Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2012 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 settembre 2012, n. 178 |
Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione; Vista la legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha differito il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.183, per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute al 30 giugno 2012; Vista la legge 7 agosto 2012, n. 131, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che ha ulteriormente differito il termine per l'esercizio della predetta delega al 30 settembre 2012; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni, recante approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa; Ritenuto necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino dell'Associazione italiana della Croce rossa secondo i principi di cui alla citata legge delega e a quelli di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2012; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 25 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 settembre 2012 e in data 25 settembre 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2012; Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico, della difesa, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana
1. Le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa (CRI), di seguito denominata CRI, di cui al comma 4, sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, di seguito denominata Associazione, promossa dai soci della CRI, secondo quanto disposto nello statuto di cui all'articolo 3, comma 2. L'Associazione e' persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed e' iscritta di diritto nel registro nazionale, nonche' nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Associazione e' di interesse pubblico ed e' ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario; e' posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica. 2. Dal 1° gennaio 2014 l'Associazione e' l'unica Societa' nazionale di Croce rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonche' alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. La Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Societa' di Croce rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi. 3. La Repubblica Italiana rispetta in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione dei principi di cui al comma 2. 4. L'Associazione e' autorizzata ad esercitare le seguenti attivita' d'interesse pubblico: a) organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni e protocolli, delle risoluzioni internazionali, nonche' il supporto di attivita' ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile; b) collaborare con le societa' di Croce rossa e di Mezzaluna Rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento; c) adempiere a quanto demandato dalle Convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle societa' della Croce rossa e Mezzaluna Rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente; d) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformita' a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamita' e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale; e) svolgere attivita' umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonche' gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati ed in particolare dei richiedenti asilo; f) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine; g) svolgere attivita' ausiliaria delle Forze Armate, in Italia ed all'estero, in tempo di pace o di grave crisi internazionale, attraverso il Corpo militare volontario e il Corpo delle Infermiere volontarie, secondo le regole determinate dal Movimento; h) svolgere attivita' ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, secondo le regole determinate dal Movimento; i) agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in luogo della CRI; l) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona; m) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; n) collaborare con i componenti del Movimento in attivita' di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilita'; o) svolgere attivita' di advocacy e diplomazia umanitaria, cosi' come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli organi internazionali della Croce rossa; p) svolgere attivita' con i piu' giovani ed in favore dei piu' giovani, anche attraverso attivita' formative presso le scuole di ogni ordine e grado; q) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonche' i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento; r) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie; s) svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneita' all'uso; t) svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformita' alle disposizioni emanate dalle regioni, attivita' di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile. 5. L'Associazione svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto. 6. L'Associazione, anche per lo svolgimento di attivita' sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), puo' sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono autorizzate a stipulare convenzioni prioritariamente con l'Associazione. L'Associazione e le sue strutture territoriali possono concorrere all'erogazione di fondi per attivita' di volontariato, compresi quelli derivanti dalla donazione del 5 per mille di cui alla normativa vigente in materia, nonche' per la protezione civile territoriale. L'Associazione e' inoltre autorizzata a presentare progetti e a concorrere ai finanziamenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di cooperazione internazionale. L'utilizzazione da parte della Associazione delle risorse disponibili a livello nazionale, regionale e locale per le Associazioni di promozione sociale e' condizionata all'emanazione di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con il quale e' stabilita la misura massima della medesima utilizzazione.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative) e' il seguente: «2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'art. 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero della salute, e' differito al 30 giugno 2012 (2). Ai fini di cui al presente comma, sono compresi tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega quelli di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'originaria volonta' istitutiva, ove rinvenibile.». - L'art. 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) e' il seguente: «Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e societa' vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa; b)razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all' art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalita' di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma; e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.». - L'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa) e' il seguente: «2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'art. 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' differito al 30 settembre 2012.». - La legge 13 novembre 2009, n. 172 reca: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato». - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 reca: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». - La legge 6 agosto 2008, n. 133 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 reca: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». - La legge 30 luglio 2010, n. 122 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». - La legge 20 marzo 1975, n. 70 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente». - L'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) reca: «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso». - L'art. 14 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: «Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguira' l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterra', oltreche' ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , ai seguenti principi e criteri direttivi: a) fusione o soppressione di enti con finalita' omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di universita', con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonche' di altri enti per il cui funzionamento non e' necessaria la personalita' di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in societa' di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo e' tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti; c) omogeneita' di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali; d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti; e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni; f) programmazione atta a favorire la mobilita' e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.». - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 reca: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 reca: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97 e successive modificazioni, reca: «Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa». - L'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 reca: «Art. 2 (Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione degli enti, istituti e societa' vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonche' alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e societa' rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e societa' vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e della societa' Italia Lavoro Spa; b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all' art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini; c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti Ministeri la possibilita' di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza; d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalita' di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma; e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonche' con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo puo' comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo e' prorogato di due mesi. 3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.» - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) reca: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti alla legge n. 183 del 2000, si veda nelle note alle premesse. L'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) reca: «Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio). - 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello Stato; e) i Servizi tecnici nazionali; f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; g) la Croce rossa italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attivita' previste dalla presente legge nonche' compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Con le stesse modalita' di cui al comma 3 sono altresi' stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.». - Il comma 2-bis dell'art. 1, della legge 3 aprile 2001, n. 120 e successive modificazioni (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero) reca: «2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonche' dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.». - Il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, reca: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».
