Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 settembre 2012
Scioglimento della societa' cooperativa «Evotek societa' cooperativa», in Fabriano e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
Viste le risultanze del verbale di revisione del 3 ottobre 2011 effettuata dal revisore incaricato dall'U.N.C.I. e relativa alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 214/90, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformita';
Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;
Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1

La Societa' Cooperativa «Evotek Societa' Cooperativa» con sede in Fabriano (AN), costituita in data 8 maggio 2008, n. REA AN-182806, codice fiscale n. 02378840421, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e il dott. Vito Puce, nato a Taranto il 22 dicembre 1964, con studio in Roma, via Etna n. 14 ne e' nominato commissario liquidatore.
 
Art. 2

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 settembre 2012

Il direttore generale: ESPOSITO
 
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