Gazzetta n. 218 del 18 settembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 29 agosto 2012 |
Approvazione dell'Accordo di delega all'organismo riconosciuto RINA Services s.p.a. dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni; Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso; Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'autorizzazione all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo RINA S.p.a.; Visto il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana s.g. n. 238 del 12 ottobre 2001, concernente l'affidamento all'organismo RINA S.p.a. all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 secondo quanto specificato nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e l'organismo RINA S.p.a.; Considerato che l'organismo gia' autorizzato ed affidato ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'Amministrazione; Ritenuto necessario riformulare gli accordi di autorizzazione e di affidamento sottoscritti in data 20 luglio 2001 e contenuti nei citati decreti interdirettoriali datati 7 agosto 2001 in un unico accordo redatto sulla base delle indicazioni contenute nel decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
Decreta:
Art. 1
1. All'organismo RINA Services s.p.a. e' delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso. 2. Le modalita' di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 28 giugno 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'organismo RINA Services s.p.a. 3. L'accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
1. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'autorizzazione all'organismo RINA S.p.a., e' abrogato. 2. Il decreto interdirettoriale 7 agosto 2001, di cui in premessa, concernente l'affidamento all'organismo RINA S.p.a., e' abrogato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2012
p. il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Pujia
p. il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Grimaldi |
| Allegato Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia Tra Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e L'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a.
Premessa
1. Il presente Accordo e' stipulato in conformita' alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE - ed al Regolamento (CE) n. 391/2009; l'Accordo e' stato inoltre predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformita' a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati: A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81); A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»; A. 847(20) «Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO». 2. Il presente Accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; stipulano il presente Accordo: per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il dott. Enrico Maria Pujia, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualita' di direttore della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Renato Grimaldi, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di direttore della Direzione generale per la Protezione della natura; per conto dell'organismo riconosciuto RINA Services S.p.a. il dott. ing. Roberto Cazzulo, il quale agisce in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione della Societa' con delibera del 16 febbraio 2012. 3. L'organismo RINA Services S.p.a. e' denominato in seguito per brevita' «RINA», mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevita' «Amministrazione». 4. Il presente Accordo e' composto da 13 articoli e da n. 2 appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.
Art. 1.
Finalita' dell'accordo
1.1. La finalita' del presente Accordo e' quella di delegare al RINA lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso. 1.2. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al RINA.
Art. 2.
Condizioni generali
2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono: l'autorizzazione del RINA all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il RINA, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; l'affidamento al RINA dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il RINA e/o delle Societa' di navigazione che gestiscono le stesse navi, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione. 2.2 Il RINA, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate. 2.3 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il RINA, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'organismo stesso. 2.4 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal RINA sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il RINA operi in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ed a quelle dell'Appendice 1 dell'Allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata. 2.5 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del RINA, di eventuali ulteriori autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili - che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo - e' valutata caso per caso e concordata con l'organismo stesso, introducendo modifiche alle suddette tabelle. 2.6 Il RINA si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. 2.7 Il RINA ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano.
Art. 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni
3.1 Il RINA riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario. 3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del RINA, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino. 3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unita', e' soggetto all'approvazione dell'Amministrazione. 3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal RINA ai fini del rilascio del certificato stesso, nonche' ad ogni altra utile documentazione. 3.5 Per le navi in esercizio, l'Ufficio competente dell'Amministrazione tempestivamente - tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandola, l'approvazione del certificato di esenzione. 3.6 Per le navi in costruzione l'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al punto 3.4 del presente Accordo. 3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione e' approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente punto 3.6, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, detto Ufficio si esprimera' entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti. 3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal RINA.
Art. 4.
Informazioni e contatti
4.1 Il RINA riferisce all'Amministrazione le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2. 4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il RINA, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente Accordo, il RINA inviera' all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterra' le informazioni previste nell'Appendice 2 al presente Accordo e verra' aggiornato con frequenza semestrale. 4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione dal RINA riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso. 4.4 Il RINA garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. 4.5 Il RINA deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico. 4.6 Il RINA invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi. 4.7 L'Amministrazione fornisce al RINA tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 4.8 Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme o siano modificate le norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, il RINA, sulla base del presente Accordo, contatta quanto prima l'Amministrazione, in modo che entrambe le Parti possano essere presenti e discutere i propri punti di vista su come sviluppare le nuove norme o modificare quelle esistenti. A tal fine e' prevista la partecipazione dell'Amministrazione nel Comitato Tecnico del RINA, che si riunisce annualmente per fornire il proprio parere tecnico sulle norme predisposte dall'organismo stesso. Il RINA tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione. 4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il RINA nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria. 4.10 Il RINA accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'Amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformita' al presente Accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2. 4.11 L'Amministrazione e il RINA, riconoscendo l'importanza di relazioni a livello tecnico, concordano di cooperare a tal fine e mantengono un dialogo efficace. 4.12 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese. 4.13 Il RINA accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attivita' di cui al presente accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti. 4.14 Il RINA e' consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo punto 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Art. 5.
