Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2012 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 11 luglio 2012
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2007-2013. Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse aggiuntive a favore dei programmi di sviluppo rurale (regolamento (CE) 1698/2005) e determinazione del cofinanziamento complessivo a carico del fondo di rotazione per l'intero periodo di programmazione. (Delibera n. 82/2012).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle Amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari sia nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art 5 della richiamata legge n. 183/1987;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio europeo n. 1698 del 20 settembre 2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che stabilisce gli obiettivi da conseguire per gli anni dal 2007 al 2013, con la definizione delle priorita', da attuarsi, con gli Orientamenti strategici adottati dal Consiglio, a livello comunitario, e con i Piani Strategici Nazionali (PSN), adottati da parte dei singoli Stati membri, a livello nazionale, nonche' con la previsione di norme sul partenariato, sulla gestione finanziaria e sui controlli;
Visto in particolare l'art. 70 del citato regolamento del Consiglio europeo n. 1698/2005 che stabilisce i massimali della quota FEASR per le risorse ordinarie degli Assi 1 e 3 pari al 50% nelle Regioni dell'Obiettivo Competitivita' ed al 75% nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, mentre per le misure ordinarie degli Assi 2 e 4 sono rispettivamente il 55% e l'80%;
Visto il regolamento (CE) della Commissione europea n. 1974 del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 473 del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, introducendo nell'ambito del Piano europeo di ripresa economica le misure idonee a sviluppare l'accesso ad Internet a banda larga nelle zone rurali e a rafforzare le operazioni connesse alle «nuove sfide» fissate dall'Health Check;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 74 del 19 gennaio 2009, di modifica del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005 concernente il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale, che all'art. 16 bis elenca le priorita' strategiche nell'ambito delle quali attivare le tipologie di operazioni relative alle «nuove sfide» per la politica agricola europea (cambiamenti climatici, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, biodiversita', misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario, innovazione);
Vista la decisione della Commissione n. 14 del 17 dicembre 2008, recante modifica della decisione della Commissione n. 636 del 12 settembre 2006, con la quale e' stata modificata la ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale, relativi al periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 e che, tenendo conto delle risorse derivanti dalla modulazione obbligatoria e dai trasferimenti operati a seguito della riforma dell'OCM vino, assegna all'Italia ulteriori 228.288.000 euro di risorse ordinarie;
Viste le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (15 e 16 dicembre 2005), in cui il Consiglio ha raggiunto un accordo sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007 - 2013, nonche' l'Accordo inter-istituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria;
Vista la decisione della Commissione europea n. 636 del 12 settembre 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante fissazione delle ripartizione annuale per Stato membro degli stanziamenti di impegno per il sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, che assegna all'Italia un importo FEASR pari ad euro 8.292.009.883;
Visto il regolamento n. 482 della Commissione europea dell'8 giugno 2009, che modifica il regolamento n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il regolamento n. 883/2006 recante modalita' d'applicazione del regolamento n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
Vista la decisione della Commissione n. 545 del 7 luglio 2009, che prevede la fissazione annuale per Stato membro dell'importo di cui all'art. 69, paragrafo 2-bis, del regolamento n. 1698/2005 e recante modifica delle decisioni della Commissione n. 636/2006 e n. 14/2009, che assegna all'Italia, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, un ulteriore importo FEASR pari ad euro 465.484.000 derivante dalla modulazione obbligatoria aggiuntiva «Health Check» e dal Piano europeo di ripresa economica (Recovery Plan) per la banda larga nelle zone rurali;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, relativa agli ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, che all'art. 11 prevede che l'intera quota di cofinanziamento nazionale del PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo e' assicurata dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Vista la delibera di questo Comitato 6 agosto 1999, n. 141 (G.U. n. 257/1999) concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative co finanziate dall'Unione europea;