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| Art. 2 Riordino della CRI fino alla liquidazione
1. La CRI e' riordinata secondo le disposizioni del presente decreto e dal 1° gennaio 2014 fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», di seguito denominato Ente, mantenendo la personalita' giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non piu' associativo, con la finalita' di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. L'Ente e l'Associazione sottoscrivono un protocollo per disciplinare l'utilizzo, da parte dell'Ente, degli emblemi di cui alle Convenzioni e protocolli, compatibilmente con la normativa internazionale in materia di utilizzo degli emblemi. In ogni caso l'Ente non puo' utilizzare gli emblemi di cui alla predetta normativa internazionale se non per i casi espressamente previsti dalla suddetta convenzione. All'Ente si applicano le disposizioni vigenti per gli enti pubblici non economici, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. L'Ente svolge le attivita' in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI di cui al presente decreto, nonche' ogni altra attivita' di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo. 3. Sono organi dell'Ente: a) un comitato, nominato con decreto del Ministro della salute, presieduto dal Presidente nazionale dell'Associazione in carica che e' anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilita' ai quali si applica l'articolo 7. In caso di parita' nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed h), e all'articolo 6 che devono essere assunte all'unanimita'; b) un collegio dei revisori dei conti, nominato dal Ministro della salute, costituito da tre componenti, di cui uno magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) un amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della salute. 4. Il Presidente dell'Ente, i componenti il comitato, l'amministratore, i componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica fino al 31 dicembre 2015. L'incarico di amministratore e' incompatibile con ogni altra attivita' esterna all'Ente e all'Associazione. Il trattamento economico dell'amministratore e dei componenti del collegio dei revisori dei conti e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. Gli incarichi di Presidente e di componente del comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese. Ove l'amministratore sia dipendente di pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto. 5. Le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, diverse da quelle di cui all'articolo 1, comma 6, che sarebbero state erogate alla CRI nell'anno 2014, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, nonche' risorse finanziarie, di pari ammontare a quelle determinate per l'anno 2014, salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, per l'anno 2015, sono attribuite all' Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I decreti del Ministro della difesa tengono conto delle esigenze dei corpi ausiliari. |
| Art. 3
Disposizioni sui tempi e sulle modalita' di applicazione delle disposizioni degli articoli 1 e 2
1. Ai fini della compiuta attuazione del presente decreto, in via di prima applicazione e senza determinare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica: a) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario della CRI, con propria ordinanza, modifica lo statuto vigente della CRI riducendo il numero delle attuali componenti volontaristiche non ausiliarie delle Forze Armate di cui all'articolo 9, comma 2, numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, secondo criteri di semplificazione, omogeneita' ed efficienza e applicando le risoluzioni e le linee guida del Movimento, nonche' le direttive internazionali sulla valorizzazione del contributo dei giovani, approvate a Ginevra nel novembre 2011; b) entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario predispone e trasmette al Ministro della salute uno schema di nuovo regolamento elettorale che nei successivi 10 giorni e' emanato dal Ministro. Il Commissario convoca quindi le elezioni per i presidenti regionali, provinciali e locali della CRI, che esercitano fino al 1° gennaio 2014 le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 agli organi del corrispondente livello territoriale. I Presidenti dei Comitati locali sono eletti dai soci del comitato locale; i Presidenti dei comitati provinciali sono eletti dai soci della provincia. I presidenti dei comitati locali e dei comitati provinciali eleggono il Presidente della regione di riferimento. In ogni caso il Presidente di ciascun livello territoriale e' scelto tra i soci del medesimo ambito