Trasferimento di classe
5.1. Il RINA non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa. 5.2 Il RINA - come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto - rilascia i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente. 5.3 Il RINA notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 5.4 Le procedure di cui ai punti 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con il RINA. 5.5 Il RINA fornisce all'Amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'Amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3.
Art. 6.
Monitoraggio e controlli
6.1 L'Amministrazione collabora alla verifica che la Commissione Europea effettua, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Regolamento (CE) n. 391/2009, su base regolare e almeno ogni due anni, ai fini della valutazione della permanenza in capo al RINA dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento comunitario, ovvero la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I al Regolamento (CE) n. 391/2009. 6.2 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al RINA siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresi' i precedenti dell'organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato. 6.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa Amministrazione si riserva di designare. 6.4 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 6.5 Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal RINA sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi. 6.6 L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune, dando al RINA un preavviso scritto di almeno trenta giorni, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso. 6.7 Le spese relative alle verifiche di cui al punto 6.6 saranno ugualmente a carico del RINA. 6.8 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del RINA, ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE cosi' come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 6.9 Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato al RINA che fara' conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto. 6.10 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del RINA, ne terra' debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea. 6.11 In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 6.12 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 6.13 Nel corso delle verifiche, il RINA si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso al Libro Registro delle navi, nonche' ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.
Art. 7.
Compensi per i servizi di certificazione statutaria
7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo svolti dal RINA per conto dell'Amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi. 7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il RINA e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al punto 7.1.
Art. 8.
Riservatezza
8.1 Per quanto riguarda le attivita' relative al presente Accordo, sia il RINA che l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza. 8.2 Il RINA, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di rapportazione dell'organismo stesso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato di bandiera e delle altre Organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali. 8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal RINA in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 6.8, nonche' gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.
Art. 9.
Ispettori
9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, il RINA si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 9.2 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il RINA stesso abbia preso accordi. 9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del RINA sono vincolate al sistema di qualita' dell'organismo stesso.
Art. 10.
Responsabilita'
10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del RINA, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del RINA stesso nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 10.2 Il RINA si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il RINA trasmette all'Amministrazione copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.
Art. 11.
Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo
11.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al RINA dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base alle esigenze della propria flotta. 11.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi. 11.3 Fatta salva la procedura prevista al punto 2.5, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.
Art. 12.
Interpretazione dell'Accordo
12.1 Il presente Accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 attuativo della direttiva 2009/15/CE, nonche' al Regolamento (CE) n. 391/2009.
Art. 13.
Foro competente
13.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma. 13.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma e; per il RINA presso la propria rappresentanza in Italia denominata RINA Services S.p.a. in via Corsica n. 12 - 16128 Genova. Letto, approvato e sottoscritto Roma, 28 giugno 2012
p. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Il direttore generale della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Pujia p. il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Il direttore generale della Direzione generale per la protezione della natura Grimaldi p. il RINA Services S.p.a. Cazzulo Appendice 1
All'accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia Tra Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ed Il RINA 1. Servizi di certificazione statutaria 1.1 Al RINA, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria: autorizzazione (in seguito per brevita' AU), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con il RINA stesso, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1.; affidamento (in seguito per brevita' AF), ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il RINA stesso, e/o delle Societa' di navigazione che gestiscono le stesse al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2.(con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri). 2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano: 2.1. La Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione. 2.2. La Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione. 2.3. La Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983. 2.4. Elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni: Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59)); Codice IBC (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata); Codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate); Codice IGC (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48) come emendata); Codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata); Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; Codice HSC 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata); Codice HSC 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata); Codice ISM (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata); Codice IMSBC (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85)); Codice NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58)). Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice 2
All'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia Tra Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed Il RINA 1. Obblighi di informazione e rapporti del RINA con l'Amministrazione 1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal RINA per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti: 1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1, lett. a del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal RINA (art. 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1 lett. d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ); 1.1.6 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.7 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lett. h) ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.8 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze del RINA (art. 10, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.9 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il RINA e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo (art. 10, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.10 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104). 1.2 Il RINA adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, che sara' approvata dall'Amministrazione stessa. 1.3 Il RINA si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo. 1.4 Il RINA informa l'Amministrazione quando una nave e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la condizione del mezzo o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non e' in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il RINA consultera' immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirera' i relativi certificati e informera' le Autorita' dello Stato del porto. 1.5 Il RINA informa per iscritto gli armatori: immediatamente in caso di certificati scaduti; senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte. 1.6 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro un periodo ulteriore di un mese, il RINA informera' l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. 1.7 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio della certificazione. 1.8 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il RINA informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accertera' che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita. |
|
|
|