Gazzetta n. 258 del 5 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 ottobre 2012
Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;
Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e' approvato il modello della dichiarazione dell'imposta municipale propria;
Visto l'art. 13, comma 12-ter, del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che con il decreto, con il quale si approva il modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria, sono, altresi', disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili;
Visto l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1
Approvazione del modello di dichiarazione

1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 11, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. La dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1.
 
Art. 2
Struttura del modello di dichiarazione

1. Il modello e' formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata e' riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.
2. Il modello e' su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «IMU imposta municipale propria dichiarazione per l'anno 20_ _» che e' in colore pantone orange 021U. Esso si compone di due esemplari identici, i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune» e «copia per il contribuente».
 
Art. 3
Disponibilita' dei modelli di dichiarazione

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purche' vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 4.
3. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonche' gli estremi del presente decreto.
 
Art. 4
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:
stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
conformita' di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.
 
Art. 5
Riproduzione del modello di dichiarazione

1. E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 4, la riproduzione del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
2. E' altresi' autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
colore, dimensioni, conformita' di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4;
indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.
 
Art. 6
Presentazione della dichiarazione

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione puo' essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20_ _» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione puo' essere, altresi', trasmessa in via telematica con posta certificata.
2. La spedizione puo' essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.
3. La data di spedizione e' considerata come data di presentazione della dichiarazione.
4. Il comune, nell'esercizio della propria potesta' regolamentare, puo' stabilire altre modalita' di trasmissione della dichiarazione piu' adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2012

Il Ministro: Grilli
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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