Vista la delibera di questo Comitato 15 giugno 2007, n. 37 (G.U. n. 229/2007) concernente la ripartizione per Regioni e Province autonome degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR messi a disposizione con la citata decisione della Commissione 2006/636/CE del 12 settembre 2006 e successive modifiche e integrazioni per l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale 2007- 2013 di cui al regolamento (CE) 1698/2005, nonche' la definizione dei criteri di cofinanziamento per gli interventi del FEASR;
Considerato che, con la medesima delibera n. 37/2007, per quanto concerne le risorse rinvenienti dalla decisione della Commissione n. 636/2006, e' stato stabilito un tasso di partecipazione del FEASR pari al 57,5% nelle Regioni dell'Obiettivo convergenza e al 44% nelle altre Regioni;
Considerato che la menzionata delibera n. 37/2007, per quanto concerne le risorse del FEASR rinvenienti dalla decisione della Commissione n. 636/2006, prevede che il tasso di cofinanziamento pubblico nazionale per le misure contenute negli Assi 1 e 3 e per le azioni di assistenza tecnica sia posto a carico dello Stato, per il 70% e delle Regioni e Province autonome, per il restante 30%, mentre con riferimento alle misure contenute nell'Asse 2 e a quelle previste nel programma della Rete rurale nazionale, il relativo onere e' posto, per il 100%, a carico dello Stato;
Vista la proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1629 del 14 giugno 2012 concernente la ripartizione tra le Regioni e Province autonome delle risorse aggiuntive del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a favore dei Programmi di sviluppo rurale di cui al citato regolamento n. 1698/2005 e la determinazione dell'ammontare complessivo a carico del Fondo di rotazione di cui alla richiamate legge n. 183/1987 per l'intero periodo di programmazione;
Vista l'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, nel corso della quale e' stato raggiunto un accordo unanime sul Piano strategico nazionale e in particolare sulla proposta di riparto delle risorse aggiuntive tra le Regioni e Province autonome, pari a 693.772.000 euro, messe a disposizione dal FEASR nonche' sui criteri di cofinanziamento statale e regionale;
Vista l'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 7 ottobre 2010, sulla proposta di modifica del Piano strategico nazionale con la quale sono stati recepite le modifiche di carattere finanziario e programmatico, per un importo complessivo pari a 561.000 euro di quota FEASR, a seguito del passaggio di alcuni Comuni dell'Alta Valmarecchia dalla Regione Marche alla Regione Emilia Romagna;
Vista l'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012, con la quale, a seguito del terremoto del 20 maggio 2012, che ha gravemente colpito alcuni territori della Regione Emilia Romagna e altre aree limitrofe, e' stato deciso di effettuare uno storno parziale delle risorse assegnate, per l'annualita' 2013, a favore dei PSR delle altre Regioni e Province autonome, ad esclusione del PSR della Regione Lombardia, in quanto parzialmente interessata dal sisma iniziato nello scorso mese di aprile e del PSR della Regione Abruzzo colpita dal sisma dell'aprile 2009;
Tenuto conto che, rispetto alla originaria dotazione del FEASR di euro 8.292.009.883, di cui alla citata decisione della Commissione n. 636/2006 e' stato assegnato a favore dell'Italia un finanziamento integrativo di euro 693.772.000, di cui 228.288.000 euro attraverso la decisione n. 14/2009 e 465.484.000 euro per gli interventi legati alle nuove sfide dell'Health Check (verifica dello stato di salute della PAC) e del Recovery Plan (Piano di ripresa economica) attraverso la decisione n. 545/2009, per un totale complessivo pari ad euro 8.985.781.883;
Considerato che, ai sensi della richiamata delibera n. 37/2007 e dell'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009, la copertura della spesa pubblica assegnata sia ai Programmi di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 degli Obiettivi Convergenza e Competitivita', approvati dalla Commissione europea alla data del 31 marzo 2012, sia alle azioni rivolte alla Rete rurale, e' nel complesso pari a euro 17.646.234.635, di cui 8.895.781.883 euro a carico del FEASR, 7.226.068.626 euro a carico dello Stato e per 1.434.384.126 euro a carico delle Regioni e Province autonome (dedotte le somme accantonate per l'IVA), secondo l'articolazione su base regionale fissata dai piani finanziari dei citati PSR;
Considerato che la spesa pubblica sopra citata e' articolata in 10.184.937.318 euro per l'Obiettivo Competitivita', 7.378.377.551 euro per l'Obiettivo Convergenza e 82.919.766 euro per le azioni della Rete rurale nazionale;
Considerato in particolare che la copertura della predetta spesa pubblica relativa all'Obiettivo Competitivita', pari a 10.184.937.318 euro, e' posta a carico del FEASR, per 4.571.925.000 euro, dello Stato per 4.600.626.563 euro e delle Regioni e Province autonome per 1.012.385.755 euro;
