Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 ottobre 2012
Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in materia di "Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo", come modificato, dall'art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012,n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e, da ultimo, dall'art. 16, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337";
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337";
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria", convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante "Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione";
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, in materia di certificazione dei crediti nei confronti delle regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)";
Visto il decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'" e, in particolare, l'art. 35 in materia di "Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica";
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, in attuazione del citato art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante "Modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 31, comma 1-bis del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante
compensazione

1. Ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante le modalita' con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, notificate entro il 30 aprile 2012.
2. Agli effetti del presente decreto, il recupero dell'importo oggetto della compensazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1, e' effettuato, previa comunicazione da parte dell'agente della riscossione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente debitore a qualsiasi titolo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro: Grilli
 
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