Gazzetta n. 245 del 19 ottobre 2012 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 4 ottobre 2012
Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo. (Deliberazione n. 442/12/CONS).


L'AUTORITA'

Nella riunione del Consiglio del 4 ottobre 2012;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 Marzo 2010 n. 73, e in particolare l'art. 5 che novella l'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante approvazione del «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;
Rilevato che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorita' amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;
Vista la delibera la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, recante «Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2010, n. 185;
Considerato che con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la predetta delibera n. 366/10/CONS formulando le seguenti osservazioni: «Nelle more delle nuove determinazioni della AGCOM in ordine alla adozione del nuovo Piano TLC sara' inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, e' probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilita' di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti. Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione, e' necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore. Data l'urgenza e la necessita' di provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM e' tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.»;
Considerato, altresi', che il Consiglio di Stato ha rilevato l'obbligo per l'Autorita' di «ripronunciarsi sull'assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocita' di elementi di comparazione»;
Rilevato che con la delibera n. 391/12/CONS del 4 settembre 2012, recante «Proroga, in via d'urgenza, del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more della revisione del detto piano di numerazione», l'Autorita' ha prorogato l'attuale Piano di numerazione nelle more della definizione del nuovo Piano, al fine di evitare un corrispondente vuoto regolamentare, con possibilita' di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilita' di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti, e al fine di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore;
Rilevato, altresi', che con la citata delibera n. 391/12/CONS l'Autorita' ha calibrato la proroga del Piano di numerazione vigente sui tempi di rinnovazione del procedimento, che comprendono gli adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti sopra indicata, prevedendo per l'adozione del nuovo Piano di numerazione un termine di centottanta giorni a decorrere dall'avvio della consultazione pubblica;
Considerata, pertanto, la doverosita' di avviare la consultazione pubblica entro il termine prestabilito del 4 ottobre 2012;
Considerato che, con le citate sentenze, il Consiglio di Stato, nell'annullare il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato dall'Autorita' con la delibera n. 366/10/CONS, ha formulato, in particolare, le seguenti osservazioni:
con la sentenza n. 4658/2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inadeguatezza dell'utilizzo delle graduatorie Corecom di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2004 n. 292, recante «Regolamento per la concessione alle tv locali dei contributi di cui all'art. 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448», quale criterio per l'attribuzione della numerazione alle emittenti locali. Cio' in quanto «pur evidenziando tali graduatorie degli elementi potenzialmente non estranei ai criteri indicati dalla legge, tuttavia le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate dall'Agcom ai fini dell'adozione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre»; infatti tali graduatorie erano «compilate per finalita' diverse da quelle per le quali veniva predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori di assegnazione del punteggio e cioe' del fatturato e del numero dei dipendenti». Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che la procedura per l'accesso a tali contributi avveniva su impulso volontario da parte delle emittenti locali, tanto che all'incirca il 13% di queste non compariva in tali graduatorie, non avendo presentato istanza per partecipare. Ne deriva che le graduatorie citate, essendo state adottate con una diversa ratio e perseguendo finalita' che si discostano dai requisiti di cui all'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, potevano solo in parte essere considerate come un criterio di qualita' e un indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio, in quanto «in esse venivano nel contempo in rilievo esigenze di sostegno all'emittenza locale, preordinate alla sola erogazione di contributi pubblici», costituendo, pertanto, un criterio inidoneo ad accertare le abitudini e preferenze degli utenti e il radicamento delle emittenti sul territorio;
con la sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di Stato ha rilevato l'illegittimita' del termine di quindici giorni stabilito dall'Autorita' per la consultazione pubblica indetta con delibera n. 122/10/CONS a seguito della quale e' stata approvata la delibera n. 366/10/CONS, in luogo dei trenta giorni stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 259/2003 (recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). Con la medesima sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato l'inidoneita' dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. Infatti, essendo tali graduatorie compilate sulla base del fatturato delle emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le preferenze degli utenti in quanto «anche ove si consideri che una delle principale voci di fatturato e' rappresentata dalla raccolta della pubblicita', cionondimeno l'ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicita' e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato. Infatti la raccolta della pubblicita', pur se e' un utile indicatore della preferenza degli utenti (in quanto di solito gli inserzionisti si rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti), tuttavia da solo non e' univoco ne' sufficiente». Invece, le abitudini e le preferenze degli utenti si prestano ad essere soppesate piu' correttamente con riferimento «all'unico indice di carattere diretto ed endogeno cioe' il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha attribuito al criterio "abitudine dell'utente" una valenza autonoma rispetto agli ascolti-preferenze.»
Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che «le emittenti che non avevano chiesto le sovvenzioni per l'adeguamento delle rete, non erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in condizioni di parita' con le altre emittenti inserite in graduatoria(...) le graduatorie CORECOM, compilate su base regionale, sono intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che, trasmettendo in piu' regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto ed evitare facili sovrapposizioni di segnale». Con riferimento al criterio della qualita' delle emittenti stabilito dalla legge, il Consiglio di Stato ha evidenziato che «appare di intuitiva portata il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualita' che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti in patrimonio di cultura locale tradizionale, profana e religiosa che (attraverso servizi giornalistici e trasmissioni divulgative su feste, cibi, luoghi di culto e beni storico ambientali) viene proposta alle nuove generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali (come quelli del settore turistico ed agroalimentare oppure dei prodotti dell'artigianato), evitando sia la dispersione di tali risorse sia l'affievolimento dello spirito di identita' della comunita' locale in antitesi a modelli di comportamento di massa, diffusi dalle comunicazioni in rete e provenienti da altre culture, che possono essere recepiti passivamente dagli utenti e comportare effetti disaggreganti su contesti socio culturali gia' a rischio. Ne' si puo' dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualita' e' in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonche' di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza».
Infine, nella medesima sentenza il Consiglio di Stato ha espresso rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto e nove del piano di numerazione alle emittenti «MTV - Music television» e «Deejay TV», in quanto «le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformita' alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si e' detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti, mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni»;
con la sentenza n. 4660/2012 il Consiglio di Stato, sempre a proposito dell'attribuzione delle posizioni 8 e 9 del telecomando ha rilevato che «gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010, che ha portato al l'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro» in quanto «secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti «da un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca, in 6 Regioni era stato gia' effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti». Il Consiglio di Stato, conseguentemente, ha ritenuto che «un argomento ex post a conferma di tale difetto d'istruttoria si rinviene nella stessa individuazione delle due emittenti nazionali cui la connessa determinazione del Ministero dello Sviluppo economico del 24 novembre 2010 ha attribuito i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti MTV e Deejay TV certamente non hanno le caratteristiche richieste per inserirsi nella categoria delle emittenti ex analogiche generaliste, poiche' si tratta, all'evidenza, di emittenti con programmazione chiaramente non rivolte ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonche' di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani»;
con la sentenza n. 4661/2012, il Consiglio di Stato, nel ribadire l'illegittimita' dell'esiguo termine di quindici giorni concesso per la consultazione pubblica, ha comunque condiviso l'impostazione dell'Autorita' secondo la quale «l'indicazione dei "canali generalisti nazionali" nell'art. 32 comma 2, citato, ai fini del rispetto delle preferenze degli utenti, si riferisce ai soli canali ex analogici, anche perche' solo con riguardo a questo era ragionevole ancorare al criterio delle abitudini e preferenze l'assegnazione dei numeri di LCN» ed ha, inoltre, confermato la legittimita' dell'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali, in quanto «l'AGCOM, visti i risultati del sondaggio Demoskopea, non poteva che attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19 in corrispondenza alle abitudini e preferenze degli utenti e tenendo conto del legame di tali emittenti con il territorio; tra l'altro in tal guisa l'AGCOM ha anche, sia pur con risultati non soddisfacenti, provveduto a valorizzare il pluralismo culturale rappresentato dal rapporto di tali emittenti con il contesto sociale del territorio. Pertanto il posizionamento dei canali nativi digitali a partire dal numero 21 LCN non costituisce una violazione dell'art. 32, comma 2, citato, oppure una discriminazione rispetto di canali storici ex analogici, ma discende direttamente dall'applicazione del parametro normativo che prescrive di attribuire i numeri del LCN nel "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali»;
Considerato che nella rinnovazione del procedimento ai fini dell'adozione del nuovo Piano di numerazione l'Autorita' dovra' doverosamente tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con le citate sentenze;
Considerato, altresi', che l'art. 32, comma 2, lettera f), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede che l'Autorita' proceda alla revisione del Piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;
Considerato che dalla data di adozione della delibera n. 366/10/CONS ad oggi il contesto di mercato risulta significativamente modificato in relazione al compimento del processo di definitivo spegnimento della televisione analogica terrestre avvenuto il 4 luglio 2012 e allo sviluppo di nuovi canali digitali terrestri nazionali e locali;
Rilevato che con la delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012 l'Autorita' ha avviato la procedura per la scelta del soggetto cui affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocita' di dati ed omogeneita' di elementi di comparazione;
Considerato che l'Autorita' intende sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento relativo all'adozione del nuovo Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre alla luce della necessita' di modificare le parti del Piano ritenute dal Consiglio di Stato incompatibili con l'art. 32 del Testo unico e dell'opportunita' di effettuarne la revisione in base allo sviluppo del mercato;
Vista la proposta della Direzione Servizi Media;
Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Articolo unico

