IL PRESIDENTE del Consiglio Superiore della Magistratura
Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la delibera in data 6 giugno 2012 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato l'art. 32 del Regolamento interno aggiungendo il comma 3;
Decreta:
Dopo il comma 2 dell'art. 32 del Regolamento interno e' inserito il seguente comma: «Art. 32. (Rinnovo delle Commissioni). - "3. Ogni componente non puo' far parte della stessa commissione per piu' di due anni, anche non consecutivi"».
Roma, 8 ottobre 2012
NAPOLITANO Il segretario generale: Visconti
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