Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 12 ottobre 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 394 del 1999, cosi' come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006"; Visto il decreto direttoriale DGRUPS/IV/18161 in data 12 aprile 2010, inviato all'interessato con nota pr. 18161 del 14 aprile 2010, con il quale e' stato riconosciuto il titolo "General nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2007 dalla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa, nata a Irinjalakuda-Kerala il 18 ottobre 1984; Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa si sia iscritta all'albo professionale; Vista la richiesta di rinnovo della validita' del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa in data 4 giugno 2012; Rilevato che il titolo professionale di cui trattasi risulta rilasciato al nominativo Ansa Paul; Vista la dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 19 marzo 2009 dalla quale si attesta l'effettivo conseguimento del predetto titolo da parte della sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa; Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per i quale si e' gia' provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente; Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
Il titolo "General Nursing and Midwifery" conseguito nell'anno 2007 presso la "School of Nursing St. James Hospital, Chalakudy" di Thrissur (India) dalla sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa (alias Ansa Paul), nata a Irinjalakuda-Kerala (India) il giorno 18 ottobre 1984, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
1. La richiedente, sig.ra Vadakkumchery Davis Ansa, e' autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2012
p. Il direttore generale: Bisignani |
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