Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 settembre 2012 |
Accoglimento delle dimissioni del commissario liquidatore della «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.», in Casal di Principe. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visti gli articoli 2545-septiesdecies del codice civile e 223-septiesdecies disp. att. al codice civile; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto il D.M. GAB. 498 del 18 settembre 2007 con il quale la societa' cooperativa «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta) e' stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Giuseppe Guadagno ne e' stato nominato commissario liquidatore; Considerato che con nota del 16 gennaio 2012 il succitato commissario liquidatore avv. Giuseppe Guadagno ha presentato formale rinuncia all'incarico; Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 2001 e che lo stesso presenta solo valori mobiliari ormai prescritti per legge; Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore; Rilevata la necessita' di revocare l'avv. Giuseppe Guadagno dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;
Decreta:
Art. 1
Sono accettate le dimissioni dell'avv. Giuseppe Guadagno, nominato commissario liquidatore della societa' cooperativa «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.» con D.M. GAB 498 del 18 settembre 2007 e, per le motivazioni sopra indicate, non si procede alla sua sostituzione. |
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Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 3
I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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Art. 4
Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la societa' cooperativa societa' cooperativa «Edilsonya Soc. Coop. a r.l.» con sede in Casal di Principe (Caserta), gia' sciolta con D.M. GAB. 498 del 18 settembre 2007, sara' cancellata senza ulteriori formalita' dal registro delle imprese. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 settembre 2012
Il direttore generale: Esposito |
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