Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2012
Modifiche al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Vistala direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2001, n. 79;
Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);
Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2006, che ha stabilito requisiti e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attivita' di sviluppo e a connesse attivita' di ricerca, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel caso di ricorso alle risorse del FRI, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2006, n. 67;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2008, n. 212;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009 recante le modalita' di attuazione della procedura negoziale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008, nell'ambito del FIT, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 maggio 2009, n. 123;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2009, recante le modalita' di agevolazione dei programmi di prevalente sviluppo sperimentale di rilevanti dimensioni, ammessi alla procedura negoziale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 settembre 2009, n. 219;
Vista la circolare del Ministro dello sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 2009 concernente le modalita' e le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dal FIT tramite la procedura negoziale ai sensi del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 agosto 2009, n. 187;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 dicembre 2009 recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2010, n. 44;
Considerata l'esigenza di modificare le procedure previste dal predetto decreto 14 dicembre 2009 per la presentazione e lo svolgimento dell'attivita' istruttoria delle proposte definitive dei contratti di innovazione tecnologica, nonche' le modalita' di concessione delle agevolazioni, al fine di garantire la coerenza temporale delle attivita' previste e la definizione, in tempi certi, del procedimento amministrativo connesso alla concessione delle agevolazioni in favore dei contratti di innovazione tecnologica;

Decreta:

Art. 1

1. L'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Presentazione e istruttoria della proposta definitiva). - 1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica e' presentata dal soggetto proponente, con le modalita' di cui al comma 3, al soggetto convenzionato prescelto per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, entro i termini indicati nella comunicazione di cui all'art. 6, comma 7, pena la decadenza dell'istanza di accesso.
2. La proposta definitiva deve contenere:
a) la domanda di agevolazioni;
b) la scheda tecnica;
c) il piano di sviluppo contenente:
1) il piano di management del progetto di innovazione tecnologica; in tale documento sono individuati i ruoli dei soggetti coinvolti nella struttura organizzativa del progetto, il responsabile del progetto di innovazione tecnologica e i responsabili dei singoli programmi di ricerca e sviluppo che lo compongono; sono, inoltre, descritte le procedure per la gestione delle attivita', con particolare attenzione a quelle previste dal soggetto proponente per assicurare la coerenza tecnica ed economica del progetto;
2) i piani di lavoro di ciascuno dei programmi di ricerca e sviluppo che compongono il progetto di innovazione tecnologica, con la descrizione degli obiettivi realizzativi delle attivita' di ricerca e di sviluppo. Ciascun obiettivo realizzativo deve essere riferito a una delle due categorie di attivita' previste, ricerca industriale o sviluppo sperimentale, e deve essere articolato in insiemi omogenei di attivita' elementari (pacchi di lavoro) che ne consentono il raggiungimento. Gli obiettivi realizzativi non devono essere necessariamente consecutivi l'uno rispetto all'altro e possono essere sovrapponibili temporalmente. I piani di lavoro contengono, inoltre, la descrizione dell'allocazione delle risorse tecniche e umane in funzione delle attivita' da svolgere e la sede territoriale presso cui sono svolte le attivita';
3) i piani economico-finanziari di ciascuno dei programmi di ricerca e sviluppo che compongono il progetto di innovazione tecnologica, contenenti l'indicazione dei costi articolati per obiettivo realizzativo e per le voci di costo di cui all'art. 5 della direttiva 10 luglio 2008. I costi devono essere esposti articolandoli in relazione ai singoli obiettivi realizzativi previsti e tenendo, conseguentemente, distinti quelli per attivita' di ricerca industriale da quelli per attivita' di sviluppo sperimentale. I piani economico-finanziari contengono, inoltre, il piano delle erogazioni determinato in relazione ai costi previsti per i singoli stati avanzamento lavori;
4) la dimostrazione dell'«effetto di incentivazione», con riferimento ai programmi di ricerca e sviluppo presentati da soggetti rientranti nella categoria delle grandi imprese, secondo i criteri stabiliti nell'allegato I del Regolamento (CE) 800/2008 e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, ovvero a quelli presentati da imprese di piccola e media dimensione che prevedono un importo di aiuto superiore a 7,5 milioni di euro;
d) le attestazioni formali di ciascun soggetto finanziatore di avvenuta richiesta di accertamento del merito di credito da parte dei singoli soggetti beneficiari.
3. La proposta definitiva, redatta utilizzando esclusivamente i moduli resi disponibili dal Ministero, e' inviata al soggetto convenzionato prescelto in formato cartaceo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia integrale su supporto informatico (cdrom). Copia della documentazione su supporto informatico e' trasmessa dal soggetto proponente anche al Ministero, contestualmente alla trasmissione della proposta definitiva al soggetto convenzionato.
4. Il soggetto convenzionato, ricevuta la proposta definitiva, comunica tempestivamente la data di avvenuta ricezione al Ministero, il quale provvede alla nomina di un esperto, scelto tra quelli iscritti all'albo di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e successive modifiche e integrazioni, per la valutazione degli aspetti tecnologici dei programmi.
5. Il soggetto convenzionato svolge l'attivita' istruttoria del progetto di innovazione tecnologica e dei singoli programmi di ricerca e sviluppo che lo compongono entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta definitiva, comunicata ai sensi del comma 4, secondo le modalita' indicate all'art. 6, comma 6, della direttiva 10 luglio 2008. Nell'ambito della verifica della validita' economico-finanziaria dei singoli programmi, sono valutate, in particolare, la pertinenza delle spese previste e la loro congruita', in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato, e, conseguentemente, sono rideterminati i costi ammissibili. Il soggetto convenzionato puo' trasmettere al Ministero le risultanze istruttorie anche in assenza della documentazione comprovante l'attestazione del merito di credito del soggetto finanziatore.
6. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento degli esiti istruttori di cui al comma 5, ne da' comunicazione al Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che esprime e trasmette al Ministero stesso il proprio parere entro dieci giorni dalla comunicazione medesima. Il Ministero comunica al soggetto proponente e al soggetto convenzionato gli esiti del parere entro i successivi 30 giorni".
 