Considerato inoltre che la copertura della predetta spesa pubblica relativa all'Obiettivo Convergenza, pari a 7.378.377.551 euro e' posta a carico del FEASR, per 4.372.397.000 euro, dello Stato per 2.583.982.180 euro e delle Regioni e Province autonome per 421.998.371 euro;
Considerato altresi' che la copertura della predetta spesa pubblica relativa alla Rete Rurale Nazionale, pari a 82.919.766 euro, e' posta a carico del FEASR per 41.459.883 euro e per un pari importo a carico dello Stato;
Considerato che, in base all'art. 70, paragrafo 4, secondo comma, del citato regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1698/2005, per le risorse aggiuntive derivanti dalla modulazione dell'Health Check e dal Piano europeo di ripresa economica per la banda larga nelle zone rurali e' previsto un tasso massimo di cofinanziamento comunitario a carico del FEASR pari al 75% nelle Regioni dell'Obiettivo Competitivita' e del 90% nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza;
Considerato che la predetta intesa della Conferenza Stato Regioni del 29 luglio 2009 prevede tra l'altro l'istituzione, presso gli organismi pagatori, di un Fondo speciale IVA, alimentato, nell'ambito del cofinanziamento nazionale, da risorse regionali per consentire il rimborso dell'importo dell'IVA non recuperabile e non rendicontabile alla Commissione europea nel quadro delle operazioni finanziate dal FEASR;
Considerato in particolare che tali risorse regionali rinvengono dalla rimodulazione finanziaria dei PSR, attraverso la riduzione della quota nazionale di cofinanziamento, con incremento della corrispondente tasso di cofinanziamento comunitario;
Considerato che e' necessario fissare, per le predette risorse aggiuntive, pari a 693.772.000 euro, le quote di partecipazione al cofinanziamento pubblico nazionale da parte dello Stato e delle Regioni e Province autonome;
Tenuto conto che, sulla base della predetta Intesa del 6 giugno 2012, l'annualita' 2013 di ciascun PSR (ad eccezione dei PSR delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia) viene decurtata del 4% per la parte FEASR, per un importo complessivo pari a euro 49.993.000, di cui euro 43.673.000, assegnati al PSR della Regione Emilia Romagna per affrontare le numerose emergenze derivanti dal terremoto e euro 6.320.000 al PSR della Regione Abruzzo, colpita dal sisma del 2009, al fine di intervenire a favore delle aziende le cui strutture danneggiate dal sisma del 2009 non sono state ancora ricostruite;
Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 e, in particolare l'art. 14, secondo il quale l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2007- 2013 della Regione Emilia Romagna e' assicurata dallo Stato, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013 attraverso le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);
Vista la nota 11 luglio 2012, n. 2956, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla quale viene acquisito in seduta l'assenso del vice Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Le risorse aggiuntive pari a 693.772.000 euro, messe a disposizione dell'Italia dal FEASR con le decisioni della Commissione europea 2009/14/CE del 17 dicembre 2008 e 2009/545/CE del 7 luglio 2009, destinate all'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013 richiamati in premessa, sono ripartite tra le Regioni e Province autonome come indicato nella seguente tabella 1:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Per effetto delle decisioni della Commissione europea 2006/636/CE del 12 settembre 2006, 2009/14/CE del 17 dicembre 2008 e 2009/545/CE del 7 luglio 2009, le risorse comunitarie del FEASR destinate alle politiche di sviluppo rurale in favore dell'Italia per il periodo 2007 - 2013 ammontano complessivamente a 8.985.781.883 euro, cui vanno ad aggiungersi ulteriori risorse pari a 8.660.452.752 euro a titolo di cofinanziamento nazionale, statale e regionale.
3. La quota complessiva posta a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987, ammonta ad euro 7.269.294.064 derivanti, per euro 6.902.308.362 dalla citata delibera CIPE n. 37/2007, per euro 323.760.264 dall'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni il 29 luglio 2009 e per euro 43.225.438 in adempimento all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009.
4. In adempimento a quanto disposto nella citata Intesa del 6 giugno 2012 e dal decreto-legge n. 74/2012, oltre alla somma di euro 7.269.294.064, di cui al punto precedente, e' posto a carico del Fondo di rotazione un ulteriore importo massimo di euro 57.800.000 a titolo di copertura finanziaria:
della quota di cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia Romagna, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013;
del cofinanziamento regionale relativo alla quota FEASR di euro 43.673.000 proveniente dagli altri PSR e assegnata alla Regione Emilia Romagna;
il cofinanziamento regionale relativo alla quota FEASR di euro 6.320.000 proveniente dagli altri PSR e assegnata alla Regione Abruzzo.
