Gazzetta n. 244 del 18 ottobre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 1 ottobre 2012, n. 178
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attivita' di scavo»;
b) all'articolo 91 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei cantieri e' eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e' collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorita' militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute»;
c) al comma 1 dell'articolo 100, dopo le parole: «di cui all'allegato XI,» sono inserite le seguenti: «con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attivita' di scavo,»;
d) all'articolo 104 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita' dell'impresa e' verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali»;
e) all'allegato XI, dopo il punto 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo»;
f) all'allegato XV, punto 2.2.3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di scavo».
2. L'albo di cui al comma 4-bis dell'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneita' delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonche' per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese.
3. Le modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotte dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 2 del presente articolo. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l'attivita' le imprese gia' operanti ai sensi delle medesime disposizioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° ottobre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3222):
Presentato dall'on. Moffa il 16 febbraio 2010.
Assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), in sede referente, l'8 marzo 2010 con pareri delle Commissioni I, IV, V, VIII, X e XIV.
Esaminato dalle Commissioni riunite XI e XII , in sede referente, l'11, 27 maggio; 1° luglio; 9, 23 e 30 novembre 2010; 16 maggio 2011.
Esaminato in Aula il 6 settembre 2011 ed approvato, in un Testo Unificato con l'atto n. 3481 (on. Farina Coscioni ed altri) il 7 settembre 2011. Senato della Repubblica (atto n. 2892):
Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 settembre 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 8ª e 12ª.
Esaminato dalla 11ª Commissione, in sede referente, il 27 settembre; 11, 12 e 19 ottobre 2011; 17 aprile 2012.
Esaminato in Aula il 2 agosto 2012 ed approvato il 12 settembre 2012.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 28 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 28
(Oggetto della valutazione dei rischi)
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,
lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche'
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere,
all'eta', alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'articolo
89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati
da attivita' di scavo.".
Il testo dell'articolo 91 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 91
(Obblighi del coordinatore per la progettazione)
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle
caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme
di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380;
b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di
cui all' articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera.
2-bis. Fatta salva l'idoneita' tecnico-professionale in
relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal
datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi rinvenibili durante le attivita' di scavo nei
cantieri e` eseguita dal coordinatore per la progettazione.
Quando il coordinatore per la progettazione intenda
procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale e'
collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare
un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 104, comma 4-bis. L'attivita' di bonifica
preventiva e sistematica e' svolta sulla base di un parere
vincolante dell'autorita' militare competente per
territorio in merito alle specifiche regole tecniche da
osservare in considerazione della collocazione geografica e
della tipologia dei terreni interessati, nonche' mediante
misure di sorveglianza dei competenti organismi del
Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute;".
Il testo dell'articolo 100, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 100
(Piano di sicurezza e di coordinamento)
1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, con specifico
riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento
di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da
attivita' di scavo, nonche' la stima dei costi di cui al
punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di
progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del
cantiere e, ove la particolarita' dell'opera lo richieda,
una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del
piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della
stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato
XV.".
Il testo dell'articolo 104 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 104
(Modalita' attuative di particolari obblighi)
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'
inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di
quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento
dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo
motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e'
inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita
del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri
aventi caratteristiche analoghe a quelli gia' visitati
dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse
imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai
cantieri in cui svolgono la loro attivita' i lavoratori
soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita
almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui
svolgono la loro attivita' i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i
criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti
sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti
di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di
pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori,
sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma
1, lettera b).
4-bis. E' considerata impresa specializzata, ai sensi
del comma 2-bis dell'articolo 91, l'impresa in possesso di
adeguata capacita' tecnico-economica, che impiega idonee
attrezzature e personale dotato di brevetti per
l'espletamento delle attivita' relative alla bonifica
sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo
istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneita'
dell'impresa e` verificata all'atto dell'iscrizione
nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.".
Il testo dell'Allegato XI al citato decreto legislativo
n. 81 del 2008, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Allegato XI
(Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per
la sicurezza e la salute dei lavoratori )
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di
seppellimento o di sprofondamento a profondita' superiore a
m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attivita' o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell'opera.
1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di
esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attivita' di
scavo.".
Il testo dell'Allegato XV al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Allegato XV
(Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili)
(Omissis).
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore
per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in
fasi di lavoro e, quando la complessita' dell'opera lo
richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei
rischi presenti, con riferimento all'area e alla
organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri
dell'attivita' dell'impresa, facendo in particolare
attenzione ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti
nell'area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
rinvenuto durante le attivita' di scavo;
c) al rischio di caduta dall'alto;
d) al rischio di insalubrita' dell'aria nei lavori in
galleria;
e) al rischio di instabilita' delle pareti e della
volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o
manutenzioni, ove le modalita' tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di
temperatura;
i) al rischio di elettrocuzione;
l) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.".
Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 12
aprile 1946, n. 320 (Bonifica dei campi minati), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 1946, n. 119.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8
maggio 2010, n. 106, S.O.



 
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