IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e visti in particolare gli articoli 27 e seguenti che prevedono l'adozione del Quadro strategico nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi; Visto il Quadro strategico nazionale Italia 2007-2013, adottato con la decisione della Commissione europea n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007; Visto il paragrafo III. 4, del Quadro strategico nazionale relativo agli obiettivi di servizio; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993; Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP); Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122 - di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico; Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilita' dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice; Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge delega 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2011, n. 3957, recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile che, per l'emergenza rifiuti nel comune di Palermo, ha previsto, all'art. 1, lo stanziamento di una somma pari a 45 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC destinate dalla delibera n. 166/2007 al meccanismo premiale «Obiettivi di servizio»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale e' stata conferita la delega al Ministro per la coesione territoriale ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative alla gestione del richiamato Fondo per lo sviluppo e la coesione; Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003, errata corrige in G.U. n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa; Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (G.U. n. 95/2007), con la quale e' stato approvato il QSN 2007-2013 e, in particolare, il punto 5 ove si e' disposto l'accantonamento di una quota pari al 30 percento delle risorse del FSC attribuite nel periodo 2007-2013 al Mezzogiorno per costituire una riserva generale destinata, tra l'altro, a finanziare incentivi da attribuire in base al raggiungimento degli «Obiettivi di servizio»; Vista la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (G.U. n. 29/12/2007) che definisce le procedure e le modalita' di attuazione del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio»; Vista la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n. 166 (G.U. n. 123/2008), relativa all'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e alla programmazione del FSC per lo stesso periodo, che destina l'importo di 3.012 milioni di euro al progetto «Obiettivi di servizio»; Vista la successiva delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 - Allegato (G.U n. 80/2011) che ridefinisce obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e, per effetto della riduzione della dotazione finanziaria disposta dall'art. 2 del decreto-legge n. 78/2010, ridetermina l'importo disponibile per il richiamato progetto «Obiettivi di servizio» in 2.409,60 milioni di euro; Viste le delibere di questo Comitato n. 62/2011 (G.U. n. 304/2011) e n. 78/2011 (G.U. n. 17/2012), con le quali sono disposte ulteriori riduzioni del progetto concernente gli «Obiettivi di servizio», rispettivamente di 1.110,95 e di 209,85 milioni di euro, con rideterminazione in 1.088,8 milioni di euro dell'importo destinato al detto progetto; Considerato che, al netto della richiamata finalizzazione di 45 milioni di euro di cui all'OPCM n. 3957/2011 e dell'assegnazione di 12 milioni di euro destinati all'accompagnamento dell'iniziativa Obiettivi di servizio e alla produzione dei relativi indicatori di cui alle richiamate delibere nn. 82 e 166/2007, risultano 1.031,80 milioni di euro residui disponibili per il progetto Obiettivi di servizio; Visto il Piano di azione coesione concernente, tra l'altro, il miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud, concordato con le regioni del Mezzogiorno e inviato alla Commissione europea il 15 novembre 2011 e i successivi aggiornamenti del 3 febbraio e dell'11 maggio 2012; Vista la proposta del Capo di Gabinetto, d'ordine del Ministro per la coesione territoriale n. 1464 del 18 giugno 2012 concernente, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, il riparto e le modalita' di riprogrammazione della riserva premiale per gli «Obiettivi di servizio», con la quale e' stata trasmessa la relativa nota informativa e l'unito allegato tecnico, predisposti dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica - Unita' di valutazione degli investimenti pubblici (UVAL); Considerato che nella menzionata proposta si evidenzia che: il sistema degli «Obiettivi di Servizio» prevedeva, per le otto regioni meridionali e per il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, target quantificati per 11 indicatori statistici (di cui all'allegato 1 della delibera n. 82/2007) da conseguire al 2013 e riferiti a quattro obiettivi relativi agli ambiti dell'istruzione (il solo rilevante per il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca), dei servizi di cura per l'infanzia e gli anziani, della gestione dei rifiuti urbani e del servizio idrico integrato; alle amministrazioni si chiedeva un impegno a programmare interventi adeguati per il raggiungimento dei target, attraverso la predisposizione di un Piano d'azione per gli «Obiettivi di servizio», prevedendo verifiche e attribuzioni di premi intermedie al 2009 e finali al 2013; la significativita' del meccanismo premiale si e' progressivamente affievolita, a seguito della mancata attribuzione dei premi intermedi e successivamente, nel 2011, con il richiamato ridimensionamento a 1.031,80 milioni di euro, delle risorse premiali residue disponibili; Considerato inoltre che nella proposta si sottolinea l'opportunita', nel procedere al riparto del detto importo di 1.031,80 milioni di euro, di tenere conto degli sforzi compiuti dalle amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi fino al 2010 e del principio delle condizionalita' ex ante previsto per la nuova programmazione 2014-2020, di cui alla relativa proposta di regolamento generale del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerato in particolare che, nella citata proposta e nel relativo allegato tecnico, viene previsto che per l'assegnazione dei premi intermedi sono aggiornate le risultanze istruttorie del gruppo tecnico centrale in base ai seguenti principi: i premi potenziali di riferimento per ciascun obiettivo e indicatore, preso atto delle minori risorse premiali complessivamente disponibili, sono decurtati in proporzione alle riduzioni delle risorse premiali complessive e rideterminati in 257,95 milioni di euro per ciascuno dei quattro ambiti di riferimento (in materia di servizi di istruzione, di cura all'infanzia e agli anziani, di rifiuti e acqua) e appostati a ciascuno degli 11 indicatori nelle precedenti proporzioni; i coefficienti di premio sono ricalcolati sulla base dei valori degli indicatori al 2010, ove disponibili, considerando pero' - in caso di mancato avanzamento dell'indicatore - il dato gia' considerato nella precedente istruttoria del gruppo tecnico se piu' favorevole all'amministrazione; i coefficienti di premio sono calcolati rimuovendo il vincolo del tetto del 50% per l'attribuzione del premio potenziale nel caso di riduzione della distanza tra target finale e valore di base superiore al 50% anche per i casi in cui non sono disponibili dati aggiornati al 2010, ad esclusione delle ipotesi di mancato avanzamento dell'indicatore rispetto alla precedente istruttoria del gruppo tecnico; rimangono ferme tutte le altre regole disposte dalla delibera n. 82/2007 per il calcolo dei premi intermedi e adottate nella precedente istruttoria del gruppo tecnico; Considerato inoltre che, nella citata proposta si stabilisce che le risorse disponibili dopo l'attribuzione del premio intermedio, per favorire il percorso verso il raggiungimento degli obiettivi, vanno comunque assegnate alle amministrazioni interessate sulla base della chiave di riparto consolidata del FSC e debbono essere utilizzate tenendo conto del richiamato principio di condizionalita'; Visto il parere favorevole sulla proposta in esame espresso dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 6 giugno 2012 che ha previsto, inoltre, la devoluzione di un contributo di solidarieta' a favore di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 nella regione Emilia- Romagna a valere sulle risorse disponibili dopo l'attribuzione del premio intermedio; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62); Vista la odierna nota n. 2956-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente seduta del Comitato; Su proposta del Ministro per la coesione territoriale;
Delibera:
L'importo di 1.031,80 milioni di euro, disponibile sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) per il finanziamento del meccanismo premiale collegato agli «Obiettivi di servizio» per il periodo di programmazione 2007- 2013, e' ripartito a favore delle otto regioni meridionali interessate e del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca come segue. 1. Ripartizione delle risorse 1.1 I premi intermedi sono determinati e attribuiti per amministrazione e obiettivi con le regole di calcolo di cui al documento tecnico allegato alla proposta in esame, secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella 1 per un importo totale pari a complessivi 326.390.048 euro. Parte di provvedimento in formato grafico
1.2 Le risorse disponibili dopo l'attribuzione dei premi intermedi, pari a 705.409.952 euro, sono ripartite tra le otto regioni meridionali interessate sulla base della chiave di riparto del FSC applicata al totale delle risorse residue per obiettivo dopo l'assegnazione dei premi intermedi e, per l'obiettivo istruzione, tra le otto regioni meridionali e il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca sulla base della chiave di riparto specifica, secondo l'articolazione riportata nella seguente tabella 2. Parte di provvedimento in formato grafico
1.3 A valere sul citato importo di 705.409.952 euro, una quota di 50.000.000 euro viene destinata, a titolo di contributo di solidarieta', al finanziamento di interventi per le scuole danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 nella regione Emilia-Romagna, con onere posto a carico delle amministrazioni interessate agli «Obiettivi di servizio» in misura proporzionale alle singole quote di riparto del detto importo di 705.409.952 euro, come previsto nel richiamato parere della Conferenza Stato-regioni del 6 giugno 2012. La relativa ripartizione e' riportata nella seguente tabella 3 che aggiorna, di conseguenza gli importi totali delle risorse residue assegnate della tabella 2. Parte di provvedimento in formato grafico
2. Attuazione e monitoraggio 2.1 Il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicurera' la disponibilita' dei dati per il monitoraggio degli «Obiettivi di servizio» e l'attivita' di valutazione dei risultati, avvalendosi delle risorse della delibera n. 166/2007 (punto 1.1.1 b ii) non ancora utilizzate. 2.2 Il gruppo tecnico centrale di accompagnamento, operante presso il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, viene modificato nel gruppo tecnico dei referenti degli «Obiettivi di servizio» cui partecipano tutti i referenti regionali per gli Obiettivi di servizio e il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca per l'obiettivo istruzione. Il gruppo tecnico, che rimane coordinato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, opera per assicurare l'accompagnamento nell'attuazione del nuovo sistema e per definire iniziative comuni. 2.3 Le amministrazioni centrali attuatrici del Progetto di azioni di sistema e assistenza tecnica a supporto degli «Obiettivi di servizio» di cui alla delibera n. 82/2007 (punto 3), proseguiranno nel sostegno alle amministrazioni regionali, in accordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e tenendo conto, nella definizione delle attivita' da realizzare, dei risultati pregressi e delle effettive esigenze che emergeranno alla luce dei nuovi indirizzi, avvalendosi delle risorse della delibera n. 166/2007 (punto 1.1.1 b iii) non ancora utilizzate. 2.4 Le amministrazioni regionali e il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca continueranno ad aggiornare il Piano di azione degli «Obiettivi di servizio» gia' redatto ai sensi della citata delibera n. 82/2007 (punto 1) e a predisporre i rapporti annuali di esecuzione. 3. Regole per l'utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue da parte delle amministrazioni assegnatarie 3.1 I premi intermedi di cui alla precedente tabella 1 dovranno essere di norma utilizzati per l'obiettivo di riferimento a cui il premio si riferisce, fatta salva la possibilita' di motivare e di concordare con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica il loro utilizzo in uno o piu' degli altri ambiti del sistema. La possibilita' di non utilizzare le risorse premiali nell'ambito in cui queste sono maturate e' giustificata nel caso in cui in tale ambito siano gia' stati conseguiti i target degli «Obiettivi di servizio», oppure siano gia' stati finanziati e avviati gli interventi necessari per il raggiungimento dei target. Inoltre, lo spostamento delle risorse premiali in altri ambiti degli «Obiettivi di Servizio» puo' essere giustificato nel caso in cui si dimostri che la concentrazione di risorse e' risolutiva per il conseguimento dell'obiettivo previsto. 