Gazzetta n. 237 del 10 ottobre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 25 settembre 2012, n. 173
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10, fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell'articolo 10 fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 settembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2117):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) (Governo Berlusconi IV) in data 20 aprile 2010.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'11 maggio 2010, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 18 maggio 2010; il 21 dicembre 2010; il 22 e 30 marzo 2011.
Esaminato in Aula ed approvato il 30 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 4250):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 13 aprile 2011; il 5 e 26 ottobre 2011; il 20 dicembre 2011.
Esaminato in Aula il 5 settembre 2012 ed approvato il 6 settembre 2012.
 
ALLEGATO
Accordo di coproduzione cinematografica
tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica popolare cinese

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese (di seguito denominati «le parti»), al fine di promuovere i loro scambi culturali e le loro coproduzioni cinematografiche e televisive, in conformita' alla legislazione nazionale ed ai regolamenti in vigore nei due Paesi, attraverso negoziazioni amichevoli, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Per «film in coproduzione» si intende un film che e' co-finanziato e congiuntamente prodotto dai produttori dei due Paesi all'interno e all'esterno dei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. «I film in coproduzione» includono lungometraggi, film di animazione, film a carattere scientifico e documentari (inclusi film TV e film in digitale).
Ogni film co-finanziato e congiuntamente prodotto ai sensi del presente Accordo sara' considerato come film nazionale da e in ciascuno dei due Paesi e beneficera' di tutti i diritti e vantaggi previsti dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore nei due Paesi.


Articolo 2

I film in coproduzione devono essere approvati dalle competenti Autorita' dei due Governi. L'Autorita' competente per il Governo della Repubblica Italiana e' il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema; l'Autorita' competente per il Governo della Repubblica Popolare Cinese e' il Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television.
Per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese le formalita' per l'approvazione sono curate dalla China Film Co-production Corporation.


Articolo 3

I produttori e gli studi cinematografici coinvolti nelle coproduzioni tra i due paesi devono avere personalita' giuridica o, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, avere ottenuto l'autorizzazione, e avere buone capacita' professionali e un forte supporto finanziario.


Articolo 4

I produttori e gli studi cinematografici dei due paesi decideranno sulla percentuale dell'apporto finanziario di ciascuna parte e di conseguenza sui progetti di coproduzione attraverso consultazione e accordo. Questa percentuale non puo' essere inferiore al venti (20) per cento del costo del film.


Articolo 5

I produttori, gli sceneggiatori, i registi, gli attori principali e i tecnici impiegati nella coproduzione devono essere cittadini della Repubblica Italiana (inclusi i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) o cittadini della Repubblica Popolare Cinese (inclusi Hong Kong e le Regioni ad Amministrazione Speciale di Macao), o residenti permanenti in ciascuna delle due parti. La proporzione del cast tecnico e artistico di ciascuna parte dovra' essere negoziata tra i due produttori, nel rispetto della sceneggiatura, prima che il progetto venga sottoposto all'approvazione delle competenti Autorita' di entrambe le parti.
Anche senza gli apporti tecnici e artistici, le coproduzioni solo finanziarie sono consentite.


Articolo 6

Le riprese in esterni in un paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate se la sceneggiatura o l'azione del film lo renda necessario e se i tecnici di una o di entrambe le parti partecipano alle riprese.


Articolo 7

Ogni parte assicurera' all'altra il visto temporaneo di entrata per il personale e l'autorizzazione doganale per le attrezzature e il materiale filmico necessari alla coproduzione.


Articolo 8

Il personale di entrambe le parti impiegato nella coproduzione dovra' rispettare la Costituzione, le leggi e i regolamenti, le culture etniche, il credo religioso e gli usi e costumi locali del paese in cui hanno luogo le riprese in esterno.


Articolo 9

La post-produzione di film in coproduzione dovra' essere effettuata nel paese in cui hanno avuto luogo le riprese in esterno. Nel caso in cui sia necessario effettuarla nel paese dell'altra parte o, per particolari esigenze, in un paese che non partecipa alla coproduzione, e' necessaria l'approvazione delle competenti Autorita' di entrambi i Paesi.


Articolo 10

Una volta ultimato, un film co-finanziato e prodotto congiuntamente deve essere esaminato e approvato dalle competenti Autorita' di entrambe le Parti. Il film puo' essere distribuito e proiettato all'interno e all'esterno di ciascun paese, solo quando il permesso di uscita in pubblico e' accordato dall'Autorita' competente.


Articolo 11

Un film co-finanziato e prodotto congiuntamente sara' identificato nei titoli di testa o di coda come coproduzione tra le due parti. Tale dicitura figurera' in un quadro separato nei titoli di testa o di coda ad ogni proiezione, festival ed evento, e in tutti i materiali pubblicitari e promozionali.


Articolo 12

I coproduttori detengono congiuntamente i diritti d'autore di ogni film cofinanziato e prodotto congiuntamente. La ripartizione dei territori e degli introiti tra i co-produttori sara' negoziata in conformita' ai loro rispettivi apporti finanziari.


Articolo 13

I coproduttori dovranno accordarsi e collaborare per consentire l'accesso ai festival cinematografici internazionali dei film co-finanziati e prodotti congiuntamente, e cio' deve essere dichiarato alle competenti Autorita' del Governo Cinese per essere registrato 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.


Articolo 14

L'organismo responsabile, designato dalle competenti Autorita' del Governo della Repubblica Popolare Cinese e, per il Governo della Repubblica italiana, il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport - Direzione Generale per il Cinema, esamineranno l'applicazione del presente Accordo e si adopereranno per risolvere ogni problema che insorga nell'applicazione stessa.


Articolo 15

Al fine di incrementare la coproduzione cinematografica tra i due paesi, le competenti Autorita' di entrambe le Parti incoraggiano e sostengono i propri produttori e gli studi cinematografici affinche' i film vengano girati nel territorio dell'altra Parte, e si adoperano per assicurare loro ogni possibile assistenza.


Articolo 16

L'organizzazione responsabile per la Cina e la Direzione Generale per il Cinema per l'Italia stabiliranno congiuntamente, attraverso un successivo scambio di note, Le Norme di Procedura per le coproduzioni, tenendo conto delle leggi e regolamenti in vigore nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese.


Articolo 17

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tal scopo e sara' valido per un periodo di cinque anni dalla predetta data. Il presente Accordo sara' tacitamente rinnovato per un periodo di tre anni salvo denuncia di una o entrambe le Parti, notificata per iscritto sei mesi prima della sua scadenza.
Le coproduzioni che siano state approvate dalle competenti Autorita' di entrambe le parti e che siano in stato di avanzamento al momento della denuncia del termine dell'Accordo da una delle parti, continueranno a beneficiare pienamente, fino alla fine, dei vantaggi dell'Accordo.
Alla scadenza o alla denuncia dell'Accordo, i suoi termini continueranno ad applicarsi alla ripartizione degli introiti derivanti dalle coproduzioni completate.


Articolo 18

Il presente Accordo viene firmato a Pechino il 4 dicembre 2004 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua Inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana
(Giuliano Urbani)

Per il Governo della Repubblica Popolare Cinese
(Zhao Shi)
 

AGREEMENT ON FILM CO-PRODUCTION BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA
Parte di provvedimento in formato grafico

 
NOTA DI INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO DI
COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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