Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 2012
Sospensione del sig. Franco Fiorito dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 15, commi 4 bis e 4 ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma - Prot. n. 168080/2012 dell'8 ottobre 2012 con la quale e' stata comunicata l'emanazione, in data 1 ottobre 2012, da parte del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) nei confronti del Sig. Franco Fiorito, Consigliere regionale della Regione Lazio, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 110, 81 e 314 del codice penale;
Vista la medesima nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma - dell'8 ottobre 2012, con la quale venivano inviati gli atti trasmessi dal GIP presso il Tribunale di Roma relativi al fascicolo processuale n. 44714/2012 R.G.N.R. e n. 22716/2012 R.G.G.I.P. a carico del Signor Franco Fiorito, Consigliere Regionale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma 4 ter, della citata legge n. 55/90;
Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa in data 1 ottobre 2012 dal GIP presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 285 del codice di procedura penale, nei confronti del consigliere regionale della Regione Lazio Sig. Franco Fiorito, per i reati di cui agli articoli 110, 81 e 314 c.p.;
Considerato che il menzionato art. 15, comma 4 bis, dispone la sospensione di diritto dalla carica di "....consigliere regionale" quando e' disposta, tra l'altro, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, di cui all'articolo 285 del codice di procedura penale;
Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, e' tuttora applicabile nei confronti dei consiglieri regionali, come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003;
Rilevato, pertanto, che dalla data del 1º ottobre 2012 decorre la sospensione prevista dal suddetto art. 15, comma 4 bis, della legge n. 55/90;


Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;
Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 2012 e' accertata la sospensione del Sig. Franco Fiorito dalla carica di consigliere regionale della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
In caso di revoca del provvedimento giudiziario succitato, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 9 ottobre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Gnudi
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
 
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