Art. 2

1. Dopo l'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 2009 e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Ulteriori adempimenti procedurali per la concessione delle agevolazioni). - 1. Nella procedura di concessione delle agevolazioni secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il parere di cui all'art. 7, comma 6, e' acquisito dal Ministero sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia alla presentazione da parte del soggetto beneficiario della delibera di finanziamento. Nella comunicazione dell'esito del predetto parere al soggetto proponente e al soggetto convenzionato, il Ministero stabilisce il termine per la presentazione da parte del soggetto proponente, pena la decadenza dalle agevolazioni, della suddetta delibera di finanziamento al soggetto convenzionato. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui all'art. 7.
2. Ricevuta la comunicazione del parere del Comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 6, il soggetto proponente trasmette al soggetto convenzionato, entro il termine stabilito ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'esito di delibera di ciascun finanziamento bancario, nonche' il correlato mandato interbancario, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario, redatti secondo gli schemi allegati alla convenzione-tipo di cui al decreto interministeriale 1° febbraio 2006.
3. Il soggetto convenzionato comunica la ricezione dei documenti di cui al comma 2 a CDP S.p.a. e al soggetto agente. Successivamente all'adozione da parte di CDP S.p.a. della delibera di ciascun finanziamento agevolato, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della procedura al Ministero".
 
Art. 3

1. L'art. 8 del decreto ministeriale 14 dicembre 2009 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Sottoscrizione del decreto di concessione). - 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse disponibili nonche' delle decisioni della Commissione europea in relazione a eventuali programmi di sviluppo soggetti a notifica, concede le agevolazioni con apposito decreto, sottoscritto dal soggetto proponente e dai soggetti beneficiari per accettazione degli obblighi in esso contenuti.
2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati la forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine a obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico dei beneficiari, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al progetto, le condizioni e il piano delle erogazioni, nonche' le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza.
3. Nel decreto di cui al comma 1 e' altresi' stabilito il termine entro il quale il soggetto agente stipula in nome e per conto di CDP S.p.a. e del soggetto finanziatore il contratto di finanziamento per ciascun soggetto beneficiario".
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 61
 
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