territoriale. Nelle Regioni in cui vi e' un solo comitato provinciale, il Presidente del comitato provinciale assolve anche alla funzioni di Presidente del comitato regionale. Per le province autonome di Trento e di Bolzano sono eletti due Presidenti provinciali e non si procede all'elezione del Presidente regionale. Tutte le elezioni di cui alla presente lettera si svolgono entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui un candidato sia eletto per piu' cariche, rimane in carica per quella relativa alla maggiore dimensione territoriale e decade dalle altre. Sono in ogni caso esclusi dall'elettorato passivo coloro che non avevano il requisito di socio della Croce Rossa italiana alla data di nomina a Commissario ai diversi livelli della CRI; c) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolge l'Assemblea straordinaria, convocata dal Commissario, costituita esclusivamente dai Presidenti regionali, provinciali e locali che vengono eletti ai sensi della lettera b) entro e non oltre il termine di 90 giorni ivi previsto. Tale Assemblea, presieduta dal Commissario, elegge un Presidente nazionale e due Vice presidenti, di seguito denominati Presidente nazionale e Vice Presidenti, che durano in carica fino al 1° gennaio 2014, esercitando le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 al presidente, al consiglio direttivo e all'Assemblea nazionale della CRI; i Vice presidenti agiscono su delega del presidente. L'elettorato attivo e passivo e' disciplinato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Il commissariamento e' vigente fino alla data di elezione del Presidente nazionale e cessa dalla predetta data. 2. Il Presidente nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonche' ai criteri direttivi della volontarieta', dell'elettivita' e della rinnovabilita' delle cariche, della riduzione a non piu' di tre dei livelli organizzativi con capacita' di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta e' sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente nazionale e dai Vice presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento e' disciplinato dal Presidente nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea e' convocata e presieduta dal Presidente nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente nazionale. L'associazione e' costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalita' giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2014, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 3. Il Commissario della CRI ovvero il Presidente nazionale sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonche' escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011 e 2012 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sara' approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, nonche' ad utilizzare beni immobili tra quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidita' per spese obbligatorie e inderogabili. 4. A far data dal 1° gennaio 2014 l'Associazione subentra in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla predetta data e ad essa sono trasferiti i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, salvo quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h). Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statuti provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2014. Il Presidente nazionale, sulla base di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, in data antecedente al 1° gennaio 2014 definisce le linee operative provvisorie per l'Ente e l'Associazione, predispone lo schema di fabbisogno quantitativo e qualitativo di personale per entrambi i soggetti. Predispone inoltre, sentite le Organizzazioni sindacali, un piano di utilizzazione provvisorio del personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato della CRI, da parte dell'Ente e dell' Associazione.
Note all'art. 3: - Il comma 2, numeri 3, 4, 5 e 6, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 recita: «2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purche' in regola con il versamento delle quote associative: (Omissis). 3) volontari del soccorso; 4) comitato nazionale femminile; 5) pionieri; 6) donatori di sangue.». - L'art. 12 del citato decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 97 del 2005 reca: «Art. 12 (Elettorato). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale. 2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purche' abbiano compiuto la maggiore eta'. 3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attivita' di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 reca: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)».
