Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 settembre 2012
Autorizzazione alla societa' "Valoritalia S.r.l." ad effettuare attivita' di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo i prodotti agricoli vegetali ai sensi del Reg. (CE) 834/2007.


IL DIRETTORE GENERALE
del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 2092/91 a decorrere dal 1° gennaio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
Visto il regolamento (UE) n. 203 della Commissione del 8 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 889 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalita' di applicazione relative al vino biologico;
Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 220 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto ministeriale del 26 febbraio 2007 che modifica il decreto 5 dicembre 2006, relativo agli organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 220/95, cui e' imposto l'obbligo di comunicare al MiPAAF le variazioni della propria struttura e documentazione di sistema;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, come modificato dal decreto Ministeriale 28 maggio 2010, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;
Vista l'istanza presentata in data 5 aprile 2012 con la quale la societa' «Valoritalia srl» ha chiesto di essere autorizzata quale Organismo di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007;
Visto il certificato di accreditamento alla Norma EN 45011 n. 073B, con scadenza 3 maggio 2012;
Considerato che ai sensi del regolamento RG 01 Rev.02 di Accredia i certificati scaduti possono essere prorogati oltre la data di scadenza e fino alla data della prima riunione del Comitato settoriale di accreditamento successiva alla scadenza stessa;
Ritenuto pertanto che l'accreditamento alla Norma EN 45011 di «Valoritalia srl» e' tuttora valido;
Considerato che l'art. 2 dello Statuto di «Valoritalia srl» prevede che la societa' svolge attivita' di certificazione, ispezione e controlli nell'ambito volontario, regolamentato e cogente, esclusivamente nel settore vitivinicolo e limitatamente al settore biologico, anche per le altre produzioni vegetali;
Visto il parere favorevole all'autorizzazione espresso in data 12 settembre 2012 dal Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 220/95, integrato con i rappresentati delle Regioni in cui il richiedente ha dichiarato di avere sedi operative;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione a favore di «Valoritalia Srl», ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 220/95;

Decreta:

Art. 1

«Valoritalia srl», con sede in Roma, via Piave n. 24, e' autorizzata ai sensi dell'art. 3, commi numeri 2 e 3 del decreto legislativo n. 220/95 ad esercitare l'attivita' di controllo sugli operatori che adottano il metodo biologico esclusivamente sulle produzioni agricole vegetali sia fresche che trasformate, con codice IT - BIO - 015.
 
Art. 2

1. «Valoritalia srl», in quanto gia' inserita nell'elenco di cui all'art. 13 comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, cosi' come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Autorita' nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61
2. L'organismo di controllo ha l'obbligo di comunicare alle Regioni, alle Provincie autonome competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le non conformita' commesse dagli operatori e i relativi provvedimenti adottati dall'organismo stesso, come previsto dall'art 27 comma 5 del reg. (CE) 834/07.
3. L'organismo di controllo deve rispettare gli obblighi e le prescrizioni previsti dai Regolamenti comunitari e dalla normativa nazionale relativi al settore dell'agricoltura biologica.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 3

L'autorizzazione di cui all'art. 1 puo' essere revocata, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 220/95, qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti previsti e in caso di violazione delle norme di comportamento previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e/o regionali in materia.
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua emanazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 17 settembre 2012

Il direttore generale: La Torre
 
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