3.2 Nel definire l'utilizzo delle risorse premiali per i diversi obiettivi, le regioni dovranno valutare se e come destinare risorse ai comuni e agli altri enti del territorio responsabili dell'erogazione dei servizi, quando cio' sia stato oggetto di decisioni formali. 3.3 Le risorse residue di cui alla precedente tabella 3 saranno utilizzate per uno o piu' degli ambiti originari degli «Obiettivi di servizio», sulla base dei risultati gia' conseguiti o conseguibili rispetto ai target previsti. 3.4 L'utilizzo delle risorse residue sara' subordinato al rispetto di alcuni requisiti necessari per garantire l'efficace realizzazione degli interventi, in linea con i seguenti principi: la funzionalita' degli interventi proposti al raggiungimento degli obiettivi; la concreta fattibilita' degli interventi proposti; il recepimento degli orientamenti e delle normative comunitarie rilevanti per l'efficacia nell'ambito in cui si propone di effettuare gli interventi. 3.5 Tali principi troveranno specificazione operativa, per ogni regione e per il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, in accordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, considerate le proposte delle amministrazioni e l'aggiornamento dei Piani d'azione degli «Obiettivi di servizio». 3.6 L'aggiornamento dei Piani d'azione degli «Obiettivi di servizio», da definire entro il 31 ottobre 2012 (confermando cosi' la tempistica gia' disposta per i rapporti annuali di esecuzione), dovra' fornire un quadro completo e attuale degli interventi realizzati, in corso e previsti per il conseguimento degli obiettivi di ciascun ambito, con tutte le fonti ordinarie e aggiuntive di finanziamento disponibili. Tra questi interventi saranno evidenziati in modo distinto quelli che si intende finanziare con i premi intermedi e quelli che si intende finanziare con le risorse residue, con indicazione dei relativi cronoprogrammi. Nei Piani verra' inoltre aggiornato il quadro delle azioni di tipo normativo, regolamentare, organizzativo e gestionale necessarie per l'efficace realizzazione degli interventi e il rispetto dei principi di cui ai precedenti punti 3.4 e 3.5. 3.7 In considerazione dell'adozione di regole anticipatorie della programmazione 2014-2020, l'insieme degli interventi finanziati con i premi intermedi e con le risorse residue entrera' a far parte del Piano d'azione coesione del quale seguira' le regole di programmazione, monitoraggio e valutazione. 3.8 In fase di aggiornamento dei Piani di azione degli «Obiettivi di servizio», il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, concordera' con le singole amministrazioni, sulla base di appropriata istruttoria tecnica, le schede di utilizzo dei premi intermedi e delle risorse residue che costituiranno poi parte del Piano di azione coesione e saranno allegate al Piano di azione degli «Obiettivi di servizio» per la singola amministrazione. Tali schede conterranno tutte le informazioni utili all'identificazione degli interventi previsti e dei relativi soggetti attuatori, degli indicatori pertinenti, dei cronoprogrammi e degli impegni assunti per consentirne la corretta attuazione. 3.9 L'attuazione degli interventi, sulla base dei contenuti concordati nelle schede di utilizzo dei premi e delle risorse residue, avverra' con gli strumenti di attuazione diretta di cui alle delibera n. 166/2007 (punto 2.4.3). 3.10 Le risorse premiali e residue potranno essere trasferite a partire dal gennaio 2013, dopo il perfezionamento delle schede, secondo le modalita' gia' previste per le risorse del FSC dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.1). Il monitoraggio degli interventi avverra' secondo le modalita' previste per tutti gli interventi finanziati dal FSC per il periodo 2007-2013 e prevedra' anche - come per tutti gli interventi pertinenti il Piano d'azione coesione - un codice identificativo che riconduca gli interventi finanziati alle risorse premiali e alle risorse residue degli «Obiettivi di servizio». L'attuazione concreta, e quindi la spesa relativa, dovra' essere realizzata secondo i cronoprogrammi e, comunque, non oltre il periodo gia' previsto dalla delibera n. 166/2007 (punto 7.2) per l'impiego delle risorse assegnate a valere sulle risorse premiali degli «Obiettivi di servizio». 3.11 Il CUP assegnato agli interventi di cui alla presente delibera va evidenziato, ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, nella documentazione amministrativa e contabile riguardante i detti interventi. Roma, 11 luglio 2012
Il Presidente: Monti Il Segretario: Barca
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 321 |