Gazzetta n. 220 del 20 settembre 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 4 settembre 2012
Modifiche alla deliberazione n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008 per l'avvio del nuovo sistema informativo automatizzato del registro degli operatori di comunicazione. (Deliberazione n. 393/12/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 4 settembre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;
Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1981, n. 215, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modifiche ed integrazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 250, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto 1990, n. 199, recante «Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della legge stessa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 - supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2004, n. 233, recante «Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative dal registro delle imprese»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 38 della legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 agosto 2008, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», con cui si prevede che il portale delle imprese «impresa.gov» sia deputato ad assolvere tutte le funzioni per l'attuazione delle azioni di semplificazione degli sportelli unici dell'attivita' produttiva;
Vista la legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 febbraio 2009, n. 49 - supplemento ordinario n. 28, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti»;
Vista la delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 gennaio 2009, n. 25, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 576/10/CONS, del 28 novembre 2010, recante «Convenzione con Unioncamere per la realizzazione del nuovo front office del registro degli operatori di comunicazione nell'ambito del portale impresa.gov»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'»;
Considerata l'opportunita' che, in linea con quanto previsto all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini della tenuta del registro, l'Autorita' si doti di efficienti sistemi di cooperazione applicativa in ambito SPC che consentano la condivisione dei dati e delle informazioni con altre pubbliche amministrazioni e con privati gestori di pubblici servizi;
Considerato che Unioncamere, ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonche' gestisce la banca dati del registro delle Imprese del sistema camerale italiano ed il portale www.impresainungiorno.gov.it dalla cui sezione www.impresa.gov.it si accede ai servizi delle amministrazioni centrali;
Considerato che l'integrazione del registro degli operatori di comunicazione con il portale «Impresa.gov.it» consente di adempiere alle prescrizioni del decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», concernenti il diritto all'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e la partecipazione al procedimento amministrativo informatico con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 65 e 66 dello stesso, in materia di uso della Carta nazionale dei servizi (CNS);
Considerato che detta integrazione, attingendo ai dati anagrafici, di assetto societario e di bilancio gia' comunicati alle camere di commercio, permette, altresi', una significativa riduzione degli oneri di comunicazione in capo agli operatori obbligati all'iscrizione al registro;
Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il nuovo sistema di front office del servizio di gestione del ROC con il portale www.impresainungiorno.gov.it, gestito da Unioncamere;
Sentite diverse associazioni di categoria operanti nei settori dell'editoria, della radiodiffusione sonora e televisiva e delle comunicazioni elettroniche in appositi incontri finalizzati alla presentazione del nuovo sistema in via di sperimentazione;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, come convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis nelle parti che intervengono sulla gestione del registro degli operatori di comunicazione e considerato che l'attuazione delle predette norme necessitera' ulteriori adeguamenti nei sistemi telematici di tenuta del registro e del connesso regolamentano di cui alla delibera n. 666/08/CONS;
Considerata comunque l'opportunita', in attesa della completa attuazione delle norme primarie sopra indicate, di adottare il nuovo sistema di gestione del ROC, al fine di agevolare il passaggio delle relative comunicazioni verso modalita' telematiche, con indubbio beneficio per gli operatori;
Considerata l'opportunita' di fornire adeguata pubblicita' alle nuove modalita' di comunicazione al registro, individuando, a tal fine, il 16 ottobre 2012 come data per l'esposizione al pubblico dei nuovi servizi telematici sul portale www.impresainungiorno.gov.it;
Considerata, pertanto, la necessita' di modificare l'art. 13 («Modalita' di trasmissione delle comunicazioni») dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto necessario prevedere un congruo termine per consentire un'adeguata pubblicita', presso gli operatori, delle nuove modalita' di accesso ai servizi telematici del registro degli operatori di comunicazione per i connessi adempimenti;
Considerato opportuno, in tale sede, ai fini di un costante aggiornamento dei dati detenuti presso il registro, modificare, altresi', l'art. 12 («Cancellazione») dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo, tra le cause di cancellazione d'ufficio, l'ipotesi di mancata trasmissione delle comunicazioni dovute al registro per un periodo superiore a tre anni consecutivi in linea con quanto gia' disposto per i soggetti iscritti al registro delle imprese dagli articoli 2490 (ultimo comma) e 2454-septiesdecies (comma 1) del codice civile nonche' dagli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 23 luglio 2004, n. 247;
Udita la relazione del commissario Maurizio Decina, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Modifiche all'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS
e successive modifiche ed integrazioni

1. L'art. 12 («Cancellazione») dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS risulta cosi' riformulato:
«Art. 12 (Cancellazione). - 1. Nei casi in cui siano venuti meno uno o piu' requisiti per l'iscrizione al registro, i soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento trasmettono, entro trenta giorni decorrenti dal verificarsi della circostanza che fa venire meno tali requisiti, domanda di cancellazione redatta secondo il modello 16/ROC.
2. Qualora sia rilevato il venire meno dei presupposti per l'iscrizione al registro ovvero il soggetto iscritto non effettui comunicazioni al registro da oltre 3 anni consecutivi, ne e' data comunicazione al soggetto interessato fissando un termine di quindici giorni, dalla data di ricezione della contestazione, per produrre eventuali controdeduzioni. In caso di riscontro entro il termine prefissato, il servizio effettua i relativi accertamenti, anche tramite il competente nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, per le conseguenti determinazioni. In caso di mancato riscontro da parte del soggetto interessato, il Direttore del servizio, ovvero il dirigente dell'Ufficio registro degli operatori di comunicazione all'uopo delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal registro.
3. Nelle ipotesi in cui, dal sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, risulti la cancellazione del soggetto dal registro nazionale delle imprese a seguito di procedure concorsuali o per cessazione dell'attivita', il Direttore, ovvero il Dirigente all'uopo delegato, dispone la cancellazione d'ufficio dal registro.
4. La cancellazione, sia su istanza di parte che d'ufficio, si formalizza con l'adozione di apposito provvedimento da annotare nel sistema informativo automatizzato del registro nonche' nell'elenco pubblico degli operatori iscritti al registro di cui all'art. 19 del presente regolamento.».
2. L'art. 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Modalita' di trasmissione delle comunicazioni). - 1. Le comunicazioni nei confronti del registro di cui agli articoli 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
2. Gli adempimenti previsti all'allegato C alla presente delibera ("Sezione speciale del registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale") sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all'indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente delibera possono delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti.
4. Le certificazioni di cui all'art. 14 continuano ad essere rilasciate su supporto cartaceo fino all'introduzione di servizi di pagamento dell'imposta di bollo per via telematica.».
 
Art. 2

Modifiche all'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS
e successive modifiche ed integrazioni

1. Nel modello 2/ROC, di cui all'allegato D alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, la sezione «Attivita'» viene sostituita con quella di cui alla tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' resa disponibile sul sito web dell'Autorita' www.agcom.it
2. Il testo coordinato della delibera n. 666/08/CONS, come da ultimo modificato, e' reso disponibile sul sito web dell'Autorita'.
3. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal 16 ottobre 2012, data di esposizione al pubblico dei nuovi servizi telematici sul portale www.impresainungiorno.gov.it
4. Le nuove modalita' di accesso agli adempimenti telematici nei confronti del registro sono illustrate in un'apposita circolare informativa consultabile sul sito web www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it
5. Durante la fase di transizione tra i differenti sistemi informatici, i termini per gli adempimenti telematici potranno essere prorogati mediante apposite comunicazioni pubblicate sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 4 settembre 2012

Il presidente
Cardani
Il commissario relatore
Decina
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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