Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 luglio 2012
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Taifun PPO»


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 19 maggio 2009 presentata dall'Impresa Agan Chemical Manifacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13, con sede legale in diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato TAIFUN PPO contenente la sostanza attiva glifosate;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute ed il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;
Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010
Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito al fascicolo FSG 0309 H-1, conforme all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, presentato dall'Impresa Feinchemie Schwebda GmbH a sostegno dell'istanza di autorizzazione del proprio prodotto fitosanitario Glifogan Top MK, e che ne ha concesso specifico accesso;
Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici;
Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari (CCPF) di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, secondo le modalita' descritte nella procedura di cui alla riunione plenaria del 12 aprile 2012;
Vista la nota dell'Ufficio in data 7 gennaio 2012 prot. 39260 e successiva in data 13 aprile 2012 prot. 12901 con le quali e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data del 7 gennaio 2012;
Vista la nota pervenuta in data 15 maggio 2012 da cui risulta che l'Impresa Agan Chemical Manifacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;
Ritenuto di autorizzare il prodotto TAIFUN PPO fino al 31 dicembre 2015 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva glifosate;
Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa dall'Impresa Agan Chemical Manifacturers Ltd, rappresentata in Italia dalla Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via G. Falcone 13,, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TAIFUN PPO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.
La succitata impresa e' tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100-200-250 - 500 - 700; L 1.
Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:
Kollant srl - Vigonovo (VE)
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14698.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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