Gazzetta n. 241 del 15 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 agosto 2012
Attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge n. 83/2012 recante «Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie delle agevolazioni dei FIT».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato recante «direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»;
Visto la direttiva 10 luglio 2008 del Ministro dello sviluppo economico recante l'adeguamento della direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
Visto l'art. 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che dispone la moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, nonche' dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
Considerato che l'art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 83/2012 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, stabilisce, per le agevolazioni di propria competenza, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate di finanziamento, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendo altresi' le modalita' di restituzione graduale delle agevolazioni in favore delle imprese nei cui confronti sia stata adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate del finanziamento agevolato, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo;
Considerato che il comma 2 dell'art. 26 del decreto-legge n. 83/2012 stabilisce che la disposizione di cui al medesimo art. 26 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le condizioni e i criteri per la concessione del beneficio legato alla moratoria delle rate dei finanziamenti agevolati gia' concessi dal Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT) di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta da parte delle imprese.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, le imprese beneficiarie delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, che abbiano ottenuto la concessione dei previsti finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo.
 
Art. 3

Moratoria delle rate di finanziamento agevolato

1. Le imprese di cui all'art. 2 possono richiedere, con le modalita' di cui al comma 4, che, per i finanziamenti agevolati ancora in essere, il pagamento della quota capitale di una rata con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013 sia sospeso per un periodo di dodici mesi.
2. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere comunque corrisposti alla scadenza originaria della rata oggetto di moratoria, ovvero, qualora la rata risulti gia' scaduta alla data dell'atto d'impegno di cui al comma 6, lettera c), entro sessanta giorni dalla predetta data. In tale ultimo caso, l'impresa e' altresi' tenuta a corrispondere, a pena di decadenza dal beneficio, gli interessi di mora calcolati sull'importo della rata scaduta e non pagata, ovvero, nel caso di rata pagata solo in misura parziale, sull'importo residuo da pagare della rata scaduta, per il periodo intercorrente dalla data originaria di scadenza della predetta rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, oltre agli eventuali interessi di mora gia' maturati nel periodo precedente all'ultimo pagamento da parte della beneficiaria e non pagati.
3. Per effetto della moratoria di cui al comma 1, il piano di ammortamento del finanziamento agevolato originario trasla di dodici mesi. Pertanto, il pagamento della rata sospesa, comprensivo sia della quota capitale che della quota interesse, deve essere effettuato dall'impresa dodici mesi dopo la data di scadenza della medesima rata sospesa e, conseguentemente, i pagamenti delle rate non scadute devono essere effettuati dodici mesi dopo le rispettive date di scadenza indicate nel piano di ammortamento originario.
4. Per beneficiare della moratoria di cui al comma 1, le imprese devono presentare apposita domanda al soggetto gestore incaricato della gestione del progetto, utilizzando il modulo reso disponibile dal Ministero sul proprio sito Internet e presso i soggetti gestori.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata prima della data di scadenza della rata per la quale si richiede la sospensione, fermo restando quanto previsto al comma 1. Nel caso in cui la rata oggetto della richiesta di sospensione risulti gia' scaduta alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero venga a scadenza entro i successivi sessanta giorni dalla predetta data, la domanda deve essere presentata, anche successivamente alla data di scadenza, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
6. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore provvede a:
a) aggiornare il piano di ammortamento del finanziamento agevolato, in funzione della traslazione dello stesso di dodici mesi;
b) rideterminare, in funzione della predetta traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensita' delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL). Nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento determini il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto gestore provvede a:
i. rideterminare, nel caso in cui l'impresa non abbia ancora ricevuto, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, la quota a saldo, le agevolazioni concesse all'impresa, sino a riportare l'equivalente sovvenzione lordo entro il limite massimo concedibile, secondo le modalita' previste dalla normativa di riferimento applicabile al programma agevolato;
ii. calcolare, relativamente alle imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, abbiano gia' ricevuto la quota a saldo delle agevolazioni, l'importo dell'aiuto eccedente, che l'impresa deve restituire, maggiorato degli interessi al tasso comunitario di riferimento di cui al comma 9, lettera a), al Ministero, entro il termine di pagamento dell'ultima rata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato;
c) redigere un apposito atto di impegno, sulla base del modello fornito dal Ministero, che deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, in cui e' riportato il piano di ammortamento aggiornato del finanziamento agevolato, nonche' l'eventuale importo che l'impresa deve corrispondere, ai sensi di quanto previsto alla precedente lettera b), punto ii., per l'avvenuto superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile.
7. L'atto di impegno di cui alla lettera c) del comma 6, e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda dell'impresa, dal soggetto gestore al Ministero per la relativa presa d'atto e forma parte integrante del decreto di concessione, provvisoria o definitiva, delle agevolazioni.
8. Possono altresi' accedere alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato le imprese di cui all'art. 2 che, alla data di pubblicazione del presente decreto, non abbiano pagato due o piu' rate del finanziamento agevolato e nei confronti delle quali non sia stato ancora adottato il provvedimento di revoca delle agevolazioni. In tali casi, le imprese possono richiedere:
a) la sospensione, con i medesimi effetti di cui ai commi 2 e 3, del pagamento della quota capitale relativa all'ultima rata scaduta e non pagata alla data di presentazione della domanda di cui al comma 10, unitamente a
b) la restituzione graduale, con le modalita' indicate al comma 9, delle somme dovute, per un importo complessivo pari alle ulteriori e precedenti rate, rispetto alla rata oggetto di moratoria, gia' scadute e non pagate, ciascuna delle quali maggiorata degli interessi di mora calcolati per il periodo intercorrente dalla data di scadenza della rata sino alla data di presentazione della domanda di cui al comma 10.
9. L'importo relativo alle somme dovute di cui al comma precedente e' restituito dalle imprese:
a) ad un tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di presentazione della domanda di cui al comma 10, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html;
b) in un numero di rate pari a quello delle rate del piano di ammortamento originario, traslato di dodici mesi, non ancora giunte a scadenza alla data di sottoscrizione dell'atto d'impegno di cui al comma 11, lettera c), contestualmente al pagamento di queste ultime.
10. Ai fini dell'accesso ai predetti benefici, le imprese devono presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, apposita domanda al soggetto gestore incaricato della gestione del progetto, utilizzando il modulo reso disponibile dal Ministero sul proprio sito Internet e presso i soggetti gestori.
11. Ricevuta la domanda, il soggetto gestore provvede a:
a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalita' e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto ai commi 8 e 9;
b) rideterminare, in funzione della traslazione di dodici mesi del piano di ammortamento del finanziamento agevolato, l'intensita' delle agevolazioni concesse all'impresa, in termini di equivalente sovvenzione lordo. Nel caso in cui la predetta restituzione graduale determini il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile all'impresa, il soggetto gestore provvede secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera b);
c) redigere un apposito atto d'impegno, sulla base del modello fornito dal Ministero, che deve essere debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, in cui sono riportati il piano aggiornato di ammortamento del finanziamento agevolato, l'eventuale importo da restituire al Ministero per il superamento dell'equivalente sovvenzione lordo massimo concedibile, nonche' l'indicazione degli importi e scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa.
12. L'atto di impegno di cui alla lettera c) del comma 11, e' trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda dell'impresa, dal soggetto gestore al Ministero per la relativa presa d'atto e forma parte integrante del decreto di concessione, provvisoria o definitiva, delle agevolazioni.
13. Nel caso di mancato pagamento di una rata, protratto per oltre un anno, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 8 e il Ministero dispone la revoca delle agevolazioni sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento degli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT).
 
