Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 18 aprile 2012
Decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali recante composizione e attivita' della Commissione per la cinematografia, nonche' modalita' di valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche.


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, e in particolare l'art. 8, comma 4, e l'art. 27, comma 8;
Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2004, e successive modificazioni, recante definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia;
Ritenuta la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto, contenente norme razionalizzatrici dell'organizzazione e dell'attivita' della Commissione per la cinematografia e della valutazione dell'interesse culturale delle opere cinematografiche;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 4 aprile 2012;

A d o t t a
il seguente decreto:

Art. 1
Composizione della Commissione per la cinematografia

1. La Commissione per la cinematografia, d'ora in avanti: Commissione, e' presieduta, in seduta plenaria e nelle sue articolazioni, dal direttore generale per il cinema, ed e' composta:
a) dalla sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, suddivisa in apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di contributo assegnabile, nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo;
b) dalla sottocommissione per la promozione e per i film d'essai, che, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo; provvede all'individuazione dei film d'essai.
2. I membri della Commissione sono scelti per due terzi dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
3. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' ripartiti:
a) due componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico;
b) un componente nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica.
4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' costituita, oltre che dal Presidente, da sei esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' ripartiti:
a) tre componenti, scelti tra registi, sceneggiatori, critici e professionisti del settore cinematografico;
b) due componenti nel settore della produzione, della distribuzione o dell'esercizio;
c) un componente nel settore finanziario o legale con riguardo alla produzione cinematografica.
5. La sezione per la promozione, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nel settore della promozione della cultura cinematografica, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle sedute della sezione partecipano gli esperti designati ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, nei termini ivi previsti.
6. La sezione per la verifica della rispondenza sostanziale delle opere riconosciute di interesse culturale e per l'individuazione dei film d'essai, operante nell'ambito della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), e' costituita, oltre che dal Presidente, da quattro componenti di comprovata esperienza nei vari settori delle attivita' cinematografiche, nominati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. I componenti della Commissione durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivanti dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle sezioni medesime.
 
Art. 2
Attivita' della Commissione per la cinematografia

1. Le sezioni sono convocate dal Presidente della Commissione, anche per via telematica, con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.
2. Il Presidente puo' riunire la Commissione in seduta plenaria, per particolari esigenze di carattere generale e per le attivita' di indirizzo e coordinamento.
3. Ciascuna sezione si avvale di un segretario individuato dal direttore generale per il cinema tra i funzionari in servizio presso la Direzione stessa.
4. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 30 aprile, il 30 settembre ed il 31 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.
5. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 31 gennaio per la seduta da tenersi entro il 30 aprile, 31 maggio per la seduta da tenersi entro il 30 settembre e 30 settembre per la seduta da tenersi entro il 31 dicembre.
6. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale delle opere prime e seconde e dei cortometraggi si riunisce in sede deliberativa tre volte l'anno, entro il 15 aprile, il 15 settembre ed il 15 dicembre. A fini istruttori, sono convocate apposite sedute per l'audizione dei registi e dei rappresentanti delle imprese di produzione dei progetti filmici presentati.
7. Le istanze di riconoscimento da sottoporre all'esame della sezione di cui al comma 6 sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro i seguenti termini perentori: 15 gennaio per la seduta deliberativa da tenersi entro il 15 aprile, 15 maggio per la seduta da tenersi entro il 15 settembre e 15 settembre per la seduta da tenersi entro il 15 dicembre.
8. Con riferimento alle attivita' della sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, pareri istruttori possono essere resi dai componenti delle relative sezioni al Presidente della Commissione al fine della formulazione del parere di competenza, anche per via telematica o con gli strumenti della teleconferenza o della videoconferenza.
9. Con riferimento alle sedute di audizione di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, il Presidente puo' delegare un dirigente della Direzione generale per il cinema a rappresentarlo per tutta o parte della seduta, fermo restando che, in tali casi, le funzioni di presidenza sono assunte dal componente della Commissione piu' anziano presente.
10. La sezione per la promozione valuta l'ammissibilita' ai contributi di cui all'art. 19 del decreto legislativo, nonche' l'importo assegnabile a ciascuna istanza, e si riunisce in sede deliberativa una volta l'anno, entro il 31 luglio.
11. La sezione per l'individuazione dei film d'essai e per l'accertamento dei requisiti per la concessione dei benefici di legge valuta la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto filmico gia' valutato dalle sezioni di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo e la sussistenza dei requisiti previsti all'art. 9 del decreto legislativo. E' convocata a cadenza mensile, salvo diverse esigenze rilevate dal direttore generale per il cinema. La medesima sezione e' convocata per l'esame dei film d'essai, come definiti all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo, secondo le esigenze rilevate dal direttore generale per il cinema.
12. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita', si considera doppio il voto espresso dal Presidente.
13. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle sedute della Commissione sono comunicati dalla Direzione generale per il cinema alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e pubblicati nel sito internet della Direzione generale.
 
