IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 788/2011 della Commissione che ha approvato la sostanza attiva fluazifop-p in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009 e modifica la decisione 2008/934/CE con la conseguente cancellazione della sostanza attiva in questione dall'allegato alla decisione stessa; Visto il decreto dirigenziale 2 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffciale - serie generale n. 184 - dell'8 agosto 2012, di revoca dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari contenenti la suddetta sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa rispetto a quella valutata e approvata in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che successivamente il Titolare della sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa, ha fornito dei chiarimenti in merito alla completezza del dossier allo Stato membro relatore che ha provveduto a ritirare il rapporto tecnico di valutazione, per revisionarlo alla luce dei commenti ricevuti, dandone comunicazione agli altri Stati membri con nota prot. n. 30131 del 28 agosto 2012; Considerato che il documento ufficiale dal quale emergeva l'incompletezza del dossier in questione costituente il fondamento del provvedimento di revoca di cui al decreto dirigenziale del 2 luglio 2012, e' in corso di aggiornamento da parte dello Stato membro relatore; Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere alla revoca del suddetto decreto dirigenziale;
Decreta:
E' revocato il decreto dirigenziale 2 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 184 - dell'8 agosto 2012, essendo in corso, da parte dello Stato membro relatore, le necessarie verifiche relative alla completezza del dossier della sostanza attiva fluazifop-p di fonte diversa, rispetto a quella approvata in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, alla luce dei chiarimenti forniti da parte del titolare del dossier stesso. Il presente provvedimento sara' notificato ai titolari delle autorizzazioni in questione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2012
Il direttore generale: Borrello |