Gazzetta n. 219 del 19 settembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 settembre 2012 |
Riconoscimento, al sig. Störtenbecker Frank Dieter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico; Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. Störtenbecker Frank Dieter, nato a Oldenburg (Germania) il 10 dicembre 1958, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Krankenpfleger» (infermiere) conseguito in Germania presso la scuola per infermieri parificata sita nell'Ospedale regionale di Neustadt in data 20 agosto 1984, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di infermiere; Accertata la completezza e la regolarita' della documentazione prodotta dal richiedente; Considerato che in data 20 agosto 1984 il sig. Störtenbecker Frank Dieter ha ricevuto dall'ufficio regionale per le professioni sanitarie del Land Schleswig-Holstein l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di «Krankenpfleger»; Visto il certificato rilasciato dall'Autorita' competente tedesca in data 1° giugno 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che la formazione professionale acquisita dal richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE; Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere; Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'ordine di servizio del direttore generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
Il titolo di «Krankenpfleger» (infermiere) conseguito in Germania presso la scuola per infermieri parificata sita nell'Ospedale regionale di Neustadt in data 20 agosto 1984, con autorizzazione ad esercitare l'attivita' professionale di «Krankenpfleger» a partire dal giorno 20 agosto 1984, dal sig. Störtenbecker Frank Dieter, nato a Oldenburg (Germania) il 10 dicembre 1958, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
Il sig. Störtenbecker Frank Dieter e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 settembre 2012
p. Il direttore generale: Bisignani |
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