Gazzetta n. 230 del 2 ottobre 2012 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 24 settembre 2012
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.


IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti del Direttore dell'Agenzia del Demanio, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Visto anche il disposto dell'art. 43 bis, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14, rubricato "Interventi nelle operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici";
Vista la nota prot. n. DT 54353 del 6 luglio 2009 con la quale il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha invitato l'Agenzia del Demanio a predisporre i decreti direttoriali ai sensi delle norme sopra citate;
Visti il decreto n. 2010/26947/DNC del 19 luglio 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e pubblicato sul supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 178, del 2 agosto 2010 ed il decreto n. 2010/29861/DNC del 6 agosto 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Demanio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, con i quali e' stata dichiarata la proprieta' in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei beni immobili ivi indicati;
Considerato che con nota prot. INAIL; 60003;14/08/2012;0006543, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel rappresentare che a seguito di successivi accertamenti sono emersi ulteriori immobili di proprieta' dell'Ente non ricompresi negli elenchi dallo stesso trasmessi ai fini dell'adozione dei precitati decreti dell'Agenzia del Demanio, ha invitato la medesima Agenzia ad adottare un nuovo decreto di individuazione ai sensi delle predette disposizioni normative;
Considerato che nella medesima nota del 14 agosto 2012 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha attestato che i beni di cui all'allegato elenco erano beni gia' individuati dall'Agenzia del Demanio con propri decreti direttoriali, trasferiti alla SCIP s.r.l. con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e rimasti invenduti alla data di entrata in vigore della Legge 27 febbraio 2009 n. 14, di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del Demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2012

Il direttore: Scalera
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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