest'ultima, con
ordinanza motivata, la decisione del ricorso.
4. L'adunanza plenaria decide l'intera controversia,
salvo che ritenga di enunciare il principio di diritto e di
restituire per il resto il giudizio alla sezione
remittente.
5. Se ritiene che la questione e' di particolare
importanza, l'adunanza plenaria puo' comunque enunciare il
principio di diritto nell'interesse della legge anche
quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o
improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali
casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto
sul provvedimento impugnato."
"Art. 105. Rimessione al primo giudice
1. Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di
primo grado soltanto se e' mancato il contraddittorio,
oppure e' stato leso il diritto di difesa di una delle
parti, ovvero dichiara la nullita' della sentenza, o
riforma la sentenza o l'ordinanza che ha declinato la
giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha
dichiarato l'estinzione o la perenzione del giudizio.
2. Nei giudizi di appello contro i provvedimenti dei
tribunali amministrativi regionali che hanno declinato la
giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in
camera di consiglio, di cui all' articolo 87, comma 3.
3. Le parti devono riassumere il processo con ricorso
notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla
notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della
sentenza o dell'ordinanza."
"Art. 111. Sospensione della sentenza
1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza
previamente notificata alle altre parti, in caso di
eccezionale gravita' ed urgenza, puo' sospendere gli
effetti della sentenza impugnata e disporre le altre
opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano
gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo
periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell'ordinanza e' trasmessa
alla cancelleria della Corte di Cassazione."
"Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita'
amministrative indipendenti, con esclusione di quelli
relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera
del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di
governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
la loro formazione e il loro funzionamento;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di
occupazione e di espropriazione delle aree destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e
i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale
italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di
emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali
provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
informazione per la sicurezza, ai sensi dell' articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e
ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia
di impianti di generazione di energia elettrica di cui al
decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese
quelle concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di
importazione, le centrali termoelettriche di potenza
termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle
speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione
del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2
dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi
quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti
di impiego;
m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la
regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita
dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106;
m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le
discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato
decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati
salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui
all' articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell' articolo 60, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la
sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle
eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto
dell'istanza cautelare da parte del tribunale
amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la
fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale
amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si
applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza
discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il
dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria,
non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale
d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione,
con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni
dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi
dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di
sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude
la possibilita' di chiedere la sospensione
dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei
motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di
terzo."
"Art. 129. Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali
1. I provvedimenti immediatamente lesivi del diritto
del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale
preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e
regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al
tribunale amministrativo regionale competente nel termine
di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante
affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono
impugnati alla conclusione del procedimento unitamente
all'atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o
negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax da valere per
ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza
possibilita' di rinvio anche in presenza di ricorso
incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del
ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso
incidentale si provvede con le forme previste per il
ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
giorno. La relativa motivazione puo' consistere anche in un
mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti
delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza
indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni
dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di
decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
parti costituite nel giudizio di primo grado la
trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax indicato negli
atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale
amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di
Stato, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi
1 e 2."
"Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di
legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'articolo 19, comma 6-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato
in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi;
a-bis) le controversie relative all'applicazione
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni
pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti
indennita', canoni ed altri corrispettivi e quelle
attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al
Tribunale superiore delle acque pubbliche;
c) le controversie in materia di pubblici servizi
relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle
concernenti indennita', canoni ed altri corrispettivi,
ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica
amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un
procedimento amministrativo, ovvero ancora relative
all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza
e controllo nei confronti del gestore, nonche' afferenti
alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti,
alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilita';
d) le controversie concernenti l'esercizio del diritto
a chiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche
nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con
i gestori di pubblici servizi statali;
e) le controversie:
1) relative a procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque
tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al
rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti
dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle
risarcitorie e con estensione della giurisdizione esclusiva
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito
di annullamento dell'aggiudicazione ed alle sanzioni
alternative;
2) relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture, relative alla
clausola di revisione del prezzo e al relativo
provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione
continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all' articolo
115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche'
quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell' articolo 133,
commi 3 e 4, dello stesso decreto;
f) le controversie aventi ad oggetto gli atti e i
provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia
urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti
dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni
del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del
Commissario liquidatore per gli usi civici, nonche' del
giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i
provvedimenti, gli accordi e i comportamenti,
riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un
pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia
di espropriazione per pubblica utilita', ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti
la determinazione e la corresponsione delle indennita' in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o
ablativa;
h) le controversie aventi ad oggetto i decreti di
espropriazione per causa di pubblica utilita' delle
invenzioni industriali;
i) le controversie relative ai rapporti di lavoro del
personale in regime di diritto pubblico;
l) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Banca d'Italia, dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorita'
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481,
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza
fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' della pubblica amministrazione,
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private,
comprese le controversie relative ai ricorsi avverso gli
atti che applicano le sanzioni ai sensi dell' articolo 326
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
m) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
materia di comunicazioni elettroniche, compresi quelli
relativi all'imposizione di servitu', nonche' i giudizi
riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 a 13 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
n) le controversie relative alle sanzioni
amministrative ed ai provvedimenti adottati dall'organismo
di regolazione competente in materia di infrastrutture
ferroviarie ai sensi dell' articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188;
o) le controversie, incluse quelle risarcitorie,
attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica
amministrazione concernenti la produzione di energia, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di
trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti
p) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell' articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' gli atti, i
provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992 e le
controversie comunque attinenti alla complessiva azione di
gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con
comportamenti della pubblica amministrazione riconducibili,
anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere,
quand'anche relative a diritti costituzionalmente tutelati;
q) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in
materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumita'
pubblica e di sicurezza urbana, di edilita' e di polizia
locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;
r) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio
d'industrie insalubri o pericolose;
s) le controversie aventi ad oggetto atti e
provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni in
materia di danno all'ambiente, nonche' avverso il silenzio
inadempimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e per il risarcimento del danno
subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del
medesimo Ministro, delle misure di precauzione, di
prevenzione o di contenimento del danno ambientale, nonche'
quelle inerenti le ordinanze ministeriali di ripristino
ambientale e di risarcimento del danno ambientale;
t) le controversie relative all'applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari;
u) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti in
materia di passaporti;
v) le controversie tra lo Stato e i suoi creditori
riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per
oggetto i titoli di Stato o le leggi relative ad essi o
comunque sul debito pubblico;
z) le controversie aventi ad oggetto atti del Comitato
olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive
non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento
sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali
tra societa', associazioni e atleti;
z-bis) le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi
quelli inerenti i rapporti di impiego, adottati
dall'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore
postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37
della legge 4 giugno 2010, n. 96;
z-ter) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e
la vigilanza in materia di acqua istituita dall'articolo
10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106;
z-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
z-quinquies) le controversie relative all'esercizio dei
poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza
strategica nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni."
"Art. 135. Competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma,
salvo ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'
articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.
195, nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i
magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e
quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all' articolo 133, comma 1,
lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all'
articolo 14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'
articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali
di cui all' articolo 133, comma 1, lettera m), nonche' i
giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225; nonche' gli atti, i
provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo
5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992;
f) le controversie di cui all' articolo 133, comma 1,
lettera o) , limitatamente a quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto
previsto dall' articolo 14, comma 2;
g) le controversie di cui all' articolo 133, comma 1,
lettera z) ;
h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di
cui all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del
Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma
1, lettera z-bis);
q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma
1, lettera z-ter);
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro.
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile
di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera
o) dello stesso comma 1."
"Art. 136. Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici
1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto
difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e
un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli
indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le
comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale
indicazione si presumono conosciute le comunicazioni
pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti
costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via
informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove
possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di
causa. Il difensore attesta la conformita' tra il contenuto
del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il
deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato
unitamente a quello cartaceo, e' eseguito su richiesta
della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa
ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente puo'
dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente
comma.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti possono essere sottoscritti con firma
digitale.".