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| Art. 4 Patrimonio
1. Il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalita' di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3 , lettera a) nonche', dalla predetta data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente: a) redigono, almeno entro il 31 dicembre 2013, e di seguito aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprieta' o comunque in uso della CRI, nonche' elaborano e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013; b) identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria; c) dismettono, nella fase transitoria e in deroga alla normativa vigente in materia economico-finanziaria e di contabilita' degli enti pubblici non economici, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati e alle esigenze di bilancio di previsione a decorrere dall'anno 2013, gli immobili pervenuti alla CRI, a condizione che non provengano da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione; d) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, alla medesima data quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali; e) compiono le attivita' necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; f) esercitano la rinuncia a donazioni modali di immobili non piu' proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari; g) restituiscono, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico; h) trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonche' i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4. 2. Sino al 31 dicembre 2015 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata e', altresi', formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. 3. Avverso il provvedimento del Commissario o del Presidente dell'Ente che prevede l'esclusione, totale o parziale, di un credito dalla massa passiva, i creditori esclusi possono proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministro della salute, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti. 4. Il Commissario o il Presidente dell'Ente e' autorizzato a definire transattivamente, con propria determinazione, le pretese dei creditori, in misura non superiore al 70 per cento di ciascun debito complessivo, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. 5. Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2015, predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2015. 6. L'atto di approvazione di cui al comma 5 e' trasmesso al Tribunale di Roma, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della CRI e dell'Ente, con liberazione di essi dai debiti di cui al comma 2 residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della CRI. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Roma, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'. 7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni in quanto compatibili, intendendosi che le funzioni del comitato di cui all'articolo 198 dello stesso regio decreto sono svolte dal comitato di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2013 e da quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) sino al 31 dicembre 2015.
Note all'art. 4: - Il Titolo V del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) recita: «Della liquidazione coatta amministrativa».
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| Art. 5 Corpi militari ausiliari delle Forze armate
1. Il Corpo militare della CRI, che assume la denominazione di Corpo militare volontario e il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa sono ausiliari delle Forze armate e i loro appartenenti sono soci della CRI e successivamente dell'Associazione, contribuendo all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 4. Le modalita' della loro appartenenza all'Associazione sono disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della loro funzione ausiliaria delle Forze Armate. 2. Il Corpo militare volontario resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto. Il Corpo delle infermiere volontarie di Croce rossa resta disciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni. Il richiamo di cui all'articolo 986, comma 1, lettera b), nei confronti del personale del Corpo militare e' disposto in ogni caso senza assegni. 3. Il Corpo militare volontario, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, e' costituito esclusivamente da personale volontario in congedo, iscritto in un ruolo unico comprensivo delle categorie direttive dei medici, dei commissari e dei farmacisti, nonche' della categoria del personale di assistenza. Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo non e' soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare recate dai citati codici dell'ordinamento militare e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo. 4. Il servizio prestato dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle infermiere volontarie e' gratuito, fatta salva, in quanto compatibile, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1758 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 5. Il personale del Corpo militare costituito dalle unita' gia' in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della CRI e successivamente dell'Ente ed e' collocato in congedo nonche' iscritto, a domanda, nel ruolo di cui al comma 3. Al predetto personale, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi. Fino alla data dell'effettivo transito di cui al secondo periodo si applicano al personale ivi indicato le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I procedimenti disciplinari avviati in sede militare sono riassunti in sede civile; a tal proposito i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, si interrompono alla data di entrata in vigore del presente decreto e riprendono a decorrere dalla data del transito nel ruolo ad esaurimento. