Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 aprile 2012
Accertamento della rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;
Visti i decreti del Ministro della sanita' numeri 665, 666, 667, 668, 739, 740, 741, 742, 743, 744 del 14 settembre 1994, numeri 745, 746 del 26 settembre 1994, n. 183 del 15 marzo 1995, numeri 56, 58, 69, 70, 136 del 17 gennaio 1997, n. 316 del 27 luglio 1998, n. 520 dell'8 ottobre 1998, n. 137 del 15 marzo 1999 e n. 182 del 29 marzo 2001, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, concernenti i profili professionali delle professioni sanitarie;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;
Visti gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, che raggruppano le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nelle seguenti aree: professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie e professioni tecniche della prevenzione;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 2001 adottato di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della citata legge 10 agosto 2000, n. 251 definisce le figure professionali da includere nelle predette aree;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;
Visto l'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009 adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, recante la determinazione delle classi dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, il quale prevede che "la Commissione per la prova finale e' composta da non meno di 7 e non piu' di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del Consiglio di corso di laurea, e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente";
Considerato che l'accertamento della maggiore rappresentativita' costituisce, altresi', titolo privilegiato per poter svolgere attivita' di collaborazione istituzionale con il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni sanitarie;
Visto il decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, con il quale si e' proceduto all'accertamento della rappresentativita' a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria;
Visto il decreto del Ministro della salute 19 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006, con il quale e' stata sostituita la tabella che elenca le associazioni professionali dell'area sanitaria maggiormente rappresentative a livello nazionale, contenuta nel predetto decreto del 14 aprile 2005;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del citato decreto del Ministro della salute 14 aprile 2005 l'elenco delle associazioni, di cui ai suddetti provvedimenti, e' soggetto a una verifica periodica e, se del caso, ad una conseguente motivata revisione;
Ravvisata la necessita' di rimodulare i criteri cui far riferimento al fine di procedere al prescritto accertamento;

Decreta:

Art. 1
Requisiti per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento come associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni nazionali delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 11 regioni;
b) attivita' svolta in relazione alle professioni sanitarie regolamentate cosi' come previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano istituiti ordini o collegi;
c) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
2. Dall'atto costitutivo ovvero nello statuto devono essere desumibili tutti i seguenti elementi:
a) la denominazione, l'indicazione del patrimonio e della sede;
b) la previsione che possano essere iscritti esclusivamente gli abilitati all'esercizio della professione sanitaria che l'associazione intende rappresentare;
c) la finalita' dell'associazione nazionale, la cui denominazione deve riportare la professione di riferimento, ad esclusiva tutela della specifica attivita' svolta dai professionisti, prevedendo, anche, la collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
d) assetti organizzativi e strutture adeguati all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione;
e) la previsione di assenza di finalita' di lucro;
f) l'indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organi con votazione a scrutinio segreto;
g) l'espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
h) l'approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti o degli organismi statutari democraticamente eletti dei bilanci preventivi e consuntivi;
i) l'indicazione del procedimento per l'elezione democratica degli organi a scrutinio segreto;
j) la previsione di non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attivita' di formazione continua;
k) la previsione dell'espressa esclusione di finalita' sindacali;
l) la previsione di finanziare le attivita' sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonche' di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati;
m) l'adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; autonomia dell'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari e garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;
n) l'obbligo per gli associati di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
o) la tenuta, aggiornamento annuale e pubblicazione dell'elenco degli iscritti;
p) la previsione di adeguata pubblicita' dello statuto, delle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, del codice deontologico nonche' dei bilanci;
q) l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle quote associative da parte degli iscritti;
r) la previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attivita' dell'associazione;
s) le norme relative all'estinzione dell'associazione ed alla eventuale devoluzione del patrimonio.
 
Art. 2
Individuazione dell'associazione
maggiormente rappresentativa

1. Con decreto del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, e' individuata, per ciascuna professione sanitaria, l'associazione che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, presenti il maggior numero di iscritti.
2. Nel caso in cui per la medesima professione esista piu' di una associazione, verra' considerata parimenti rappresentativa l'associazione che abbia un numero di iscritti pari almeno ai due terzi degli iscritti all'associazione con il maggior numero di iscritti.
 
Art. 3
Procedura per il riconoscimento

1. Le associazioni nazionali delle professioni sanitarie riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione interessate, chiedono il riconoscimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, producendo apposita istanza al Ministero della salute, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale utilizzando il modulo allegato (all.1).
2. Alla istanza di cui al precedente comma, deve essere allegata la prescritta idonea documentazione sul possesso dei requisiti dichiarati.
3. Il Ministero provvede sulla domanda, previa istruttoria, entro 180 giorni dal ricevimento della predetta istanza, dandone comunicazione scritta alla associazione richiedente.
4. Il riconoscimento dell'associazione viene annotato nell'elenco tenuto presso la Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
5. Il venir meno di uno o piu' requisiti di cui all'art. 1 determina la revoca del riconoscimento disposta con decreto del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale ed annotata nell'elenco di cui al precedente comma, trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione alla associazione interessata.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 10, foglio n. 223
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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