Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 settembre 2012 |
Revoca dell'incarico, senza sostituzione, del commissario liquidatore della «San Paolo Piccola Societa' Cooperativa a r.l.», in Corigliano Calabro. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visti gli artt. 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Visto il D.M. 25 settembre 2007 con il quale la societa' «San Paolo Piccola Societa' Cooperativa a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e il dott. Antonino Daffina' ne e' stato nominato commissario liquidatore; Considerato che il dott. Antonino Daffina' ha comunicato con nota del 16 luglio 2012 l'impossibilita' ad accettare l'incarico; Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2003 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge; Ritenuto che non vi sono prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori; Rilevata la necessita' di revocare la figura del commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;
Decreta:
Art. 1
Il dott. Antonino Daffina', nominato commissario liquidatore della societa' «San Paolo Piccola Societa' Cooperativa a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) con D.M. 25 settembre 2007 e' revocato dall'incarico, senza sostituzione. |
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Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 3
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 4
Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la societa' «San Paolo Piccola Societa' Cooperativa a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), gia' sciolta con D.M. 25 settembre 2007, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 settembre 2012
Il direttore generale: Esposito |
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