Gazzetta n. 259 del 6 novembre 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 settembre 2012
Definizione dei criteri in base ai quali operare il miglioramento degli obiettivi delle Regioni e degli enti locali che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO,

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI,
IL TURISMO E LO SPORT

e

IL MINISTRO PER LA COESIONE
TERRITORIALE

Visto l'art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'art. 30, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone, per gli enti territoriali che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, dell'obiettivo del patto di stabilita' interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto l'art. 36, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' della sperimentazione di cui all'art. 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, nonche' individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118»;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012 riguardante lo schema di decreto in corso di emanazione, che sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giungo 2011 n. 118»;
Viste le note del 29 febbraio 2012 con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha invitato i comuni di Torino, Grazzanise, Sospirolo, Napoli, Frosinone e Porto Cesareo che non hanno avviato la sperimentazione a dare attuazione al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 sulla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
Viste le note con cui i comuni di Porto Cesareo e di Sospirolo hanno comunicato che non intendono avviare la sperimentazione;
Considerato che, alla data del 30 aprile 2012, i comuni di Torino, Grazzanise, Napoli e Frosinone, non hanno dato seguito alla formale richiesta di avviare la sperimentazione;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 concernente le modalita' di attuazione della sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che prevede l'esclusione dalla sperimentazione e dal sistema premiante degli enti che non applicano correttamente le disposizioni del richiamato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2012 concernente «Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118», che sostituisce il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 di pari oggetto;
Visto l'art. 31, comma 2, della summenzionata legge 12 novembre 2011, n. 183 che dispone che, ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, cosi' come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma;
Visto il comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il comma 5 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 che dispone, per gli enti locali che risultano collocati nella classe piu' virtuosa - in esito a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - che il conseguimento dell'obiettivo strutturale avviene realizzando un saldo espresso in termini di competenza mista pari a zero, ovvero pari ad un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione della cosiddetta «clausola di salvaguardia» introdotta dal successivo comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2012, n. 0020386, concernente gli obiettivi programmatici del Patto di stabilita' interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti emanato ai sensi del comma 19, secondo periodo, dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 volto a definire il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato, per ciascun ente, ai sensi dei commi da 2 a 6 dello stesso art. 31, e le relative modalita' di trasmissione;
Visto l'art. 32 della legge n. 183 del 2011, che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, disciplina il patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
Ravvisata quindi l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al citato art. 20, comma 3, penultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la definizione dei criteri in base ai quali operare la riduzione degli obiettivi degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 6 giugno 2012;

Decreta:

Art. 1
Criterio di riparto

1. Per l'anno 2012, la ripartizione del miglioramento di 20 milioni di euro dell'obiettivo tra regioni, province e comuni che partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 avviene in proporzione al contributo alla manovra di finanza pubblica richiesto ai predetti comparti con decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e con decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
2. Il miglioramento dell'obiettivo di 20 milioni di euro di cui al comma 1 e' attribuito per 12 milioni di euro alle regioni, per 2 milioni di euro alle province e per 6 milioni di euro ai comuni.
 
Art. 2
Incremento dell'obiettivo delle Regioni

1. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno, in termini di competenza finanziaria e di cassa, determinati ai sensi dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 delle Regioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono incrementati degli importi indicati nel seguente elenco:




Regioni Importo in euro

Basilicata 322.800

Campania 2.298.900

Lazio 2.725.300

Lombardia 3.944.600

Sicilia 2.708.400


 
Art. 3
Riduzione dell'obiettivo delle province

1. Le somme previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, sono ripartite fra le province di cui al comma 1 del medesimo articolo, per meta' in quota fissa e per la restante meta' in proporzione all'obiettivo del patto di stabilita' interno.
2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuna provincia e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:



Provincia Importo in euro

Biella 103.409

Bologna 181.713

Brescia 201.271

Caserta 127.159

Catania 110.934

Firenze 194.856

Genova 169.479

Pescara 100.547

Potenza 112.625

Roma 431.947

Savona 115.238

Treviso 150.821


 
Art. 4
Riduzione dell'obiettivo dei comuni

1. Le somme previste dal comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, sono ripartite fra i comuni di cui al comma 1 dell'art. 1 secondo i seguenti criteri:
a) il 50% e' distribuito in proporzione al concorso relativo di ciascun ente al risanamento dei conti pubblici rispetto al totale degli enti sperimentatori. Il contributo al risanamento e' definito ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Gli enti con un contributo superiore ai 50 milioni di euro concorrono al calcolo per la suddetta cifra;
b) il restante 50% e' assegnato in relazione all'onere che ciascun comune sostiene rispetto al totale degli enti sperimentatori. L'onere e' valutato in base ad un peso posto pari a 5 per i comuni con meno di 25.000 abitanti, 6 per quelli fino a 50.000 abitanti, 7 per quelli fino a 100.000 abitanti e 8 per quelli maggiori di 100.000 abitanti;
c) i comuni virtuosi per l'anno 2012 ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono esclusi dal riparto;
d) il contributo che deriva dalle lettere a) e b) non puo' superare per ciascun ente il 6% del concorso al risanamento come definito dall'art. 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183. L'eccedenza rispetto al tetto del 6% e' ripartita in base al criterio di cui alla lettera b).
2. Per l'anno 2012, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascun comune e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma e indicato nel seguente elenco:



Comune Importo in euro
Alba 0 Andora 0 Ascoli Piceno 104.974 Avezzano 73.732 Bari 291.121 Barlassina 36.787 Biella 81.609 Bisceglie 85.221 Bologna 307.822 Brembate di Sopra 55.109 Brescia 0 Bronte 59.262 Budrio 55.278 Cagliari 222.507 Cattolica 64.910 Falconara Marittima 77.938 Fermo 77.795 Firenze 307.822 Frascati 64.279 Genova 307.822 Giussano 56.388 Grottaferrata 57.703 Guglionesi 37.017 Iglesias 74.511 Lecce 136.966 Livorno 179.297 Lodi 89.370 Magenta 62.994 Mandello del Lario 51.545 Manfredonia 93.113 Matera 92.954 Milano 307.822 Modena 223.498 Pavia 124.660 Perugia 179.157 Pescara 148.995 Piazza Armerina 56.962 Pizzo Calabro 51.376 Poggio Mirteto 45.004 Portici 101.604 Potenza 122.601 Prato 174.631 Reggio nell'Emilia 167.950 San Zenone degli Ezzellini 27.540 Sanluri 51.605 Sassuolo 81.029 Scanzano Jonico 45.137 Sorbolo 50.786 Sortino 51.555 Susegana 0 Trani 88.337 Trasacco 28.494 Treviso 115.351 Venezia 307.822 Vicenza 140.876 Viterbo 101.361


 
Art. 5
Esclusione dal sistema premiale

1. Gli enti che non applicano correttamente le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che sono, pertanto, esclusi dal sistema premiale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, non beneficiano delle riduzioni disposte dal presente decreto.
Roma, 21 settembre 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Il Ministro dell'interno
Cancellieri
Il Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport
Gnudi
Il Ministro per la coesione territoriale
Barca
 
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