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi 3, secondo periodo e 5 del presente articolo, allo scopo di assicurare la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi ausiliari alle Forze armate rese dai Corpi ausiliari, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri per la costituzione, nell'ambito del personale di cui al comma 5 del presente articolo e di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, previa selezione per titoli, di un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, la cui dotazione massima e la successiva alimentazione con personale civile della CRI e quindi dell'Ente avente altresi', la qualifica di militare in congedo, e' stabilita in trecento unita'. Tra i criteri per la selezione sono comunque previsti: la presentazione di una domanda da parte degli interessati, il possesso di requisiti di competenza tecnico-logistica, di esperienza operativa e nelle emergenze, nonche' il rendimento in servizio ed i precedenti disciplinari; tali requisiti devono essere valutati da una Commissione presieduta da un rappresentante del Ministero della difesa e composta da sei membri, quattro dei quali designati rispettivamente dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' due dei quali designati dalla CRI, tenendo conto delle sue componenti. Il contingente, assicurate prioritariamente le funzioni ausiliarie, concorre agli impieghi di protezione civile. La partecipazione alla Commissione e' a titolo gratuito. Il personale del Corpo militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 e dalla predetta data e' soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, reca: «Codice dell'ordinamento militare». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni reca: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246». - Il comma 1, lettera b), dell'art. 986 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, reca: «Art. 986 (Corrispondenza dei gradi gerarchici). - 1. La corrispondenza tra i gradi del personale militare della Croce rossa italiana e quelli delle Forze armate e' la seguente: (Omissis); b) personale di assistenza (sottufficiali): 1) maresciallo maggiore della Croce rossa italiana: primo maresciallo e gradi corrispondenti delle Forze armate; 2) maresciallo capo della Croce rossa italiana: maresciallo capo e gradi corrispondenti delle Forze armate; 3) maresciallo ordinario della Croce rossa italiana: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti delle Forze armate; 4) sergente maggiore della Croce rossa italiana: sergente maggiore e gradi corrispondenti delle Forze armate; 5) sergente della Croce rossa italiana: sergente e gradi corrispondenti delle Forze armate;». - L'art. 1758 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, reca: «Art. 1758 (Trattamento economico delle infermiere volontarie). - 1. Fermo restando il concetto della gratuita' delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del comune di residenza, ovvero obbligate, anche nel comune di residenza, ad alloggiare presso unita' sanitarie o formazioni speciali, fruiscono di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, dell'unita' o della formazione. 2. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, le infermiere volontarie hanno diritto al trattamento economico di missione di cui al titolo IV, capo IV, sezione I del libro VI e, in tempo di pace, al rimborso delle spese di viaggio, per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di servizio e viceversa. 3. Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la presidenza nazionale della Croce rossa italiana, e' determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato del corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.». - I commi 1 e 21 dell'art. 9 del citato decreto legge 3 n. 78 del 2010, recano: «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico). - 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non puo' superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternita', malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art. 8, comma 14. (Omissis). 21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'art. 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.».
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| Art. 6 Personale
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Presidente della CRI, sono stabiliti i criteri e le modalita' di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del personale di cui all'articolo 5 gia' appartenente al Corpo militare, nonche' tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. 2. Alla data del 1° gennaio 2014 il personale della CRI e quindi dell'Ente e' utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2015. Il predetto organico e' valutato in sede di adozione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 5, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di garantire fino al 1° gennaio 2016 l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali in modo compatibile con le risorse a cio' destinate. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2015, il personale della CRI puo' esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente. Per l'esercizio delle convenzioni l'Associazione impiega prioritariamente, secondo il proprio contratto collettivo di appartenenza, personale civile e militare gia' utilizzato dalla CRI con rapporto a tempo indeterminato o determinato nella diretta fornitura dei servizi oggetto delle convenzioni medesime. 3. Al personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente, non impiegato nelle convenzioni ed eccedente l'organico dell'Associazione, si applicano, salvo quanto previsto al presente articolo, le disposizioni vigenti sugli strumenti utilizzabili per la gestione di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni. La mobilita' puo' in ogni caso aver luogo anche con riferimento ad amministrazioni con sede in province diverse rispetto a quella di impiego, con preferenza per le amministrazioni aventi sede nella provincia di impiego. 4. Il Presidente nazionale, entro il 30 giugno 2015, determina sentite le organizzazioni sindacali e previe intese con il Ministero della difesa, l'organico a regime con una proiezione pluriennale, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, dello sviluppo dell'attivita' dell'Associazione e delle competenze necessarie, nonche' dell'esigenza di garantire assoluta continuita' all'attivita' di cui all'articolo 5, comma 6, mediante un'aliquota dedicata di personale iscritto o che si iscrive nei Corpi ausiliari; tale personale assicura la funzionalita' e il pronto impiego dei servizi alle Forze Armate resi dai Corpi ausiliari, in condizioni di impiego sia ordinarie che straordinarie e secondo moduli disciplinari assimilabili a quelli dell'ordinamento militare. Il Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, entro la medesima data bandisce altresi' una procedura finalizzata all'assunzione graduale, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie, da parte dell'Associazione ovvero da soggetti da essa costituiti, anche con contratti part time o di solidarieta', del personale rimasto a quella data in servizio presso l'Ente, che aveva un rapporto a tempo indeterminato con la CRI alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 31 dicembre 2015 sia ancora in servizio e debba rimanere in servizio piu' di due anni per essere collocato a riposo, nonche' di quello di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo. Restano in ogni caso fermi i limiti di importo del finanziamento pubblico di cui all'articolo 8, comma 2, quinto periodo e l'assenza di ulteriori oneri per la finanza pubblica. La procedura condiziona alla verifica della professionalita' richiesta per le attivita' dell'associazione l'assunzione del personale gia' assunto dalla CRI non a seguito di concorso pubblico e che non abbia seguito eventuali percorsi di riqualificazione. 