1. E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di provvedimento, allegato A alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante, recante «Schema di provvedimento recante il Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo».
2. Le modalita' di consultazione sono stabilite nell'allegato B alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.
3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 4 ottobre 2012

Il presidente
Cardani Il commissario relatore
Preto
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Modalita' di Consultazione

L'Autorita', intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di regolamento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.
In particolare l'Autorita' invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con riferimento alle specifiche proposte avanzate nel testo della consultazione di cui all'allegato A della presente delibera.
Le comunicazioni potranno essere redatte anche sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.
Le comunicazioni, recanti la dicitura «Schema di nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo», nonche' l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera n. 442/12/CONS nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione servizi media, via Isonzo n. 21/b, 00198 Roma.
Qualunque sia la modalita' di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo dic@agcom.it.
Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa.
I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorita' tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all'indirizzo dell'Autorita' sopra riportato, nonche' all'indirizzo di posta elettronica dic@agcom.it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine sopra indicato. Nella medesima istanza dovra' essere indicato un referente ed un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.
Le modalita' e i tempi di svolgimento dell'audizione, che potra' se del caso essere svolta in forma collettiva, verranno comunicate nell'atto di convocazione.
I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS e successive modifiche, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
In considerazione dell'opportunita' di pubblicare sul sito web dell'Autorita' www.agcom.it le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti dovranno altresi' allegare alla documentazione inviata l'indicazione dei contenuti eventualmente da sottrarre alla pubblicazione.
 
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