Gazzetta n. 238 del 11 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 luglio 2012
Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1927, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», ed in particolare il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1927, n. 111, recante: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1935, n. 44, recante «Modificazioni alle condizioni di sicurezza per il trasporto dei gas tossici»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1935, n. 65, recante: «Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147»;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n. 20, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) con annessi protocolli ed allegati adottato a Ginevra il 30 settembre 1957»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 agosto 1975, recante: «Inclusione del cianuro di zinco nell'elenco approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935, agli effetti del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;
Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, con cui la Direzione generale dell'Aviazione civile ha disposto che il trasporto aereo delle merci pericolose da/per/attraverso l'Italia deve avvenire solo alle condizioni previste nell'allegato 18 «sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose» alla convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e nell'osservanza delle istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 11 marzo 2010, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» e successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito il parere reso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 27 maggio 2009;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita' reso con nota del 15 settembre 2009;
Considerato che e' necessario adeguare le indicazioni del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, relative all'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici, agli accordi e convenzioni internazionali in merito al trasporto su strada, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo e al trasporto aereo ed al progresso scientifico tecnico e normativo;
Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1

1. La voce «cianuri alcalini» con numero d'ordine 5, di cui alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, e' modificata come indicato in allegato 1.
 
Art. 2

1. Alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e' aggiunta la seguente nota:
«[4 bis] Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantita' devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione.» Per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell'autorita' di pubblica sicurezza o del Sindaco, il fornitore, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorita' che lo ha rilasciato.
 
Art. 3

1. All'allegato 3, al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, relativo alle condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per esser utilizzate devono essere allo stato di gas o di vapore indicati nell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, il paragrafo II recante «Norme concernenti i trasporti» e' sostituito dal seguente:
«II. Norme concernenti i trasporti: 1. Trasporto su strada.
Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle disposizioni sancite dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose». 2. Trasporti per ferrovia, per mare e per via aerea.
Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose";
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";
i codici dell'Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;
decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell'aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;
disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;
altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.».
 
Art. 4

1. Nell'ambito di un trasporto internazionale stradale, la ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a mezzo di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare cinque giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all'Autorita' di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all'allegato 2.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 368
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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