Gazzetta n. 234 del 6 ottobre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2012
Sospensione del sig. Antonio Rappoccio dalla carica di componente del Consiglio regionale della regione Calabria.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, prot. n. 56728 del 30 agosto 2012 con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria relativi al fascicolo processuale n. 837/12 R.G.N.R., n. 4625/12 R.G.I.P. e n. 58/12 O.C.C. a carico del sig. Antonio Rappoccio, componente del Consiglio regionale della regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-ter, della citata legge n. 55/90;
Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 23 agosto 2012 dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del componente del Consiglio regionale della regione Calabria sig. Antonio Rappoccio, per i reati di cui agli articoli 416, comma primo c.p.; articoli 81, 110 c.p. e art. 87 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 81, 110 e 640 c.p.; 81, 110 e 314, comma secondo c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "....consigliere regionale" quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 285 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 23 agosto 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90 e successive modificazioni;
Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 23 agosto 2012 e' accertata la sospensione del sig. Antonio Rappoccio dalla carica di componente del Consiglio regionale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
Roma, 17 settembre 2012

Il Presidente: Monti
 
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