Gazzetta n. 227 del 28 settembre 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 19 settembre 2012, n. 167 |
Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile, e' ammesso disporre a titolo gratuito di parti di polmone, pancreas e intestino al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458, e del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116. 3. All'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: Il testo dell'art. 5 del Codice civile e' il seguente: "Art. 5. (Atti di disposizione del proprio corpo) - Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.". La legge 26 giugno 1967, n. 458 (Trapianto del rene tra persone viventi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1967, n. 160. Il decreto del Ministro della salute 16 aprile 2010, n. 116 (Regolamento per lo svolgimento delle attivita' di trapianto di organi da donatore vivente) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2010, n. 172.
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| Art. 2 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 settembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4003): Presentato dall'on. Giuseppe Palumbo e dall'on. Alessandro Saro Alfonso Pagano il 12 gennaio 2011. Assegnato alla XII Commissione permanente (affari sociali), in sede referente, in data 7 febbraio 2011 con pareri delle Commissioni I, II e V. Esaminato dalla XII Commissione, in sede referente, il 22 e 29 giugno 2011; il 27 luglio 2011; il 27 settembre 2011; il 9 novembre 2011; il 12 e 25 gennaio 2012; il 15 febbraio 2012; il 13 marzo 2012. Esaminato in Aula ed approvato l'8 maggio 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3291): Assegnato alla 12ª Commissione (igiene e sanita'), in sede referente, il 15 maggio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª. Esaminato dalla 12ª Commissione, in sede referente, il 22 e 23 maggio 2012; il 6 e 26 giugno 2012. Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed il 12 settembre 2012 ed approvato il 13 settembre 2012. |
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