Art. 3
Giuria per i premi di qualita'

1. La giuria per i premi di qualita' e' composta da cinque eminenti personalita' della cultura, designate dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. E' componente di diritto il direttore generale per il cinema che svolge le funzioni di Presidente. La giuria si riunisce una volta l'anno per esprimere parere sul rilascio degli attestati di qualita'.
2. I componenti della giuria durano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. Essi sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibilita' derivante dall'esercizio attuale e personale di attivita' oggetto delle valutazioni della presente giuria.
3. I pareri della giuria sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti. In caso di parita' si considera doppio il voto espresso dal Presidente.
 
Art. 4

Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - sezione
lungometraggi

1. La sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo, lettere a), b), c), e dei parametri automatici relativi alla lettera d) del medesimo comma.
2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.
3. Alla qualita' artistica, intesa come valore del soggetto e della sceneggiatura in relazione ai diversi generi cinematografici, di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quarantacinque per cento sul punteggio complessivo.
4. Alla qualita' tecnica del film, intesa come valore delle componenti tecniche e tecnologiche del progetto, di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il dieci per cento sul punteggio complessivo.
5. Alla coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico, intesa come qualita', completezza e realizzabilita' del progetto produttivo, di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il quindici per cento sul punteggio complessivo.
6. Al criterio di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo. Tale punteggio e' calcolato sulla base dei parametri automatici riportati nelle allegate tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le tabelle B e C possono essere utilizzate in alternativa alla tabella A, rispettivamente per la valutazione dei film a contenuto documentaristico e di animazione, a richiesta delle imprese che presentano istanza di riconoscimento dell'interesse culturale.
7. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale presentate dalle imprese di produzione interessate sono corredate da apposita scheda, contenente le informazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, relative ai parametri ed agli indicatori di cui alle allegate tabelle A, B e C.
 
Art. 5

Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - sezione opere
prime e seconde e cortometraggi

1. La sezione per il riconoscimento delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto, valuta le istanze per il riconoscimento dell'interesse culturale sulla base dei criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b), c).
2. La sezione di cui al comma 1 definisce, nella prima riunione di ciascun anno, su proposta del direttore generale per il cinema, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo, ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.
3. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il cinquanta per cento sul punteggio complessivo.
4. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il venti per cento sul punteggio complessivo.
5. Al parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), del decreto legislativo, inteso negli stessi termini di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto, e' attribuito un punteggio incidente per il trenta per cento sul punteggio complessivo.
 
Art. 6

Modalita' di valutazione dell'interesse culturale - disposizioni
comuni

1. In ciascuna seduta deliberativa viene redatto un elenco dei progetti esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. Il contributo e' attribuito a quei progetti che, nell'ambito della medesima seduta, hanno ottenuto la valutazione complessiva piu' elevata. Il numero dei progetti filmici riconosciuti in ciascuna seduta non puo' comunque dar luogo ad un importo complessivo di contributi superiore alle risorse di attuale verificata disponibilita'.
2. Ai progetti cinematografici, su proposta del Presidente della Commissione, sono assegnati i punteggi sulla base della tabella D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono riconosciuti di interesse culturale quei progetti filmici che abbiano ottenuto in ciascuno dei parametri di valutazione di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo, un punteggio pari almeno alla sufficienza e, relativamente al solo parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), un punteggio parziale minimo di 36 punti nel caso dei lungometraggi ovvero di 40 punti nel caso delle opere prime e seconde e dei cortometraggi.
3. Un progetto filmico che sia ritenuto, a giudizio unanime dei componenti della sezione, nella valutazione comparativa con gli altri progetti presentati, particolarmente meritevole ai sensi del parametro di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, ma bisognoso di ulteriori approfondimenti ai sensi dei parametri di cui all'art. 8, comma 2, lettere b) e c), puo' essere rinviato, sempre per decisione unanime, alla seduta successiva, anche se appartenente all'esercizio finanziario seguente.
 
Art. 7
Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 27 settembre 2004, recante «Definizione degli indicatori del criterio per il riconoscimento dell'interesse culturale dell'opera filmica di cui all'art. 8, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonche' la composizione e le modalita' di organizzazione e di funzionamento della Commissione per la cinematografia», e' abrogato.
Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 18 aprile 2012

Il Ministro: Ornaghi
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 161
 
Tabella A - Film di lungometraggio
Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella B - Film di lungometraggio a contenuto documentaristico
Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella C - Film di lungometraggio d'animazione
Parte di provvedimento in formato grafico


Tabella D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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