Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 agosto 2012
Criteri generali, anche per la ripartizione, e modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 107, para. 2, lett. b) e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile";
Visto il comma 11 dell'art. 16 bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, ai sensi del quale "i destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 concernente "Disciplina delle modalita' con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo", con il quale, tra l'altro, e' stato stabilito che:
- nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato alle stesso decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari;
- per le citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale;
- con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con lo stesso decreto;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 1, del suddetto decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che le disposizioni dello stesso decreto-legge sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonche' di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
Visto il comma 3 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le suddette delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012;
Visti i commi 2 e 5 del suddetto articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali stabiliscono che, agli interventi previsti dallo stesso decreto-legge provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, che operano in qualita' di Commissari delegati, e coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992;
Visto il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede che, ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto; sulle contabilita' speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici; i presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti i commi 1 e 2 del suddetto articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, i quali prevedono rispettivamente che:
- nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita' previste dallo stesso decreto-legge;
- su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le finalita' previste dallo stesso decreto-legge, sulla base di criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e asseverati delle singole Regioni, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati, nel rispetto delle risorse allo scopo finalizzate;
Visto l'articolo 11 del suddetto decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, il quale prevede tra l'altro che "E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita sezione, in favore della Regione Emilia-Romagna, della regione Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese aventi sede o unita' locali ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'art. 1, comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori. I criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»";
Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, contenuta nel Verbale della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2012, che fa parte integrante del presente decreto;
Considerato che gli aiuti in questione saranno erogati solo dopo che la Commissione, con propria comunicazione, avra' riconosciuto che il regime di aiuti in discorso, in quanto diretto ad ovviare a danni recati da calamita' naturali, puo' legittimamente beneficiare della deroga di cui all'art.107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
Considerata la necessita' e l'urgenza di stabilire i criteri per la ripartizione tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto della somma di euro 100 milioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nonche' i criteri generali e le modalita' per la concessione dei contributi in conto interessi alle imprese aventi sede o unita' locali o fondi ubicati nei territori della Regione Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato;

Decreta:

Art. 1

Criteri di riparto delle risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74

1. Le risorse di cui all'art. 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 e successive modificazioni, sulla base dei livelli di danneggiamenti e delle modalita' di riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di cui alle premesse sono cosi' ripartite:
a) 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
b) 7,1% in favore della Regione Lombardia;
c) 0,4% in favore della Regione Veneto.
 
Art. 2
Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse assegnate

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) sono trasferite sulla contabilita' speciale intestata al Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati, aperte ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi o in conto canoni di locazione finanziaria a favore delle imprese, cosi' come definite ai sensi dall'articolo 1, dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, di ogni dimensione, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012, in presenza dei requisiti di cui al successivo comma 6. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ma i cui fondi siano situati in tali territori, in presenza dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del successivo comma 4.
3. Le agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi o in conto canoni, sono concesse a fronte di contratti di finanziamento o di locazione finanziaria, di importo massimo pari a 3,125 milioni di euro per ciascun beneficiario e di durata coerente con la tipologia di intervento e comunque non superiore a 7 anni, volti alla copertura delle spese di cui al successivo comma 5. Il contributo in conto interessi o in conto canoni puo' essere riconosciuto anche in forma attualizzata in via anticipata e deve consentire la riduzione dell'onere a carico delle imprese fino ad un tasso equivalente all'euribor calcolato come media aritmetica dei valori dell'euribor 6 mesi riportati alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pag. 248 del Telerate nel mese precedente del periodo di interessi di riferimento.
4. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo e' concessa a favore delle imprese che presentino i seguenti requisiti:
a) avere la sede o unita' locale nei territori delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, fatta salva la possibilita', per le imprese aventi sede legale o locali nelle citta' di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo di accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto sulla base di specifica richiesta che dichiari l'inagibilita' dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorita' comunale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del presente decreto per le imprese agricole;
b) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole oppure, per i professionisti, essere in possesso di Partita Iva;
c) essere attive e non essere sottoposte a procedura di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o amministrazione controllata in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'" (2004/C 244/02);
e) possedere una situazione di regolarita' contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
f) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
g) di non rientrare tra coloro che, essendo stati oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione.
5. I contributi in conto interessi o in conto canoni di cui al presente articolo sono concessi a fronte di contratti di finanziamento o di locazione finanziaria finalizzati alla copertura, totale o parziale, delle spese occorrenti, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altri contributi pubblici percepiti per le medesime finalita', per:
a) la riparazione o ricostruzione di impianti, attrezzature, beni mobili, anche registrati, o macchinari strumentali all'attivita' d'impresa, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, compresi i costi strettamente connessi ai trasferimenti temporanei dell'attivita' d'impresa;
b) il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
c) l'espletamento delle spese tecniche connesse agli interventi di cui alle lett. a) e b), compresa la perizia giurata di cui al successivo comma 9, nel limite massimo del 2% dei costi di riparazione, ricostruzione o ripristino.
6. Ai fini della concessione del contributo in conto interessi o in conto canoni di cui al presente articolo:
a) dovra' essere prodotta apposita perizia giurata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 che attesti il danno subito ed il nesso di causalita' tra il danno e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
b) le spese di riparazione, ricostruzione o ripristino devono essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012.
7. Le domande pervenute verranno esaminate da un nucleo di valutazione nominato dai Commissari delegati con propri provvedimenti, tra il personale della struttura commissariale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2012 e/o degli enti territoriali delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto che operano nell'ambito delle attivita' istituzionale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il nucleo di valutazione di cui al presente comma dovra' verificare l'ammissibilita' del contributo, la coerenza degli interventi proposti e la loro adeguatezza tecnico-finanziaria. Le domande verranno valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo, che costituisce anche criterio di priorita'.
8. I beni di cui alla lettera a) del comma 5 non possono essere alienati per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dell'intervento di riparazione o ricostruzione. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il beneficiario dovra' restituire un importo pari al contributo in conto interessi o in conto canoni effettivamente erogato a valere sulle risorse di cui al comma 1.
9. L'agevolazione del contributo in conto interessi o in conto canoni e' concessa per l'intera durata del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria. Il contratto di finanziamento o di locazione finanziaria puo' essere estinto in via anticipata, fatto salvo l'obbligo di restituzione dell'importo del contributo in conto interessi o in conto canoni gia' erogato in via anticipata tramite attualizzazione, per la quota riferita alla durata residua del finanziamento o del rapporto di locazione finanziaria oggetto di estinzione anticipata. Per durata residua si intende il periodo che intercorre tra la data di effetto dell'estinzione anticipata e la data di scadenza originaria dei contratti.
10. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in regime di notificazione sulla base dell'articolo 107 par. 2, lett. b) e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'esecuzione delle relative misure e' consentita solo a seguito dell'acquisizione della decisione della Commissione europea sulla compatibilita' delle misure previste con le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato.
11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati, sono disciplinate le modalita' operative per la presentazione delle domande e per la concessione, la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite idonee modalita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, anche attraverso idonee procedure informatiche, condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di evitare sovra compensazioni dei danni di cui al precedente comma 5 per cumuli con altri aiuti concessi ai sensi di altre disposizioni normative. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto forniscono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 10 agosto 2012

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli
Il Ministro dello sviluppo economico: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 8 Economia e finanze, foglio n. 211
 
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