Gazzetta n. 243 del 17 ottobre 2012 (vai al sommario)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012
Integrazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 concernente la facolta' per i Commissari per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma nel maggio 2012 di derogare alle disposizioni vigenti anche in tema di smaltimento di rocce da scavo.


IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nella riunione del 16 ottobre 2012
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e' stato dichiarato, fino al 29 luglio 2012, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate per disciplinare i primi interventi urgenti volti al primo soccorso, all'assistenza della popolazione, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'1 giugno 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante disposizioni volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, con il quale lo stato emergenziale in rassegna e' stato prorogato fino al 31 maggio 2013;
Visto l'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del predetto decreto-legge convertito n. 74/2012;
Visto in particolare l'articolo 1, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 74/2012, ai sensi del quale i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, con la quale si e' data attuazione al suddetto articolo 1, comma 4, del decreto-legge convertito n. 74/2012;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conseguentemente abrogato ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Considerato che il predetto articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 reca disposizioni alle quali i Presidenti delle regioni sopra indicate - Commissari delegati, sono autorizzati a derogare, ai sensi della richiamata delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;
Ritenuta la necessita' di apportare le conseguenti occorrenti modifiche alla delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012;
Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Art. 1

1. Per l'attuazione del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i Commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in aggiunta alle disposizioni indicate nella delibera del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, anche al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2012

Il Presidente: Monti
 
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