Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 9 luglio 2012
Modalita' di riscossione dei contributi dovuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore dell'ARAN ai sensi dell'articolo 46, comma 8, lettera A) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta';
Visto, altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentita l'Unioncamere per la definizione di un sistema semplificato di riscossione del predetto contributo;

Decreta:

Art. 1

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.
 
Art. 2

1. L'Unioncamere e l'ARAN provvedono a definire, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalita' tecniche per la riscossione del contributo dovuto all'ARAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2. La quantificazione della somma dovuta all'ARAN e' effettuata sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuata ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Si fa riferimento, ai fini della determinazione dell'importo del contributo, alla misura determinata dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore nella seduta n. 5, del 29 luglio 1998 ed approvata nella successiva seduta n. 6, del 16 settembre 1998.
4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Unioncamere provvede a versare l'importo quantificato sulla base dei criteri di cui al precedente comma 2 dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN - IT75A0100003245348300149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima agenzia.
 
Art. 3

1. I contributi di competenza, dall'anno di entrata in vigore del presente decreto, devono essere versati all'ARAN con le modalita' previste dal precedente art. 2, comma 4, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze il vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 8, foglio n. 112
 
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