Gazzetta n. 238 del 11 ottobre 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PISA
DECRETO RETTORALE 26 settembre 2012
Modificazioni allo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6 - «Autonomia delle universita'»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e di reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711;
Preso atto che il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle relative sedute del 25 luglio 2012 e del 18 luglio 2012, hanno rispettivamente, approvato e espresso parere favorevole in merito alle modifiche agli articoli 16.4, 22.6. 25.2 lettera f), 30.3 lettera b), 38.2-bis, 38.3, 41.8, 49.3, 49.9 e 50 dello Statuto;
Vista la nota 3 agosto 2012 n. 3469, con cui il Ministero, in sede di controllo delle modifiche anzidette, ha unicamente osservato che, con riguardo all'art. 49.9, risulta opportuna una previsione del vincolo del doppio mandato anche per le cariche di responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca, al fine di consentire un adeguato rinnovo delle stesse;
Viste le delibere del 12 e 13 settembre 2012 con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno ritenuto di non accogliere il rilievo ministeriale;

Decreta:

Art. 1

Sono emanate le modifiche dello Statuto come di seguito riportate in dettaglio:
il testo dell'art. 16, comma 4, lett. c), e' sostituito dal seguente «un membro effettivo e uno supplente scelti dal ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.»;
il testo all'inizio del comma 8, dell'art. 41, e' sostituito dal seguente «Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data dell'avvio del procedimento.»;
l'art. 22, comma 6, la frase «Il numero dei docenti puo' scendere al di sotto di quest'ultimo limite per un periodo massimo di un anno, allo scadere del quale il consiglio di amministrazione delibera la disattivazione del dipartimento.» Viene sostituita con «Per i dipartimenti che non usufruiscono della suddetta deroga, qualora la componente docente scenda al di sotto del limite delle cinquanta unita' per un periodo di due anni, il consiglio di amministrazione puo' procedere alla relativa disattivazione. In ogni caso, qualora la componente docente scenda al di sotto del limite delle quaranta unita' per un periodo massimo di un anno, il consiglio di amministrazione procede d'ufficio alla disattivazione del dipartimento.»;
il testo dell'art. 25, comma 2, lettera f) e' cosi' modificato "proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;»;
all'art. 30, comma 3, lettera b) l'ultimo periodo e' sostituito con «I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.»;
all'art. 38, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma 2-bis:
«2-bis. Il sistema informatico dipartimentale e' un sistema unitario e coordinato delle strutture informatiche dell'ateneo preposte all'organizzazione, alla gestione ed allo sviluppo dei servizi informatici dei dipartimenti. L'elenco di dette strutture e le norme generali per il loro funzionamento e le loro interconnessioni sono definiti nel regolamento generale di ateneo.»;
All'art. 38 , il comma 3, e' sostituito con il seguente:
«3. Il sistema bibliotecario di Ateneo e il sistema museale di Ateneo, definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento; il sistema informatico dipartimentale e la competente struttura della direzione generale definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento. L 'ateneo assicura al sistema bibliotecario di Ateneo, al sistema museale di Ateneo e al sistema informatico dipartimentale autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalita' previste nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.»;
all'art. 49, comma 3, dopo «il decano dei professori ordinari, rispettivamente dell'universita' e della struttura interessata, fissa le elezioni per il rinnovo della carica» e' inserito «che devono concludersi entro i successivi trenta giorni.»;
all'art. 49, il comma 9, e' sostituito con il seguente:
«9. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, le cariche accademiche hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per le cariche di responsabile delle scuole di specializzazione e dei dottorati di ricerca. Ai fini della rieleggibilita' ad una carica, un'ulteriore rielezione puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.»;
l'art. 50 e' sostituito dal seguente:
«1. Ai sensi del presente articolo per carica accademica si intende quella di rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, di prorettore, di direttore di dipartimento, di presidente della scuola interdipartimentale, di direttore di centro di Ateneo di cui all'art. 39, di responsabile di Sistema di Ateneo di cui all'ari. 38.
2. Il rettore e i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
b) ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti anche di altre universita', anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
c) ricoprire il ruolo di responsabile di Scuola di specializzazione e ogni altro incarico incompatibile ai sensi della normativa vigente.
3. Il prorettore vicario, i prorettori, i direttori dei dipartimenti e dei centri di ateneo, i presidenti delle scuole interdipartimentali e i responsabili dei sistemi di ateneo non possono ricoprire altra carica accademica.
4. Il rettore e i direttori dei dipartimenti non possono inoltre assumere la presidenza di corsi di studio e di dottorato.
5. In ogni caso non e' possibile assumere la responsabilita' di piu' strutture didattiche, scientifiche e di servizio della medesima tipologia.
6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'universita', e' eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche. re
7. Le cariche accademiche e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.
8. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti non puo' essere conferita al personale dipendente dell'Universita' di Pisa.»;
negli articoli dedicati alle varie cariche accademiche la dicitura «rieleggibile/rinnovabile una sola volta» e' sostituita con «e' rieleggibile/rinnovabile per una sola volta consecutivamente»;
 
Art. 2

Le modifiche di cui all'art. l entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.
Pisa, 26 settembre 2012

Il Rettore: Augello
 
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