Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario)
LEGGE 16 ottobre 2012, n. 181
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

TITOLO I

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
CAPO I

CONTO DEL BILANCIO
Parte di provvedimento in formato grafico


CAPO II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO
Parte di provvedimento in formato grafico


TITOLO III

APPROVAZIONE DEI RENDICONTI
Parte di provvedimento in formato grafico


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 ottobre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Severino


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5324):
Presentato dal Ministro dell'economia e finanze (Monti) il 28 giugno 2012.
Assegnato alla V Commissione (Bilancio), in sede referente, il 3 luglio 2012 con pareri delle Commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla V Commissione, in sede referente, il 13, 26, 31 luglio; 6, 11, 12 e 13 settembre 2012.
Annunciata la relazione il 13 settembre 2012 (5324-A), relatore on. Calvisi.
Esaminato in Aula il 17 settembre 2012 ed approvato il 19 settembre 2012. Senato della Repubblica (atto n. 3471):
Assegnato alla 5ª Commissione (Bilancio), in sede referente, il 20 settembre 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª Commissione, in sede referente, il 2 e 9 ottobre 2012. Esaminato in Aula il 3 ottobre 2012 ed approvato il 9 ottobre 2012.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
In vigore dal 1° gennaio 2010.
1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un "fondo di riserva per le spese impreviste" per
provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, che non riguardino le spese di cui all'art. 26 e
che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere
di continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di
bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia
quelle di cassa dei capitoli interessati.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.».



 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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