5. Al fine di coordinare e supportare il processo di mobilita' del personale e' istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una sede di confronto presso il Dipartimento della funzione pubblica alla quale partecipano rappresentanti dello stesso Dipartimento, dei Ministeri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, della CRI e quindi dell'Ente e dell'Associazione, delle Regioni, delle organizzazioni sindacali del personale della CRI. Nella medesima sede si svolge un confronto circa il contratto collettivo cui aderisce l'Associazione. Gli organi della CRI e quindi dell'Ente assicurano la circolazione delle informazioni presso i dipendenti dei posti offerti in mobilita' e operano attivamente nella ricerca di idonee soluzioni di impiego anche attraverso attivita' di riqualificazione. 6. Al personale della CRI e quindi dell'Ente assunto da altre amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale della CRI e quindi dell'Ente in mobilita' puo' essere assunto da altre amministrazioni pubbliche per le quali si verifichino tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per procedere a nuove assunzioni; inoltre le amministrazioni devono gia' aver conseguito l'autorizzazione a procedere, tramite concorso da bandire o gia' bandito, alle predette nuove assunzioni, con risorse finanziarie all'uopo gia' destinate, ovvero deve trattarsi di assunzioni gia' programmate e con disponibilita' di risorse gia' assicurate. La quota di contributo del Ministero dell'economia e delle finanze erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente corrispondente al trattamento economico in godimento da parte del dipendente assunto in mobilita' da altra amministrazione e' cosi' ripartita, con decreti dello stesso Ministro: a) per un terzo a favore dell'amministrazione di destinazione, per 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) per un terzo e' ridotta di pari importo; c) per un terzo e' assegnata alla CRI e successivamente all'Ente e all'Associazione fino al 1° gennaio 2016, per la copertura degli oneri per le attivita' di interesse pubblico, per il ripiano dell'indebitamento e per sviluppare attivita' volte ad incrementare l'autofinanziamento presso privati. 7. Con accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, puo' essere favorito il passaggio di personale della CRI e quindi dell'Ente presso enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica e comunque, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di personale sia dalla legislazione vigente sia, con riferimento alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari o ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, da detti piani o programmi. Per le Regioni che deliberano di gestire in via diretta, tramite il Servizio sanitario nazionale, le attivita' sanitarie e socio sanitarie gia' affidate in convenzione alla CRI, l'accordo di cui al periodo precedente, in deroga al comma 6, terzo periodo, puo' prevedere il passaggio di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI a tali attivita' preposto, disponendo il trasferimento delle risorse finanziarie occorrenti al relativo trattamento economico in applicazione dell'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. In applicazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183 le Regioni subentrano per tre anni al Ministero della salute nella convenzione con la CRI e quindi con l'Associazione e l'Ente per il pronto soccorso aeroportuale, previo trasferimento alle regioni delle relative risorse. 9. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e stipulati per attivita' in regime convenzionale ovvero per attivita' integralmente finanziate con fondi privati, permangono in vigore fino al 31 dicembre 2013 ovvero, se scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i predetti contratti, ove stipulati per convenzioni per le quali l'Associazione subentra alla CRI alla medesima data, proseguono con l'Ente e sono prorogati fino alla scadenza delle convenzioni, se precedente al 31 dicembre 2015 ovvero, se successiva, fino all'eventuale assunzione da parte dell'Associazione. Il Commissario e successivamente il Presidente, fino al 31 dicembre 2013 puo' richiamare in servizio, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata e' effettuata, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, e' in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' continuativamente e senza soluzione di continuita' in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007.
Note all'art. 6: - Il comma 2-quinquies dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, reca: «2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione». - L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) reca: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.». - L'art. 30, comma 2-quinquies del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, reca: «Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse). (Omissis). 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione». - L'art. 4, comma 89, della citata legge n. 183 del 2011, reca: «Art. 4 (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri). (Omissis). 89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita' presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF) per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.». - L'art. 1668 del Codice dell'ordinamento militare di cui al citato d.lgs. n. 66 del 2010, reca: «Art. 1668 (Chiamate in servizio). - 1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a cio' autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale. 2. In nessun caso si puo' precettare personale senza l'autorizzazione di cui al comma 1. 3. E' fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamita' pubbliche; per questi casi, in conformita' alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente. 4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualita' di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che puo' effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.».
