Gazzetta n. 247 del 22 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 maggio 2012
Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011/2012.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Visto l'art. 117, comma 3 della Costituzione che, tra le materie attribuite alla potesta' legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, include la «tutela della salute» e «le professioni»;
Considerato che l'art. 1, comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede, dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che, agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2001, n.188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2007, che stabilisce, in attuazione dell'art. 39, comma 3 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che, a decorrere dall'aiuto accademico 2006-2007, il trattamento economico del medico in formazione specialistica e' di e 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e di e 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
Viste le note del 7 giugno 2011 n. prot. 271728, e del 5 ottobre 2011 n. prot. 460628, con le quali la regione del Veneto - Coordinamento tecnico della Commissione salute - ha trasmesso i dati relativi alla rilevazione, da parte delle Regioni e Province autonome, del fabbisogno dei medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2014;
Considerato che, nelle suddette note, e' stato rappresentato per l'anno accademico (di seguito a.a.) 2011/2012 un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.438 unita'; per l'a.a. 2012/2013 un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.170 unita'; per l'a.a. 2013/2014 un fabbisogno di medici specialisti da formare pari a complessive 8.190 unita';
Vista la nota del 27 dicembre 2011 n. prot. 128216, con la quale Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che le risorse disponibili per la formazione medico-specialistica per l'a.a. 2011/2012 (esercizio 2012), sono pari € 638.992.997,10, di cui € 562.101.876,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300 della summenzionata legge n. 266 del 2005 ed € 76.891.120,82 rinvenienti dalla mancata assegnazione da parte del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca di contratti di formazione specialistica per l'a. a. 2010/2011;
Visto che, nella succitata nota, e' stato altresi' precisato che il suddetto stanziamento di € 638.992.997,10 consente, per l'a.a. 2011/2012, il finanziamento di 21.924 contratti di formazione specialistica, di cui 5.000 riferiti al primo anno di' corso;
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 60/CSR), concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012-2012/2013-2013/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione, dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l'a.a. 2011/2012;
Considerato che il fabbisogno espresso dalle Regioni e Province Autonome per il triennio 2011/2014 risulta essere pari a complessive 8.438 unita' per l'a.a. 2011/2012, a complessive 8.170 unita' per l'a.a. 2012/2013 ed a complessive 8.190 unita', per l'a.a. 2013/2014;
Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n 368 la determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare e' definita su base triennale salvo annuale rimodulazione della ripartizione dei contratti per sopravvenute esigenze;
Ritenuto, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato espressa nella sentenza n. 1183/2008 del 19 marzo 2008, che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del dieci per cento in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita' e della capacita' recettiva delle singole scuole, il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola;
Vista la nota del 9 febbraio 2012, n. prot. 0001494, del Ministero della difesa, con la quale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stato comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze della sanita' militare;
Ritenuto di autorizzare anche per l'anno accademico 2011/2012, il ricorso a risorse finanziarie comunque acquisite dalle Universita', da parte delle Regioni e Province autonome o di altri soggetti, per la stipula di contratti di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli finanziati dallo Stato;
Ritenuto che le Regioni e le Province autonome, ove non insistano Facolta' di medicina e chirurgia nel proprio territorio, per corrispondere alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, possono attivare apposite convenzioni con Universita' di altre Regioni, al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di medici specialisti;
Ritenuto che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Universita' italiane e straniere, ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non possono essere superiori ai diciotto mesi, come stabilito dall'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 18 aprile 2007 (Rep. Atti n. 81/CSR);
Considerato che con il citato accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, si e' concordata la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2014 e la determinazione, per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione specialistica per l'a.a. 2011/2012;

Decreta:

Art. 1

1. Per il triennio 2011/2014, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia e' determinato in 8.438 unita' per l'a.a. 2011/2012; in 8.170 unita' per l'a.a. 2012/2013; in 8.190 unita' per l'a.a. 2013/2014, cosi' come indicato nelle allegate Tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

1. Per l'anno accademico 2011/2012, tenuto conto dei criteri metodologici contenuti nell'art. 2 del succitato accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 5.000 unita' ed e' determinato per ciascuna specializzazione, cosi' come indicato nell'allegata Tabella 4, parte integrante del presente decreto.
2. Tenuto conto della capacita' ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole, alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione provvede, con successivo decreto, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 3

1. Per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e Province autonome in cui insistono le strutture formative, ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite dalle Universita' e nel limite dei posti programmati di cui all'art. 2, possono essere previsti ulteriori contratti di formazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo Stato.
2. Le Regioni e le Province Autonome, ove non insistano nel loro territorio Facolta' di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Universita' di altre Regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale.
 
Art. 4

1. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e' espressamente individuata nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola.
 
Art. 5

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al Ministero della difesa per le esigenze della sanita' militare sono determinati in 22.
2. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
 
Art. 6

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e - limitatamente alla categoria di cui all'art. 4 del presente decreto - per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo art. 35, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.
 
Art. 7

1. I periodi di formazione specialistica che, ai sensi del comma 6 dell'art. 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, i medici possono svolgere all'estero, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica tra Universita' italiane e straniere non possono essere superiori ai diciotto mesi.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 12, foglio n. 246
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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