Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 giugno 2012
Disciplina delle modalita' con le quali la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) riferisce alle amministrazioni competenti sui risultati del controllo conferitole ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, riguardante la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha istituito la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione;
Visto l'art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con cui e' stata istituita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha attribuito alla COVIP, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui ai citati decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari;
Visto l'art. 14, comma 2, del predetto decreto legge n. 98 del 2011, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la fissazione delle modalita' con cui la COVIP medesima riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al citato art. 14, comma 1, ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 14, comma 5 del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha modificato l'art. 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, cosi' come precedentemente modificato dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferendo alla COVIP le competenze ivi previste, gia' esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale (NVSP);
Visto l'art. 14, comma 3, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, detti disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994;
Preso atto delle osservazioni formulate dalla COVIP;

Decreta:

Art. 1
Ambito oggettivo

1. Il presente decreto disciplina le modalita' con cui la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) riferisce ai Ministeri vigilanti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, in merito alle risultanze dell'attivita' di controllo esercitate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con riguardo agli enti di diritto privato di cui al citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
 
Art. 2
Modalita' di controllo e referto

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno la COVIP trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione, predisposte ai sensi del comma 3, compilate dagli Enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. La relazione e' elaborata sulla base dei dati raccolti con le modalita' di cui ai successivi commi 3 e 4, primo periodo. Nella relazione sono evidenziati per ciascuno degli Enti:
a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;
b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;
c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;
d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonche' le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;
e) le modalita' seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalita' di selezione e remunerazione degli stessi;
f) i sistemi di controllo adottati;
g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonche' le modalita' di selezione della stessa;
h) il tasso di rendimento medio delle attivita', realizzato nell'ultimo quinquennio, nonche' i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.
2. I Ministeri vigilanti assumono la relazione elaborata dalla COVIP ai sensi del precedente comma 1 quale elemento di valutazione ai fini della formulazione dei rilievi di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 e ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del medesimo decreto legislativo.
3. Gli Enti previdenziali privati trasmettono alla COVIP, entro il 30 giugno di ogni anno, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente la rilevazione. Nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, la COVIP, con propria deliberazione, stabilisce omogenee modalita' di rilevazione per tutti i predetti Enti, funzionali all'acquisizione delle informazioni di cui al comma 1, mediante la predisposizione di apposite schede, preventivamente sottoposte al Ministero del lavoro e delle plitiche sociali e al Ministero dell'eonomia e delle fnanze, da compilare a cura degli Enti medesimi.
4. Nell'esercizio dei compiti di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-egge n. 98 del 2011, nonche' ai fini del referto ai Ministeri vigilanti elaborato con le modalita' di cui al presente decreto, la COVIP attiva ulteriori interventi di controllo presso gli Enti previdenziali privati, anche di carattere ispettivo, e richiede la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti. Tale attivita' e' svolta anche su specifica richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte dei citati Enti, di iniziative aventi natura di investimento finanziario.
 
Art. 3
Modalita' di referto ai sensi dell'art. 3, comma 12
della legge n. 335/1995

1. Qualora, in presenza delle esigenze di riequilibrio della gestione economico-finanziaria, emerse dalle risultanze del bilancio tecnico attuariale, gli Enti privati di previdenza non assumano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella fase di valutazione finalizzata all'adozione, di concerto con i Ministeri vigilanti, del provvedimento di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 509 del 1994, acquisisce il parere della COVIP.
 
Art. 4
Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla COVIP, per l'esercizio del controllo di cui al presente decreto, i dati in proprio possesso, acquisiti dagli Enti privati di previdenza, relativi al monitoraggio sulla composizione dei patrimoni per il triennio 2008-2010.
Roma, 5 giugno 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il Vice Ministro delegato
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR. MIBAC. Min. salute e Min. lavoro registro n. 13, foglio n. 149
 
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