 
Art. 2
Modifiche alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. L'articolo 9 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei collegi - 1. I presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero, nel caso in cui il tribunale e' suddiviso in sezioni, i presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 delle norme di
attuazione di cui all'allegato 2 del citato decreto
legislativo n. 104 del 2010, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 9. Calendario delle udienze e formazione dei
collegi
I presidenti delle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i
presidenti dei tribunali amministrativi regionali ovvero,
nel caso in cui il tribunale e' suddiviso in sezioni, i
presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di
ogni anno, stabiliscono il calendario delle udienze, con
l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi e,
all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi
giudicanti, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.".



 
Art. 3
Modifiche alle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui
all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

1. All'articolo 4, comma 1, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il numero 19) e' soppresso.
2. Al comma 6-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'articolo 3, comma 5, delle norme di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la parola: "commissariali" sono inserite le seguenti: "nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 delle norme
di coordinamento e abrogazioni, di cui all'allegato 4 del
citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificati
dal presente decreto:
"Art. 4. Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti
normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1
a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33,
secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58,
secondo comma;
6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli
da 71 a 74;
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9;
10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8
compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a
52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; da 23 a 27
compresi; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;
11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;
11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4,
comma 11;
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 aprile 1982, n. 186: articoli 1, quarto
comma , dalle parole: «le sezioni giurisdizionali» fino
alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma
2; 11, comma 5; 19, comma 5; 20, comma 5-bis; 21-quinquies,
comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi
5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82:
articolo 10, commi 2-sexies , 2-septies , 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
articolo 145, commi da 4 a 8; articolo 145-bis, comma 3;
18) (Abrogato)
19) (soppresso)
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli
33, 34 e 35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma
10; 11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3,
commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 16;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma
2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo
45, comma 2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo
37, comma 7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
articolo 92, comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280:
articolo 3, commi 2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma
552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109:
articolo 2-sexies, comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:
articolo 3, comma 4-bis ;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206:
articolo 27, comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21:
articolo 3, commi 2-bis , 2-ter e 2-quater ;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi
5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli
310, comma 2, limitatamente alle parole: «, in sede di
giurisdizione esclusiva,»; 316, comma 1, limitatamente alle
parole: «, in sede di giurisdizione esclusiva,»;
36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
articolo 246-bis;
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma
1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo
8, comma 13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall' articolo
15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24,
limitatamente alle parole: «amministrativi e»;
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma
2.".
Si riporta il testo dell' articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile), pubblicata nella Gazz. Uff. 17
marzo 1992, come modificato dal presente decreto :
"Art. 5. Stato di emergenza e potere di ordinanza
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un
Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del
Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione
o delle regioni territorialmente interessate e comunque
acquisita l'intesa delle medesime regioni, delibera lo
stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del
potere di ordinanza, nonche' indicando l'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi conseguenti all'evento successivamente alla
scadenza del termine di durata dello stato di emergenza.
Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca
dello stato di emergenza al venire meno dei relativi
presupposti.
1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di
emergenza non puo', di regola, superare i novanta giorni.
Uno stato di emergenza gia' dichiarato, previa ulteriore
deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere
prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non piu' di
sessanta giorni .
2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli
eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si
provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni
disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di
emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate,
acquisita l'intesa delle regioni territorialmente
interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione
civile, salvo che sia diversamente stabilito con la
deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1.
L'attuazione delle ordinanze e' curata in ogni caso dal
Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le
ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili
a legislazione vigente, si dispone in ordine
all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata
dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici
e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che
costituiscono minaccia per la pubblica e privata
incolumita', nonche' al ripristino delle infrastrutture e
delle reti indispensabili per la continuita' delle
attivita' economiche e produttive e per la ripresa delle
normali condizioni di vita, e comunque agli interventi
volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a
persone o a cose.
2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse
per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai
sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono
immediatamente efficaci e sono altresi' trasmesse al
Ministero dell'economia e delle finanze perche' comunichi
gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio
dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla
dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono
emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
finanze, limitatamente ai profili finanziari.
3. (Abrogato)
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile,
per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze
di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle
strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone
l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative.
Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i
soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi
previsti ai quali affidare ambiti definiti di attivita',
identificati nel soggetto pubblico ordinariamente
competente allo svolgimento delle predette attivita' in via
prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del
Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo
provvedimento di delega deve specificare il contenuto
dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. I
commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni,
tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso
per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del
commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di
emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle
ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla
normativa vigente .
4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite
ai sensi del comma 4, non e' prevista la corresponsione di
alcun compenso per il Capo del Dipartimento della
protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati
tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive
pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i
requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano
in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica
l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214; il compenso e' commisurato proporzionalmente
alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo
costituito dal 70 per cento del trattamento economico
previsto per il primo presidente della Corte di cassazione
.
4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento
della protezione civile emana, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a
favorire e regolare il subentro dell'amministrazione
pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli
interventi, conseguenti all'evento, che si rendono
necessari successivamente alla scadenza del termine di
durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso
l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale
ordinanza possono essere altresi' emanate, per la durata
massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi
connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in
materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione
di beni e servizi .
4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter puo'
essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione
pubblica competente a coordinare gli interventi, il
soggetto cui viene intestata la contabilita' speciale
appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la
prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un
periodo di tempo determinato ai fini del completamento
degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi
dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da
realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le
disponibilita' che residuano alla chiusura della
contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti sono
trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente
competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione .
4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
le attivita' di previsione, di prevenzione, di mitigazione
del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonche'
sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il
quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e
dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari
e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei
crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli
di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a
qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione
della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche
la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31
dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le
stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati
relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o
piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della
documentazione giustificativa, nonche' degli eventuali
rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali
competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di
regolarita' amministrativa e contabile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche', per conoscenza, al
Dipartimento della protezione civile, alle competenti
Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I
rendiconti sono altresi' pubblicati nel sito internet del
Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie
territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita'
telematiche e senza la documentazione a corredo, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla
competente sezione regionale della Corte dei conti. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica
l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al
fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e
della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati
girofondi tra le contabilita' speciali. Il presente comma
si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.
5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di
emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e
imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento,
compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili
sedi di attivita' produttive, possono fruire della
sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei
mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali. La sospensione
ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e
per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con
legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal
punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa
copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto
attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto,
esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione
non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai
versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti
d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono
l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso
le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui
al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono
effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza
della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere
dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate
di pari importo.
5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di
emergenza, la Regione puo' elevare la misura dell'imposta
regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di
cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura
massima consentita.
5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2,
relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con
l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione
civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo e'
reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di
spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla
presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle
riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci
di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, tali da
garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con
la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui
all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 e'
corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con
le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal
Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque
non superiore a cinque centesimi al litro, e' stabilita,
sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane
in misura tale da determinare maggiori entrate
corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla
modalita' di reintegro di cui al secondo periodo
all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la
copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al successivo periodo, nonche' dal differimento dei termini
per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi
del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni
delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di
cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di
gravi difficolta' per il tessuto economico e sociale
derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i
soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti
titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o
inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolta nei
medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi
calamitosi puo' essere concessa, su richiesta, la
sospensione delle rate, per un periodo di tempo
circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate,
per gli interventi di rispettiva competenza, alla
Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni
interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo,
corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, e' trasmesso alle Camere per l'espressione,
entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti
per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente
il termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato.
5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo'
intervenire anche nei territori per i quali e' stato
deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del
presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto
Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui
all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno
o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di
intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la
concessione delle garanzie, nonche' le misure per il
contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai
procedimenti in corso.
5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati
sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito
di calamita' naturali e' effettuato direttamente dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui
ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento,
nonche' all'individuazione delle relative risorse
finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in
tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al
pagamento del debito residuo e delle relative quote
interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47,
comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice
amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e
avverso i consequenziali provvedimenti commissariali
nonche' avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze
emanati ai sensi dei commi 2 e 4 e' disciplinata dal codice
del processo amministrativo.".



 
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