Gazzetta n. 228 del 29 settembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 agosto 2012
Modalita' di attuazione del Regolamento di esecuzione n. 660/2012, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno del mercato del pollame in Italia.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), ed in particolare l'art. 44;
Visto il regolamento di Esecuzione (UE) n. 660/2012 della Commissione, del 20 luglio 2012, relativo a talune misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore del pollame in Italia;
Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge n. 59, del 15 marzo 1997;
Considerato che nel periodo compreso tra il dicembre 1999 ed il settembre 2003 si sono susseguite, nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, tre epidemie di influenza aviaria, a seguito delle quali si sono rese necessarie misure sanitarie volte a contenere il diffondersi dell'epidemia ed in particolare attraverso il divieto di movimentazione dei pulcini di un giorno;
Considerato che, a seguito delle predette epidemie, il Governo Italiano ha chiesto alla Commissione l'attivazione di misure eccezionali di sostegno del mercato per il settore delle uova e del pollame, cosi' come previsto dalla specifica normativa comunitaria e, per il settore del pollame anche se con ritardo, tali misure sono state accordate ai produttori italiani a seguito della sentenza della Corte di Giustizia emessa in data 17 gennaio 2012;
Considerato che in attuazione del citato regolamento 660/2012 della Commissione occorre indennizzare i produttori che hanno subito danni alla produzione per effetto delle restrizioni sanitarie attuate nei periodi di riferimento indicati;
Considerato che il menzionato regolamento (CE) n. 1234/07, all'art. 46 dispone il cofinanziamento al 50% tra UE e Stato membro delle misure di sostegno del mercato;
Ritenuto di dover stabilire le norme gestionali per la corresponsione ai soggetti interessati degli aiuti cosi' come disposti dalla richiamata normativa comunitaria,

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 660/2012, del 20 luglio 2012, la distruzione dei pulcini di un giorno e' considerata misura eccezionale di sostegno del mercato avicolo italiano per la quale occorre compensare le perdite di reddito subite dai produttori interessati, a seguito del varo di specifiche restrizioni sanitarie attuate per debellare l'influenza aviaria nei seguenti periodi:
a) 17 dicembre 1999 - 14 aprile 2000;
b) 14 agosto 2000 - 16 ottobre 2000;
c) 11 ottobre 2002 - 30 settembre 2003.
2. All'allegato 1 del presente decreto sono riportati il numero massimo di pulcini, distinti per categoria, ammissibili agli aiuti nonche' l'importo unitario dell'aiuto per singola categoria e l'importo totale, pari ad € 3.412.176, cofinanziati al 50% tra U.E. e Italia.
 
Art. 2

3. Possono usufruire delle compensazioni di cui all'articolo precedente, i titolari delle aziende interessate, ubicate nelle regioni del Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, che siano in condizione di dimostrare a mezzo di idonea documentazione (certificazione veterinaria o delle imprese di smaltimento), l'avvenuta soppressione dei pulcini di un giorno a causa delle misure sanitarie con le quali veniva posto il divieto di movimentare i pulcini nei periodi di riferimento compresi tra il 17 dicembre 1999 ed il 30 settembre 2003.
 
Art. 3

1. Le imprese che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto devono presentare apposita domanda all'Organismo pagatore competente, in base alla sede legale o alla residenza della persona fisica o giuridica, titolare della stessa impresa.
2. Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire all'Organismo pagatore, sulla base di modelli che verranno predisposti dallo stesso, sulla base delle indicazioni di AGEA Coordinamento, entro e non oltre il 30 ottobre 2012, corredate dalla documentazione di cui all'art. 2.
 
Art. 4

1. Gli Organismi pagatori verificano la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione e provvedono a liquidare il beneficio spettante a ciascun richiedente avente diritto entro e non oltre il 14 dicembre 2012.
2. L'Agea - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure e che le somme totali liquidate non superino quelle massime ammesse dal reg. (UE) n. 660/2012 e riportate nell'allegato 1 del presente decreto.
3. Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle richieste ritenute ammissibili superi il massimale ammesso, si provvedera' a liquidare a ciascun interessato un importo proporzionalmente ridotto.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n. 348
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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