5. La ripartizione tra le Regioni e le Province autonome delle risorse del FEASR e del Fondo di rotazione assegnate al cofinanziamento dei Programmi di sviluppo rurale, in applicazione delle decisioni 2006/636/CE del 12 settembre 2006, 2009/14/CE del 17 dicembre 2008 e 2009/545/CE del 7 luglio 2009 e' riportata nella seguente tabella 2:
Parte di provvedimento in formato grafico


6. Gli importi riportati per ciascuna Regione e Provincia autonoma nella tabella 2, da aggiornare per effetto dello storno pari al 4% di quota FEASR sancita con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 giugno 2012, costituiscono limiti massimi di impegno.
L'ammontare complessivo pari a euro 7.327.094.064 e' posto a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. La rimanente parte della quota nazionale e' posta a carico di ciascuna Regione e Provincia autonoma in relazione all'Asse e alla tipologia di interventi (ordinari e nuove sfide), coerentemente con le scelte adottate dall'Autorita' di gestione del corrispondente PSR.
Ogni eventuale incremento del fabbisogno finanziario a carico della quota nazionale non potra' comportare oneri aggiuntivi per lo Stato eccedenti i massimali riportati nella precedente tabella 2.
7. Eventuali rimodulazioni finanziarie che determinino riduzioni della quota nazionale, ad eccezione di quelle finalizzate all'alimentazione del fondo IVA, saranno ripartite tra lo Stato e le Regioni proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al finanziamento del relativo PSR.
8. Nel rispetto dei massimali riportati nella precedente tabella 2, al fine di favorire l'immediata operativita' della presente delibera, con apposito provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con AGEA - Coordinamento, saranno fissati:
i tassi di partecipazione al cofinanziamento pubblico dello Stato, nonche' quelli relativi alle Regioni e Province autonome, definiti per ciascun PSR ed Asse (sia ordinario che stanziamenti supplementari di cui all'art. 69, paragrafo 5-bis, del reg. (CE) n. 1698/2005);
l'ammontare complessivo del cofinanziamento per Asse (sia ordinario che da stanziamenti supplementari di cui all'art. 69, paragrafo 5-bis, del reg. (CE) n. 1698/2005) a carico del bilancio dello Stato e di ciascuna Regione e Provincia autonoma.
9. Le eventuali modifiche dei PSR, effettuate ai sensi degli articoli 7 e 9 del richiamato regolamento n. 1974/2006 dopo l'adozione della presente delibera, dovranno essere comunicate dalle Regioni e Provincie autonome al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai fini dell'adeguamento del provvedimento di cui al precedente punto 8. Tale provvedimento ed ogni suo eventuale successivo adeguamento e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze e ad AGEA - Coordinamento, al fine di apportare le necessarie modifiche di carattere tecnico - informatico necessarie, rispettivamente, ai fini del rimborso delle somme a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e della corretta contabilizzazione dei pagamenti da parte degli Organismi pagatori.
10. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute al rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 61, 62 e 63 del regolamento (CE) 1974/2006 e dall'art. 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) 883/2006, relativi, rispettivamente, alla valutazione, all'istituzione ed al funzionamento di un quadro comune di monitoraggio e allo scambio di dati finanziari e di monitoraggio tra Commissione europea e Stati membri.
11. La quota di risorse di competenza del Fondo di rotazione e' messa a disposizione degli Organismi pagatori riconosciuti sulla base delle procedure di cui agli artt. da 25 a 28 del regolamento (CE) 1290/2005.
12. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in qualita' di Amministrazione nazionale capofila e di coordinamento di tutte le forme di intervento nel settore agricolo e rurale, a norma dell'art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1698/2005, trasmette alla Commissione europea, per l'approvazione, i Programmi regionali di sviluppo rurale ed il Programma relativo alla Rete rurale nazionale redatti in coerenza agli Orientamenti strategici comunitari, al Piano strategico nazionale e alla normativa comunitaria.
Roma, 11 luglio 2012

Il Presidente: Monti
Il segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9, Economie e finanze, foglio n. 355
 
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