Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 settembre 2012 |
Scioglimento della societa' «Cooperativa Edilizia L'Orchidea a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 02 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 04/11/2011, effettuate dal revisore incaricato dall'Associazione Generale Cooperative Italiane e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che la Cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28/09/2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La Societa' "Cooperativa Edilizia L'Orchidea a r.l." con sede in Foggia, costituita in data 30/07/1963, Codice fiscale n. 80032190714, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c. e il Dr. Fabio Antonio Spadaccino, nato a Foggia il 07/08/1970, con studio in via Gramsci n. 73 - 71100 Foggia, ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23.02.2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 6 settembre 2012
Il direttore generale: Esposito |
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