Gazzetta n. 247 del 22 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 marzo 2012, n. 180
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito, approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 28 aprile 2000, n. 158.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui si prevede che, in attesa di un'organica riforma degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali;
Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
Visto il regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, del 28 aprile 2000, n. 158;
Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 5 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
Visto il regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006, n. 226;
Visto il Protocollo in tema di "Mercato del lavoro e occupazione", stipulato in data 16 dicembre 2009 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2010, con il quale le parti firmatarie dei citati accordi del 28 febbraio 1998 e 5 maggio 2005, hanno inteso apportare talune modifiche al Regolamento istitutivo del fondo;
Sentite nelle riunioni del 15 marzo 2010 le organizzazioni individuate nelle parti firmatarie del citato Protocollo del 16 dicembre 2009;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto n. 158 del 28 aprile 2000;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di Sezione del 20 dicembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 12 marzo 2012;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 158 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 11-bis del presente decreto;";
2) alla lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita', anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra le prestazioni di cui all'articolo 5, lettere a) e c);".
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) in via emergenziale: all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente articolo, dei trattamenti di cui all'articolo 11-bis del presente decreto.";
c) all'articolo 6, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b-bis), del presente decreto e' dovuto al Fondo:";
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) per le prestazioni di cui all' articolo 5, comma 1, lettere b) e b-bis), del presente decreto, all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria".
e) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra € 1.984 e € 3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo limite.";
f) dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente:

"Articolo 11-bis
Sezione emergenziale"

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, per i lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto:
a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;
b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e comunitari.
2. L'accesso alle predette prestazioni e' condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonche' all'ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge e finche' permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, di una somma, ridotta dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, fino al raggiungimento delle seguenti misure:
a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.220 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a € 38.000;
b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue da € 38.001 a € 50.000;
c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 3.500 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre € 50.000.
4. In caso di erogazione della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Fondo provvede al versamento della contribuzione correlata calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare e' pari alla meta' delle prestazioni erogate dal Fondo.
6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata.
7. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al precedente comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato Amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera b), del presente decreto, la differenza resta a carico del datore di lavoro;
8. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andra' a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a) del comma 1.
9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogate senza oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e al comma 5 del presente articolo.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20
(Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei conti) e' il seguente:
"Art. 3. Norme in materia di controllo della Corte dei
conti.
1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte
dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non
aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanate ai sensi dell' art. 5, comma 2, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e).
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
f- ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in
ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo
superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e
f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.
453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di undici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei Conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni
caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati
circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato
a far parte in qualita' di relatore il magistrato che
deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.".
Il testo dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"Art. 2. Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo.
(Omissis).
28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu'
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione
nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita', nonche' delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell'esercizio della potesta' regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita',
modalita' concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta' della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con
il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.".
Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 27
novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia
di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa
integrazione guadagni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 gennaio 1998, n. 9.
Il testo dell'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) e' il seguente:
"Art. 59. Disposizioni in materia di previdenza,
assistenza, solidarieta' sociale e sanita'.
(Omissis).
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i
soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in
aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 563 , al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , ed al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonche' le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70 , e successive modificazioni, ivi compresa la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761 , nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base
ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si
consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la
decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
del personale dipendente, stipulati anteriormente alla
costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito
ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 , e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per
gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al
citato decreto legislativo n. 357 del 1990 , la
contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di
personale, puo' diversamente disporre, anche in deroga agli
ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di
tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e
concessionari della riscossione cui si applicano i
contratti collettivi del settore del credito, gli accordi
stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente possono: a) prevedere, allo scopo di
agevolare gli esodi, apposite indennita' da erogare, anche
ratealmente, in conformita' all'art. 17 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 314 , nel rispetto dei requisiti di eta' ivi
previsti, nonche' in conformita' all'art. 6, comma 4,
lettera b), del citato decreto legislativo n. 314 del 1997;
al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del
testo unico delle imposte sui redditi, come modificato
dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997,
sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente
erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali
per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore
eta' ovvero della maggiore prossimita' alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, purche' siano contestualmente previste forme
di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente
contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione
unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la
fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223 , poste a carico dei
datori di lavoro. Alle apposite indennita' ed alle forme di
sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS
per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica
il comma 3-bis dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto
1992, n. 364 , convertito, con modificazioni, dalla legge
19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati
fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei
rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di
accordi stipulati ai sensi del presente comma e' trasferita
ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue
prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a
riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro
obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli
altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge
24 settembre 1996, n. 497 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9
settembre 1997, n. 292 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 1997, n. 387, per il risanamento, la
ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende
bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla
loro completa attuazione e comunque non oltre il 31
dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali
stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale
esclusivo fine, la facolta' per le predette aziende di
sostenere il costo della prosecuzione volontaria della
contribuzione previdenziale fino alla maturazione del
diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria secondo i requisiti di anzianita' contributiva
e di eta' previsti dalla legislazione previgente. Le forme
pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando
quanto previsto dal comma 33, nonche' dal citato decreto
legislativo n. 124 del 1993 , possono essere trasformate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in forme a contribuzione definita mediante
accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di
cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , e
successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale dipendente. Alla facolta' di riscatto, ove
prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente
comma esercitata dalla data di entrata in vigore della
presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui
al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 ,
in materia di determinazione del relativo onere. Entro il
31 marzo 2000 il Governo e' delegato ad emanare un decreto
legislativo per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale e del trattamento di fine rapporto del
personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle
imposte dirette con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi
indicati nell'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335 , e con le modalita' di cui all'art. 3, comma
22, della medesima legge nel rispetto degli equilibri di
bilancio della relativa gestione. Fino alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo al predetto personale si
applicano le disposizioni di cui al presente comma.".
Il regolamento approvato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 28 aprile 2000, n. 158 (Regolamento relativo
all'istituzione del Fondo di solidarieta' per il sostegno
del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale dipendente
dalle imprese di credito) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 giugno 2000, n. 139.
Il regolamento approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2006,
n. 226 (Regolamento concernente modifiche al regolamento
recante l'istituzione del «Fondo di solidarieta' per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e della riqualificazione professionale del
personale dipendente dalle imprese di credito» approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica del 28 aprile
2000, n. 158) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
luglio 2006, n. 158.

