Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 agosto 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Toich Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.


IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio
sanitario nazionale

Vista l'istanza, in data 6 ottobre 2008, con la quale la sig.ra Toich Daniela, nata il 7 novembre 1965 a Rijeka (Croazia), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo «Doktor Stomatologije», rilasciato alla sig.ra Toic Daniela il 23 luglio 1990 dalla Facolta' di medicina dell'Universita' degli studi di Rijeka (Croazia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;
Visto il certificato in data 16 agosto 2012, rilasciato dall'ufficio di stato civile di Cherso (Cres) della Repubblica di Croazia, che attesta che il cognome dell'interessata Daniela Toic, nata a Rijeka il 7 novembre 1965, e' stato cambiato in Toich a partire dal 16 dicembre 1997;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto il proprio decreto in data 23 marzo 2010, con il quale, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo in questione e' stato subordinato al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale inerente alle seguenti materie: endodonzia; protesi dentale; parodontologia; medicina legale; ortodonzia;
Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 5 e 12 giugno 2012, a seguito della quale la sig.ra Toich Daniela e' risultata idonea;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, direttore generale della direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attivita' di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

Decreta:

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo «Doktor Stomatologije», rilasciato il 23 luglio 1990 dalla Facolta' di medicina dell'Universita' degli studi di Rijeka (Croazia) alla sig.ra Toic Daniela, nata il 7 novembre 1965 a Rijeka (Croazia), cittadina italiana, e' riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
2. La dott.ssa Toich Daniela e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 agosto 2012

p. Il direttore generale: Parisi
 
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