Art. 4

Modalita' di restituzione graduale delle agevolazioni

1. Le imprese di cui all'art. 2 nei confronti delle quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia stato emesso il provvedimento di revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione della rate ma non sia stata ancora disposta l'iscrizione a ruolo delle somme da queste dovute, possono richiedere al Ministero la possibilita' di restituzione graduale degli importi dovuti, cosi' come risultanti dal provvedimento di revoca delle agevolazioni, fino ad un massimo di quattro rate annuali costanti posticipate, ad un tasso di interesse pari al tasso comunitario di riferimento di cui all'art. 3, comma 9, lettera a).
2. Per beneficiare della restituzione graduale delle agevolazioni, le imprese devono presentare apposita domanda, utilizzando il modulo reso disponibile dal Ministero sul proprio sito Internet. La domanda deve essere inviata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per la Competitivita' - Direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali - Divisione VIII - via Giorgione 2/B - 00147 Roma.
3. Ricevuta la domanda, il Ministero provvede a:
a) determinare l'importo che l'impresa deve restituire, esplicitando le modalita' e la tempistica della relativa restituzione, sulla base di quanto previsto al comma 1, nonche' di quanto indicato in domanda dall'impresa;
b) redigere e trasmettere all'impresa un apposito atto di impegno, in cui sono riportati gli importi e le scadenze relative al piano di restituzione graduale delle somme dovute dall'impresa, che la stessa impresa e' tenuta a trasmettere al Ministero, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, entro sessanta giorni dal ricevimento pena la decadenza dai benefici di cui al comma 1.
4. In caso di mancato pagamento di una rata, decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza della rata non pagata, l'impresa decade dal beneficio della restituzione graduale di cui al comma 1 e l'importo dovuto e' iscritto a ruolo secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 5
Condizioni economiche e compensi per le attivita' aggiuntive svolte
dal soggetto gestore

1. L'accesso alla moratoria delle rate del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 non comporta l'aumento del tasso di interesse rispetto a quello indicato nel decreto di concessione delle agevolazioni.
2. Ai fini dell'accesso alla restituzione graduale delle agevolazioni, nessuna garanzia e' richiesta all'impresa beneficiaria.
3. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai benefici di cui all'art. 3 del presente decreto sono a carico delle imprese richiedenti. La misura massima di tali oneri sara' determinata dalla direzione generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali, sentiti i soggetti incaricati della gestione. Il pagamento di tale onere deve essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dal soggetto incaricato della gestione del progetto. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del predetto onere deve essere inviata dall'impresa, a pena di decadenza dai benefici, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 agosto 2012

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 62
 
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