Note all'art. 1:
Per il citato regolamento n. 158 del 2000, si vedano i
riferimenti normativi alle premesse.
Il testo dell'art. 4 del citato regolamento n. 158 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 4. Compiti del Comitato amministratore del Fondo.
Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci
annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati
da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi
alla gestione stessa;
b) deliberare gli interventi in conformita' alle
regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro,
di cui all'art. 9 e deliberare, sentite le parti firmatarie
degli accordi del settore del credito, le regole di
precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle
risorse da parte di ciascun datore di lavoro per le
prestazioni di cui all'art. 11-bis del presente decreto e
deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi del
settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e
i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun
datore di lavoro per le prestazioni di cui all'art. 11- bis
del presente decreto.
c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli
accordi del settore del credito, la misura del contributo
addizionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), nonche'
la misura, espressa in termini percentuali, del contributo
straordinario di cui all'art. 6, comma 3. Il Comitato fissa
la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma
1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di
cui all'art. 11-bis del presente decreto. Il Comitato fissa
la quota del contributo ordinario di cui all'art. 6, comma
1, lett. a), da destinare alla sezione emergenziale di' cui
ali 'art. 11- bis del presente decreto;
d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'art. 6,
comma 4;
e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla
erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della
gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari
per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del
criterio di massima economicita', anche attraverso la
riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate fra
le prestazioni di cui all'art. 5, lettere a) e c);
f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia
di contributi e prestazioni;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso
demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso
affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;
h) deliberare le revoche degli assegni straordinari
nei casi di non cumulabilita' di cui all'art. 11.".
Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento
n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
"Art. 5. Prestazioni.
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui
al precedente art. 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a
favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il
sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento
della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28,
della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori
ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione
all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del
lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e'
pari ad un importo corrispondente al 60% del valore
attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto
vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe
spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto
non verra' versata, se detta erogazione fosse avvenuta in
forma rateale;
b-bis) in via emergenziale:
all'erogazione, nei confronti dei lavoratori in
esubero non aventi i' requisiti per l'accesso alle
prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del
presente articolo, dei trattamenti di cui all'art. 11- bis
del presente decreto.".
Il testo dell'art. 6, comma 1, del citato regolamento
n. 158 del 2000, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente:
"Art. 6. Finanziamento.
1. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettere a) e b-bis), del presente decreto e' dovuto al
Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo
0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico
dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai
fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di
lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura non
superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione
imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un
coefficiente correttivo pari al rapporto tra le
retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai
dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le
retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.".
Il testo dell'art. 7 del citato regolamento n. 158 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 7. Accesso alle prestazioni.
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e'
subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure
contrattuali previste per i processi che modificano le
condizioni di lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure
contrattuali previste per i processi che modificano le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle
legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all' art. 5, comma 1,
lettere b) e b-bis), del presente decreto, all'espletamento
delle procedure contrattuali preventive e di legge previste
per i processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali.
2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 e'
altresi' subordinato alla condizione che le procedure
sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo
aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati,
per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una
pluralita' di strumenti secondo quanto indicato dalle
normative vigenti in materia di processi che modificano le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma
1, lettera c), si puo' accedere anche alle prestazioni di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera
a), punto 2), e lettere b) e b-bis), del presente decreto,
nell'ambito dei processi di cui all'art. 2, possono
accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di
legge e di contratto applicabili alla categoria.
Il testo dell'art. 10 del citato regolamento n. 158 del
2000, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 10. Prestazioni: criteri e misure.
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
punto 1), il contributo al finanziamento delle ore
destinate alla realizzazione di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, e' pari
alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli
interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi
fondi nazionali o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell' orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), del presente
decreto, il Fondo eroga ai lavoratori interessati un
assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto
dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo
criteri e modalita' in atto per la cassa integrazione
guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata
alla condizione che il lavoratore destinatario durante il
periodo di riduzione dell'orario o di sospensione
temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita'
lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque
fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di
diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di
lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del
60 per cento della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un
massimale pari ad un importo di: € 1.078 lordi mensili, se
la retribuzione lorda mensile dell'interessato e' inferiore
a € 1.984; di € 1.242 lordi mensili se la retribuzione
lorda mensile dell'interessato e' compresa tra € 1.984 e €
3.137 e di € 1.569 lordi mensili se la retribuzione lorda
mensile dell'interessato e' superiore a detto ultimo
limite.
5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro,
l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari
ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora
di riduzione, calcolata sulla base del massimale
dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi
di sospensione temporanea dell'attivita' di lavoro.
6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui
all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni
dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee
dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori
complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di
vigenza del Fondo, di cui non piu' di sei mesi nell'arco
del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del
secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per
la determinazione dell'assegno ordinario e della paga
oraria di cui al comma 1, e' quella individuata secondo le
disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la
retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita
dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della
retribuzione annua per ogni giornata.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo
dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo
stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il
Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito
il cui valore e' pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la
pensione di anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla
somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico
spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la
maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il
diritto alla pensione di anzianita';
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
b) per i lavoratori che possono conseguire la
pensione di vecchiaia prima di quella di anzianita', alla
somma dei seguenti importi:
1) l'importo netto del trattamento pensionistico
spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la
maggiorazione dell'anzianita' contributiva mancante per il
diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della
contribuzione correlata e' effettuato per il periodo
compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a
pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno
straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione
correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese
antecedente a quello previsto per la decorrenza della
pensione.
11. La contribuzione correlata per i periodi di
erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori
interessati da riduzione di orario o da sospensione
temporanea dell'attivita' di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione
del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti
minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la
maturazione del diritto a pensione di anzianita' o
vecchiaia, e' versata a carico del Fondo ed e' utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa
quella di anzianita', e per la determinazione della sua
misura.
12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione
dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di
erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al
reddito, e' calcolata sulla base della retribuzione di cui
al comma 7.
13. Le somme occorrenti alla copertura della
contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario
di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione
dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono
calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo
vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre
entro il trimestre successivo.
14. Il suddetto assegno straordinario e la
contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia
esplicita al preavviso ed alla relativa indennita'
sostitutiva, nonche', in particolare per i lavoratori cui
si applica il contratto collettivo Acri, ad eventuali
ulteriori benefici previsti dalla contrattazione
collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del
rapporto per riduzione di posti o soppressione o
trasformazione di servizi o uffici.
15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di
mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo
degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro
corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente
effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli
assegni suindicati una indennita' una tantum, di importo
pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade
da entrambi i benefici.".
Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato regolamento
n. 158 del 2000, e' il seguente:
"Art. 2. Finalita' del Fondo.
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei
confronti dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle
facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di
banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito
(ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti
complementari, che nell'ambito e in connessione con
processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o
trasformazione di attivita' o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita';
b) realizzino politiche attive di sostegno del
reddito e dell'occupazione.".



 
Art. 2

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento trovano applicazione a decorrere dalla scadenza del regime giuridico introdotto dal decreto ministeriale 26 aprile 2010 n. 51635 come prorogato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come modificato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
il Vice Ministro delegato
Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. SALUTE e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 289



Note all'art. 2:
Il decreto ministeriale 26 aprile 2010, n. 51635
(Modifiche al decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante
«Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione,
della riconversione e riqualificazione professionale del
personale dipendente dalle imprese di credito».) (Decreto
n. 51635), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio
2010, n. 109.
Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e di interventi
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie), e' il seguente:
"Art. 1. Proroghe non onerose di termini in scadenza
(In vigore dal 27 febbraio 2011)
1. E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza
dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1
allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.".
Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011
(Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.) e' il seguente:
"Art. 1.
1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente
decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per
le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

Tabella 1


Parte di provvedimento in formato grafico





 
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