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| Art. 7 Modalita' di vigilanza sulla CRI e sull'Ente
1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative all'Ente, il Ministro della salute e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa, adottano atti di indirizzo ed esercitano la funzione di vigilanza sulla CRI e successivamente sull'Ente. 2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute o dal Ministro della difesa, nonche' mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza. 3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilita', di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto della CRI e successivamente dell'Ente sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data dell'adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi dalla acquisizione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI e successivamente l'Ente nei successivi dieci giorni dalla ricezione, puo' recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'approvazione o all'annullamento degli atti. 4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione e contabilita', il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, sono approvati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con il Ministero della difesa. Le variazioni del ruolo organico sono approvate di concerto con il Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. 5. In caso di impossibilita' o di prolungata difficolta' di funzionamento dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), il Ministro della salute nomina un commissario, anche ad acta. |
| Art. 8 Norme transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogati il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005 n. 1, fatto salvo l'articolo 2, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. Fino alla predetta data si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005. Restano ferme per gli anni 2012 e 2013 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, si applicano alla CRI per gli anni 2012 e 2013, nonche' per quanto riguarda l'erogazione dei fondi, di cui al secondo periodo del predetto comma, di competenza dell'anno 2011. 2. A far data 1° gennaio 2016 l'Ente e' soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, come modificata e integrata del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, salvo quanto previsto nel secondo periodo del presente comma. Alla medesima data i beni mobili e immobili rimasti di proprieta' dell'Ente sono trasferiti all'Associazione, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, salvo quelli relativi al trattamento del personale rimasto dipendente dell'Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria; il predetto personale, ove non assunto alla data del 1° gennaio 2016 dall'Associazione, e' collocato in disponibilita' ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, determina la cessazione dello stato di disponibilita'. Il finanziamento e' attribuito tenuto conto dei compiti di interesse pubblico da parte dell'Associazione mediante convenzioni annuali tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa e Associazione. Il finanziamento annuale dell'Associazione non puo' superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5, per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2016. Nelle convenzioni sono stabilite procedure di verifica dell'utilizzo dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, con particolare riguardo alle attivita' in continuita' con quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, ai servizi resi dai Corpi ausiliari, alla protezione civile e alla formazione alle emergenze, l'Associazione, con la partecipazione dei Corpi ausiliari, costituisce una fondazione anche con soggetti pubblici e privati, che puo' essere destinataria di beni di cui al presente comma e che impiega in distacco il personale di cui all'aliquota dedicata prevista al comma 4, primo periodo, dell'articolo 6, nonche' altro personale dell'Associazione con esperienza nel settore delle emergenze. Il Ministero della difesa puo' stipulare la convenzione di cui al quarto periodo del presente comma direttamente con la fondazione. 3. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino al 31 dicembre 2013 la CRI continua ad esercitare i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le disposizioni del presente decreto e quelle di cui alla disciplina vigente sulla medesima CRI compatibili con il decreto medesimo. 5. Il Ministro della salute informa il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal presente decreto.
Note all'art. 8: - Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 reca: «Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.». - La legge 19 gennaio 2005, n. 1 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 reca: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978).». - Per i riferimenti al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - La legge 4 dicembre 1956, n. 1404 reca: «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale.». - Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 reca: «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.». - Per i riferimenti alla legge n. 112 del 2002, si veda nelle note alle premesse. - Il testo degli articoli 33, comma 7, e 34 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, reca: «Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita' collettiva). (Omissis). 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. (Omissis).» «Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita').(Art. 35-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 21 del d.lgs. n. 80 del 1998) - 1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3. 3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2. 4. Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art. 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. 5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilita' volontaria. 6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. 7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo. 8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno dichiarato il dissesto.». - L'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) reca: «Art. 2 (Proroga Commissario straordinario C.R.I.). In vigore dal 28 febbraio 2012 1. L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.».
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| Art. 9 Invarianza di oneri
1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 settembre 2012
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Balduzzi, Ministro della salute
Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Di Paola, Ministro della difesa
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
Cancellieri, Ministro dell'interno
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Visto, il Guardasigilli: Severino |
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