Gazzetta n. 253 del 29 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 settembre 2012
Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
Visto l'art. 32, paragrafo 3 della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativo ai principi in materia di controllo pubblico;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto, in particolare, l'art. 42, comma 2, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale e' istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la Commissione centrale per i revisori contabili, con funzioni consultive, i cui compiti, unitamente alla composizione ed ai relativi compensi, devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze medesimo;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera n-bis), e 9, comma 1, lettera f-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, come introdotti dall'art. 1, comma 1, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visti i regolamenti attuativi del citato decreto legislativo n. 39/2010, ed in particolare il regolamento emanato in applicazione dell'art. 3, in materia di disciplina del tirocinio, il regolamento emanato in applicazione dell'art. 6, in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali, ed il regolamento emanato in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4, e 7, comma 7, concernente i requisiti di iscrizione al Registro dei revisori legali ed il contenuto informativo del Registro;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina la composizione ed i compiti della Commissione centrale per i revisori legali, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e provvede altresi' a stabilirne i criteri di nomina e le modalita' di funzionamento.
2. La Commissione centrale svolge funzioni consultive in relazione all'esercizio dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in particolare in materia di:
a) tenuta del registro del tirocinio;
b) tenuta del registro dei revisori legali;
c) esercizio dei poteri di vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2

Composizione della Commissione centrale
per i revisori legali

1. La Commissione centrale per i revisori legali e' composta da 7 componenti effettivi:
a) un componente, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e scelto tra i magistrati civili, amministrativi o contabili, anche a riposo;
b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
c) un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro della giustizia;
d) un componente designato dal Presidente della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa;
e) un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;
f) due revisori legali designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Per ciascuno dei componenti effettivi indicati nei punti da b) ad f) viene designato un supplente, con le modalita' di cui al comma 1. Il componente supplente partecipa alle riunioni in caso di impedimento del componente effettivo, qualora questo comunichi con congruo preavviso la propria assenza, anche solo direttamente al supplente, con qualunque mezzo idoneo, nei tempi che ne consentano la convocazione in sostituzione.
3. Tutti i componenti indicati ai punti da b) ad f) del comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche.
4. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisite le designazioni da parte delle amministrazioni interessate. La Commissione, nel corso della prima riunione utile, elegge il vicepresidente tra i propri componenti effettivi.
5. I componenti di cui al comma 1 ed i corrispondenti componenti supplenti non devono avere a loro carico, nei 5 anni precedenti alla nomina, provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari risultati dal Registro dei revisori legali, ovvero da altri albi o registri professionali. A tal fine, all'atto dell'assunzione delle funzioni, i componenti effettivi e quelli supplenti presentano una dichiarazione di trasparenza. Se il provvedimento di sospensione o sanzionatorio viene emanato in costanza dello svolgimento dell'incarico, il componente decade e l'amministrazione che lo ha designato procede ad una nuova designazione.
 
Art. 3

Durata della Commissione

1. La Commissione centrale per i revisori legali dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non piu' di una volta, per un analogo periodo di tempo.
 
Art. 4

Modalita' di funzionamento

1. Le riunioni della Commissione sono convocate a cura dal Presidente, e sono presiedute da questo o, in sua assenza, dal vicepresidente, con l'assistenza di un Segretario nominato tra i componenti della Commissione medesima o tra il personale individuato ai sensi del comma 2; di ogni seduta viene redatto un verbale.
2. La Commissione si avvale, per i servizi di segreteria, ivi compresa l'assistenza nel corso delle riunioni, di personale individuato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza.
3. Le riunioni della Commissione centrale non possono aver luogo in caso di assenza contemporanea del Presidente e del vicepresidente, ed in tal caso il componente piu' anziano d'eta' provvedera' a redigere un verbale di rinvio della convocazione, che dovra' successivamente essere indetta dal Presidente; la commissione e' validamente costituita con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il vicepresidente, e le relative proposte sono assunte a maggioranza; in caso di parita' nella votazione, prevarra' il parere espresso dal Presidente o, in sua assenza, quello espresso dal vicepresidente.
4. Se durante lo svolgimento delle riunioni un componente della Commissione si trova in posizione di conflitto di interessi in relazione ad un caso specifico, lo stesso si astiene dalla decisione. Se per effetto dell'astensione il numero dei componenti legittimati ad esprimersi risulta inferiore al numero che consente la valida costituzione della Commissione, la relativa deliberazione non puo' essere assunta.
5. Ciascun componente della Commissione, il personale addetto alla Commissione nonche' ogni altra persona che collabora con la Commissione, e' tenuto al segreto sulle notizie, gli atti ed i documenti di cui viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.
 
Art. 5

Compiti della Commissione

1. La Commissione centrale per i revisori legali esercita la propria funzione consultiva attraverso lo svolgimento dei compiti e delle attivita' specificamente previsti dai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Sono attribuiti alla Commissione, in aggiunta ai compiti indicati al comma 1, i seguenti compiti:
a) acquisire, anche presso l'interessato, a seguito di segnalazioni o notizie qualificate di cui e' comunque venuta a conoscenza, informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'abilitazione, dandone tempestivamente notizia all'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
b) acquisire, a seguito di segnalazioni o notizie qualificate, ovvero su richiesta dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, elementi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 24 del decreto legislativo medesimo;
c) affidare ad un proprio componente l'incarico di predisporre una relazione sui fatti oggetto delle segnalazioni o delle notizie;
d) tenere un apposito registro dove annotare le segnalazioni e le notizie pervenute;
e) formulare, a seguito degli accertamenti svolti, proposte non vincolanti sull'avvio del procedimento sanzionatorio di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero proposte di archiviazione degli atti laddove ritenga infondate le notizie ad essa pervenute;
f) esprimere, se richiesto dall'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, un parere non vincolante nei casi di proposta al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Consob di adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 26, comma 1, lett. d) ed e), e comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
g) svolgere un'attivita' consultiva generale, su richiesta dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, in materia di revisione legale, ivi compresa la formulazione di pareri e l'elaborazione di proposte non vincolanti.
 
Art. 6

Compensi spettanti ai componenti
ed al Segretario della Commissione

1. Ai componenti della Commissione centrale per i revisori legali ed al Segretario e' corrisposto, in relazione alle partecipazioni alle riunioni della Commissione medesima, un gettone di presenza nella misura stabilita con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. I gettoni spettanti ai componenti della Commissione ed al Segretario, cosi' come altre eventuali spese destinate al funzionamento della Commissione medesima, graveranno sul fondo incrementato dai contributi annuali degli iscritti di cui al richiamato art. 42, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
 
Art. 7

Disposizione transitoria

1. A decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 2, comma 4, cessano le funzioni della Commissione centrale per i revisori contabili nominata con D.M. del 19 dicembre 2010.
 
Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2012

Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 316
 
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